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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08434/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9648/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Casilina n. 9, int. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2394/14/15, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell ’udienza pubblicadel 23 novembre 2023 ; Oggetto: Tributi - [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Sentita,per la ricorrente, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Bariaccoglieva il ricorso propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, riguardante il recupero di un credito IVA, in relazione al l’anno 200 7, portato in detrazione con la dichiarazione IVA 2008.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di portare in detrazione il proprio credito IVA.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato adue motivi.

La curatella del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’esistenza del credito IVA in capo alla contribuente fosse una circostanza di fatto già acclarata dall’Ufficio.

2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il precedente motivo.

3. Successivamente, con nota depositata il 14.06.2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, avendo presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e avendo pagato l’importo dovuto; - vista la documentazione prodotta dalla contribuente (copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e copia della distinta di pagamento); -considerato che entro il 31.12.2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di sospensione del giudizio)e che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31.12.2020; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M.

La Corte dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9648/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Casilina n. 9, int. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2394/14/15, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell ’udienza pubblicadel 23 novembre 2023 ; Oggetto: Tributi - [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Sentita,per la ricorrente, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Bariaccoglieva il ricorso propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, riguardante il recupero di un credito IVA, in relazione al l’anno 200 7, portato in detrazione con la dichiarazione IVA 2008. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di portare in detrazione il proprio credito IVA. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato adue motivi. La curatella del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’esistenza del credito IVA in capo alla contribuente fosse una circostanza di fatto già acclarata dall’Ufficio. 2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il precedente motivo. 3. Successivamente, con nota depositata il 14.06.2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, avendo presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e avendo pagato l’importo dovuto; - vista la documentazione prodotta dalla contribuente (copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e copia della distinta di pagamento); -considerato che entro il 31.12.2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di sospensione del giudizio)e che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31.12.2020; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. P.Q.M. La Corte dichiar
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