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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 16072/2023

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eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 117-2017 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di Ripetta n. 22, giusta procurain atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] il Decreto Repert.

N. 4162 - 2020 del Tribunale ordinario di Bergamo , pubblicato il 30.11.2020, numero R.G. 6099-2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 30 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 117-2017 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di Ripetta n. 22, giusta procurain atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] il Decreto Repert. N. 4162 - 2020 del Tribunale ordinario di Bergamo , pubblicato il 30.11.2020, numero R.G. 6099-2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Decreto Cassazione n. 16072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris