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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07869/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 14 maggio 2020, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Rimini 1'8 marzo 2012 in relazione a reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettera B, cod.strada (guida in stato di ebbrezza), contestato come commesso in Rimini il 20 giugno 2009.

La Corte felsinea, nell'ordinanza in questione, ha ravvisato gli estremi dell'inammissibilità e, in specie, della genericità nel gravame proposto per conto del Paterno nel fatto che l'appello di quest'ultimo era fondato su formule di stile - sia con riferimento all'acquisizione dell'avviso di accertamento dello stato di ebbrezza senza sentire gli operanti, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio - e non si era di fatto confrontato con il percorso argomentativo alla base della sentenza impugnata, a fronte dell'espresso riferimento, nella sentenza di primo grado, agli univoci elementi di prova a carico dell'imputato e alle ragioni di determinazione della pena a suo carico. 2.

Avverso la prefata ordinanza insorge il Paterno, con atto articolato in due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione.

Ripercorrendo i contenuti salienti del proprio atto di gravame, il Paterno evidenzia che le doglianze formulate nell'atto d'appello, che riguardavano sia la decisione di condanna che la pena, erano tutt'altro che generiche, facendo specifico riferimento alla parte della sentenza di primo grado che si intendeva censurare, sia in riferimento all'acquisizione ex art. 431 cod.proc.pen. del verbale di accertamento dello stato di ebbrezza senza il consenso della parte e senza procedere all'esame dei verbalizzanti, sia con riferimento al fatto che l'inutilizzabilità del verbale avrebbe privato il giudicante di elementi di prova a carico dell'imputato, sia con riferimento alla richiesta assolutoria e alle specifiche ragioni con cui veniva chiesta la concessione delle attenuanti generiche, ed anche la conversione della pena detentiva in pecuniaria.

I suddetti motivi di appello sono stati debitamente argomentati e dovevano pertanto ritenersi specifici alla luce della giurisprudenza di legittimità.

In tal senso, secondo il ricorrente, é stato travisato dalla Corte territoriale il dictum delle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli e quello enunciato dalle successive pronunzie di legittimità (ampiamente richiamata nel ricorso), che qualificano inammissibili gli atti d'impugnazione eccessivamente generici sia in termini intrinseci, sia in termini estrinseci.2.2.

Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa rilevazione della mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, laddove all'irreperibilità del Paterno non ha fatto seguito la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, del predetto estratto contumaciale.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

E' pervero opportuno premettere che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (e diversamente da quanto sembra sottintendere il ricorrente), la novella apportata dalla legge n. 103/2017 all'art. 581 cod.proc.pen. non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6, Sentenza n. 6554 del 30/01/2020, B., Rv. 278453).

Nondimeno la Corte di merito, nell'esaminare i motivi d'appello dell'odierno ricorrente, li qualifica come aspecifici censurando da un lato la manifesta infondatezza di questioni già sottoposte a valutazione e disattese dal giudice di primo grado (ad esempio quella della mancata audizione degli ufficiali di polizia giudiziaria e dell'acquisizione del verbale di accertamento senza il consenso della parte); e dall'altro affermando che le doglianze contenute nell'atto d'appello non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale.

Tuttavia deve constatarsi che, nello sviluppare tale percorso argomentativo, l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla recente giurisprudenza apicale di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli).

In primo luogo infatti, in base a quanto affermato al § 8.1 della parte in diritto della pronunzia a Sezioni Unite da ultimo citata, si deve «escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello.

Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo».

Alla luce di tale principio, sono certamente infondate, in modo manifesto, le questioni attinenti all'acquisizione del verbale di accertamento (riferito ad accertamenti irripetibili e direttamente acquisibile al fascicolo ex art. 431 cod.proc.pen.: vds.

Sez. 4, Sentenza n. 4816 del 30/10/2003, dep. 2004, Venturi, Rv. 229695) ed anche quelle riguardanti il trattamento sanzionatorio; ma non può affermarsi che la pur sintetica proposizione delle anzidette questioni nell'atto d'appello sia di per sé indice di aspecificità intrinseca o estrinseca dell'impugnazione.

Peraltro, il ricorrente censura, nel secondo motivo di doglianza, anche l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ex art. 161, comma 4 cod.proc.pen. al difensore dell'imputato non reperito al domicilio dichiarato: notifica della quale, in effetti, non v'é traccia nel fascicolo processuale.

Indipendentemente dal fondamento delle questioni proposte con l'appello, comunque, la Corte felsinea risulta disallineata rispetto a quanto affermato dalla citata sentenza a Sezioni Unite Galtelli al § 8.2 della parte in diritto, che così si esprime: «Va rimarcato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.

La manifesta infondatezza non é infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Dunque, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca».

4. A fronte di quanto precede deve constatarsi peraltro l'estinzione del reato contestato al ricorrente, atteso il decorso del tempo (la contravvenzione é contestata come commessa nel 2009) e l'avvenuta maturazione della prescrizione in epoca ampiamente antecedente l'ordinanza impugnata.

Conseguentemente l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza perché il reato é estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 23 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 14 maggio 2020, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Rimini 1'8 marzo 2012 in relazione a reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettera B, cod.strada (guida in stato di ebbrezza), contestato come commesso in Rimini il 20 giugno 2009. La Corte felsinea, nell'ordinanza in questione, ha ravvisato gli estremi dell'inammissibilità e, in specie, della genericità nel gravame proposto per conto del Paterno nel fatto che l'appello di quest'ultimo era fondato su formule di stile - sia con riferimento all'acquisizione dell'avviso di accertamento dello stato di ebbrezza senza sentire gli operanti, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio - e non si era di fatto confrontato con il percorso argomentativo alla base della sentenza impugnata, a fronte dell'espresso riferimento, nella sentenza di primo grado, agli univoci elementi di prova a carico dell'imputato e alle ragioni di determinazione della pena a suo carico. 2. Avverso la prefata ordinanza insorge il Paterno, con atto articolato in due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Ripercorrendo i contenuti salienti del proprio atto di gravame, il Paterno evidenzia che le doglianze formulate nell'atto d'appello, che riguardavano sia la decisione di condanna che la pena, erano tutt'altro che generiche, facendo specifico riferimento alla parte della sentenza di primo grado che si intendeva censurare, sia in riferimento all'acquisizione ex art. 431 cod.proc.pen. del verbale di accertamento dello stato di ebbrezza senza il consenso della parte e senza procedere all'esame dei verbalizzanti, sia con riferimento al fatto che l'inutilizzabilità del verbale avrebbe privato il giudicante di elementi di prova a carico dell'imputato, sia con riferimento alla richiesta assolutoria e alle specifiche ragioni con cui veniva chiesta la concessione delle attenuanti generiche, ed anche la conversione della pena detentiva in pecuniaria. I suddetti motivi di appello sono stati debitamente argomentati e dovevano pertanto ritenersi specifici alla luce della giurisprudenza di legittimità. In tal senso, secondo il ricorrente, é stato travisato dalla Corte territoriale il dictum delle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli e quello enunciato dalle successive pronunzie di legittimità (ampiamente richiamata nel ricorso), che qualificano inammissibili gli atti d'impugnazione eccessivamente generici sia in termini intrinseci, sia in termini estrinseci.2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa rilevazione della mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, laddove all'irreperibilità del Paterno non ha fatto seguito la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, del predetto estratto contumaciale. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. E' pervero opportuno premettere che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (e diversamente da quanto sembra sottintendere il ricorrente), la novella apportata dalla legge n. 103/2017 all'art. 581 cod.proc.pen. non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6, Sentenza n. 6554 del 30/01/2020, B., Rv. 278453). Nondimeno la Corte di merito, nell'esaminare i motivi d'appello dell'odierno ricorrente, li qualifica come aspecifici censurando da un lato la manifesta infondatezza di questioni già sottoposte a valutazione e disattese dal giudice di primo grado (ad esempio quella della mancata audizione degli ufficiali di polizia giudiziaria e dell'acquisizione del verbale di accertamento senza il consenso della parte); e dall'altro affermando che le doglianze contenute nell'atto d'appello non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale. Tuttavia deve constatarsi che, nello sviluppare tale percorso argomentativo, l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla recente giurisprudenza apicale di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). In primo luogo infatti, in base a quanto affermato al § 8.1 della parte in diritto della pronunzia a Sezioni Unite da ultimo citata, si deve «escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo». Alla luce di tale principio, sono certamente infondate, in modo manifesto, le questioni attinenti all'acquisizione del verbale di accertamento (riferito ad accertamenti irripetibili e direttamente acquisibile al fascicolo ex art. 431 cod.proc.pen.: vds. Sez. 4, Sentenza n. 4816 del 30/10/2003, dep. 2004, Venturi, Rv. 229695) ed anche quelle riguardanti il trattamento sanzionatorio; ma non può affermarsi che la pur sintetica proposizione delle anzidette questioni nell'atto d'appello sia di per sé indice di aspecificità intrinseca o estrinseca dell'impugnazione. Peraltro, il ricorrente censura, nel secondo motivo di doglianza, anche l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ex art. 161, comma 4 cod.proc.pen. al difensore dell'imputato non reperito al domicilio dichiarato: notifica della quale, in effetti, non v'é traccia nel fascicolo processuale. Indipendentemente dal fondamento delle questioni proposte con l'appello, comunque, la Corte felsinea risulta disallineata rispetto a quanto affermato dalla citata sentenza a Sezioni Unite Galtelli al § 8.2 della parte in diritto, che così si esprime: «Va rimarcato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non é infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca». 4. A fronte di quanto precede deve constatarsi peraltro l'estinzione del reato contestato al ricorrente, atteso il decorso del tempo (la contravvenzione é contestata come commessa nel 2009) e l'avvenuta maturazione della prescrizione in epoca ampiamente antecedente l'ordinanza impugnata. Conseguentemente l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 23 febbrai
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