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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 07569/2026

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 6 maggio 2025, la Corte d’appello di Palermoha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui all’art. 590 commi 1, 2 e 5 n.2 cod. pen., 187 comma 1 e 1 bis, 186 , comma 1 lett. a) CdS.

2. Propone ricorso per cassazioneNapoli [OSCURATO:PERSONA] lamenta ndo, con unico motivo, la nullità della sentenza di appelloai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, per mancata assistenza dell’imputato.

In particolare,ha dedotto che il difensore, in data 1 maggio 2025, aveva depositato note scritte dichiarando di ade rire all’astensione dalla partecipazione alle udienze indetta dagli organismi rappresentatividella categoria per il 6 maggio 2025, data di celebrazione dell’udienza di appello.

Ciononostante, la Corte d’appello aveva emesso la sentenza, non rispettando il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15232 del 14 aprile 2015, che aveva sancitoil diritto all’astensione dei difensori, con conseguente rinvio dell’udienza, anchenella ipotesi di celebrazione del processo con rito camerale .

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria il 2 9 gennaio 2026 , insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile pe r manife sta infondatezza del motivo proposto .

2. Il ricorrente invoca la violazione del principio affermato da SU, n.15232 del 14 aprile 2015, secondo cui i n tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dal codicedi autoregolamentazione determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

Detto principio, però, è inapplicabile al caso in esame, in cui il giudizio non è stato celebrato nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. ( cioè con la presenza, anche solo eventuale, del difensore), bensì –come rilevato dalla Corte d’appello – nella forma car t olare di cui all’art. 23 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.

L'adesione alla proclamata astensione dalle udienze, in simili casi,non impone il rinvio dell'udienza camerale, proprio perché non sarebbe stata comunque consentita la presenza deldifensore.

In proposito, questa Corte di legittimità ha precisato che, nella ipotesi di procedimento a trattazione scritta senza la partecipazione delle parti,potrebbe essere in astratto dedotta la lesione del diritto di difesa solo nel caso in cui sia formulata richiesta di discussione orale , che deve pervenire nel termine perentorio di cinque giorni dall’udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall’art. 23 bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020.

Nel momento in cui la parte non ha presentato richiesta di trattazione orale, infatti, viene meno il suo diritto di partecipare all'udienza camerale ed il contraddittorio si attua solo mediante il deposito delle rispettive richieste e conclusioni delle parti ( Sez.5, n.38899 del 24/06/2021, Rv. 282029; Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv. 281724; Sez.6 - , n. 18483 del 29/03/2022, Rv. 283262 – 01 ).

3. Nel caso in esame non risulta che il ricorrente abbia presentato richiesta di discussione orale(né, infatti, detta circostanza è stata mai dedotta nel ricorso e nella memoria difensiva depositata il 29 gennaio 2026, in cui si è testualmente rappresentato che “ questa difesa si era esclusivamente limitata alla dichiarazione di astensione”).

Vertendosi in caso di procedimento a trattazione scritta, senza la partecipazione delle parti, la Corte territoriale, in applicazione dei principi esposti, ha celebratol’udienza camerale senza disporre il rinvio.

4. Va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 6 maggio 2025, la Corte d’appello di Palermoha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui all’art. 590 commi 1, 2 e 5 n.2 cod. pen., 187 comma 1 e 1 bis, 186 , comma 1 lett. a) CdS. 2. Propone ricorso per cassazioneNapoli [OSCURATO:PERSONA] lamenta ndo, con unico motivo, la nullità della sentenza di appelloai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, per mancata assistenza dell’imputato. In particolare,ha dedotto che il difensore, in data 1 maggio 2025, aveva depositato note scritte dichiarando di ade rire all’astensione dalla partecipazione alle udienze indetta dagli organismi rappresentatividella categoria per il 6 maggio 2025, data di celebrazione dell’udienza di appello. Ciononostante, la Corte d’appello aveva emesso la sentenza, non rispettando il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15232 del 14 aprile 2015, che aveva sancitoil diritto all’astensione dei difensori, con conseguente rinvio dell’udienza, anchenella ipotesi di celebrazione del processo con rito camerale . 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria il 2 9 gennaio 2026 , insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile pe r manife sta infondatezza del motivo proposto . 2. Il ricorrente invoca la violazione del principio affermato da SU, n.15232 del 14 aprile 2015, secondo cui i n tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dal codicedi autoregolamentazione determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. Detto principio, però, è inapplicabile al caso in esame, in cui il giudizio non è stato celebrato nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. ( cioè con la presenza, anche solo eventuale, del difensore), bensì –come rilevato dalla Corte d’appello – nella forma car t olare di cui all’art. 23 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. L'adesione alla proclamata astensione dalle udienze, in simili casi,non impone il rinvio dell'udienza camerale, proprio perché non sarebbe stata comunque consentita la presenza deldifensore. In proposito, questa Corte di legittimità ha precisato che, nella ipotesi di procedimento a trattazione scritta senza la partecipazione delle parti,potrebbe essere in astratto dedotta la lesione del diritto di difesa solo nel caso in cui sia formulata richiesta di discussione orale , che deve pervenire nel termine perentorio di cinque giorni dall’udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall’art. 23 bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020. Nel momento in cui la parte non ha presentato richiesta di trattazione orale, infatti, viene meno il suo diritto di partecipare all'udienza camerale ed il contraddittorio si attua solo mediante il deposito delle rispettive richieste e conclusioni delle parti ( Sez.5, n.38899 del 24/06/2021, Rv. 282029; Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv. 281724; Sez.6 - , n. 18483 del 29/03/2022, Rv. 283262 – 01 ). 3. Nel caso in esame non risulta che il ricorrente abbia presentato richiesta di discussione orale(né, infatti, detta circostanza è stata mai dedotta nel ricorso e nella memoria difensiva depositata il 29 gennaio 2026, in cui si è testualmente rappresentato che “ questa difesa si era esclusivamente limitata alla dichiarazione di astensione”). Vertendosi in caso di procedimento a trattazione scritta, senza la partecipazione delle parti, la Corte territoriale, in applicazione dei principi esposti, ha celebratol’udienza camerale senza disporre il rinvio. 4. Va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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