CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14535/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –CONTROS.G.F. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de’Capitani di Vimercate del foro di Genova, giusta procura speciale in- controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 678/2/2019, depositata il 15.4.2019, non notificata;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 17.3.2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] SALI;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale StefanoVisonà, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e peril rigetto del ricorso incidentale;Numero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/2026udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, in personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per la controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] de’ Capitani diVimercate;1. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], avente sede legale in Varsavia(Polonia), impugnava l’avviso di accertamento T8T03T601331,emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato, con il quale venivanorecuperate le imposte Irpef e Irap asseritamente evase nell’anno diimposta 2008, sul presupposto della esterovestizione della società, laquale non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia, néaveva tenuto regolare contabilità.2. La C.T.P. di Prato, nella resistenza dell’ente impositore, rigettava ilricorso, ritenendo dimostrata l’esterovestizione e corretta laricostruzione dei redditi non dichiarati.3. La C.T.R. della Toscana, adita dalla società soccombente,accoglieva l’appello, ritenendo che, sebbene fosse provata laresidenza in Italia della società, per come condivisibilmente ritenutodal giudice di primo grado, peraltro derivante anche dalla residenzaitaliana dei suoi amministratori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 bis,lettera b), del d.p.r. 917/1986, il metodo induttivo utilizzato per laricostruzione dei ricavi era illegittimo, in quanto l’oscuramento deidati dei campioni utilizzati aveva impedito alla contribuente diesercitare pienamente il diritto di difesa, sicchè non era possibile, inpresenza di un campione di riferimento indecifrabile, valutare sel’operato dell’Ufficio fosse stato o meno corretto.4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo.6. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso conricorso incidentale, affidato a due motivi.Numero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/20267. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimitàdella quale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.8. All’esito della camera di consiglio è stata emessa ordinanzainterlocutoria, con la quale la causa è stata rinviata alla trattazione inpubblica udienza, in prossimità della quale la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.9. La Procura Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale, rubricato«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, commi 1 e 2, del d.P.R.600/1973, in combinato disposto con l’art. 39, comma 2, alinea, lett.A) del medesimo d.P.R., nonché dell’art. 2697, commi 1 e 2, c.c., aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrateosserva che l’Ufficio aveva utilizzato il metodo induttivo puro, inquanto trattavasi di società avente formalmente sede legale inPolonia, ma in realtà residente in Italia, che non aveva presentato ledichiarazioni fiscali. Il giudice di appello aveva correttamente ritenutodimostrata l’esterovestizione e legittimo l’utilizzo del metodo induttivodi determinazione del reddito, ma erroneamente statuito chel’oscuramento dei dati identificativi delle imprese operanti nello stessocontesto territoriale aveva leso il diritto di difesa della contribuente, inquanto a suo giudizio quest’ultima non aveva potuto verificare se leimprese esercitassero la medesima attività, nè la correttezza deicalcoli operati. Tale ratio decidendi andava considerata del tuttofallace, in quanto in contrasto con l’art. 41 del d.p.r. n. 600/73, che,in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi,consente all’ufficio di determinare il reddito mediante presunzionisuper semplici, spettando al contribuente fornire la prova contrariamediante le risultanze della propria contabilità o elementi esterni aNumero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/2026quest’ultima. L’oscuramento dei dati estratti dall’anagrafe tributarianon aveva in alcun modo impedito alla società contribuente diesercitare il diritto di difesa, come in effetti era accaduto, ciòevincendosi anche dalle controdeduzioni contenute nell’atto di appellodella contribuente.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 73, comma 5 bis, lettera b) del d.p.r.917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la societàlamenta che la C.T.R., nell’incipit della motivazione, abbia richiamatol’art. 73, comma 5 bis, lettera b), del T.U.I.R., facendo riferimento allaresidenza in Italia degli amministratori, quale requisito sufficiente perconsiderare la società sottoposta al diritto tributario italiano, laddoveinvece la norma citata non si applica in via generalizzata alle societàestere i cui amministratori abbiano residenza in Italia, ma solo aquelle che detengono partecipazioni di controllo in società italiane,circostanza insussistente e mai contestata dagli accertatori.3. Con il secondo subordinato motivo, rubricato «vizio diultrapetizione ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.», la ricorrente in via incidentale deduce che il giudice disecondo grado ha ritenuto che la residenza italiana fosse fondatasulla presunzione di cui all’art. 73, comma 5 bis, lettera b), delT.U.I.R., mai citata nell’avviso di accertamento impugnato, ove simenzionava solo l’art. 73, comma 3, del medesimo testo legislativo.5. Tanto premesso, deve richiamarsi l’insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte (sentenza 25 marzo 2013, n. 7381) in base alquale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosanel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito opregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimentodel ricorso principale, indipendentemente da ogni espressaindicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioniNumero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/2026pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto didecisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, talericorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenzadell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi dellafondatezza del ricorso principale.6. Il ricorso principale è fondato.6.1. Secondo l’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/73, “In deroga alledisposizioni del comma precedente, l’ufficio delle imposte determina ilreddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccoltio venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o inparte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quantoesistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cuialla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresanon è stato indicato nella dichiarazione”.6.2. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso diomessa dichiarazione da parte del contribuente, come nel caso inesame, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamentonon già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39(accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973(cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova acarico del contribuente, ponendo a carico di quest’ultimo l’onere difornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non aver conseguitoil reddito accertato (Cass. 27/02/2020, n. 20793) ovvero di avereconseguito un reddito inferiore a quello indicato dall’Ufficio (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12127), fermo restando il diritto del contribuente diallegare la documentazione contabile del caso, in funzione della provacontraria (Cass. n. 29479/2018).6.3. Nella recente pronuncia n. 16897/2025, si è ulteriormenteNumero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/2026precisato che dagli articoli 39, comma 2, del d.P.R. 600/73 e dall’art.55 del d.P.R. 633/72 discende il potere dell’amministrazionefinanziaria di procedere ad accertamento induttivo in mancanza dellescritture contabili e non solo quando le stesse esistano («in quantoesistenti», recita l’art. 32 citato) ma siano in tutto o in parteinattendibili. Ed è quanto si afferma fin da Cass. n. 20025/2010, che,dopo aver premesso che «il potere di procedere all'accertamentoinduttivo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 55, non assume caratteresanzionatorio del comportamento del contribuente, che costituisce ilsemplice presupposto fattuale dell'accertamento (v. Cass. n. 24424del 2008)», ha affermato che «In sostanza, il ricorso a tale forma diaccertamento è consentito in tutte le ipotesi previste dalla citatadisposizione, tutte fondate sull’assenza, indisponibilità, mancataesibizione, inattendibilità della contabilità, che autorizza l'Ufficio aduna forma di accertamento che prescinde, in tutto od in parte, dallescritture contabili». Pertanto, una volta constatata l’inesistenza dellacontabilità il reddito d’impresa può essere accertato induttivamente,sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti aconoscenza dell'ufficio e, quindi, sulla base di presunzioni semplici,tra i quali vanno annoverate le percentuali di redditività ricavate dalleimprese operanti nel medesimo settore di quella oggetto diaccertamento.6.4. In particolare, nella materia di cui si discute, questa Corte haenunciato il seguente principio di diritto, ormai consolidato, rilevantiai fini della soluzione dell’odierna controversia: «a norma dell’art. 39,co. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, legittimamente l’Amministrazionefinanziaria determina il reddito sulla base dei dati e delle notiziecomunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali è compresala redditività media del settore specifico in cui opera l’impresasottoposta ad accertamento (cfr. Cass. n. 26475/2020; Cass. n.Numero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/20268923/2018, Cass. n. 22432/2016, Cass. n. 27568/2013; Cass. n.26178/2024).6.5. Pertanto, posto che l’amministrazione finanziaria “può avvalersidi dati e notizie comunque raccolti”, l’oscuramento dei datiidentificativi delle imprese prese a campione di riferimento, da unlato, non inficia la veridicità dei dati, in quanto estrapolatidall’Anagrafe Tributaria e dunque da una banca dati pubblica, nellaquale confluiscono tutte le dichiarazioni dei redditi, dall’altro, nonimpedisce l’esercizio del diritto di difesa, né fa venir meno il poteredovere del giudice di esaminare nel merito la pretesa tributaria.6.5. E’ stato infatti ripetutamente osservato che il processo tributarioè annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto direttoad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dalcontribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o direttifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parteinvalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, nonpuò limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesatributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurlaalla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (exmultis, Cass. n. 27098/2024; n. 31827/2024; n. 34723/2022, Cass.n. 16897/2025).6.6. Inoltre, secondo questa Corte (tra le più recenti, Cass. n.7461/2024, Cass. n. 2141/2025), i dati in possessodell’[OSCURATO:PERSONA] hanno valenza di presunzione legalerelativa, pur non godendo di una prevalenza automatica e assolutasulle prove fornite dal contribuente. Ne consegue che il giudice, difronte a elementi eventualmente contrastanti, ha il dovere diesaminare gli elementi offerti dalle parti e di motivare adeguatamentela propria decisione.6.7. L’oscuramento dei dati identificativi delle imprese non impedivaNumero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/2026pertanto alla società contribuente di offrire elementi probatori perdeterminare il reddito ricostruito con metodo induttivo in misuradiversa ovvero di provare di non aver prodotto alcun reddito, anchemediante la produzione in giudizio della propria contabilità interna.6.8. Inoltre, la società contribuente avrebbe potuto attivare, dopo laricezione del pv.c. o dopo la notifica dell’avviso di accertamento,l’istituto dell’accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241/1990, alfine di ottenere i dati identificativi delle imprese oggetto dicomparazione (cfr. sentenza n. 19/2020 del Consiglio di Stato, inAdunanza Plenaria, nella quale è stato statuito, fra l’altro, che ledichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagliuffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali,patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafetributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituisconodocumenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo, aisensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990).6.9. La Corte di secondo grado non si è attenuta ai principi sopraillustrati, avendo annullato integralmente l’atto impositivo per il solofatto che risultavano oscurati i codici fiscali delle imprese operantinella provincia di Prato e nel medesimo settore merceologico, prese aparametro di riferimento dall’A.F. per la ricostruzione induttiva delreddito imponibile.7. I motivi di ricorso incidentale, da intendersi, come sopra detto,condizionato all’accoglimento del ricorso principale, non possonotrovare accoglimento.7.1. Si legge infatti nella sentenza impugnata: “come affermato dallasentenza di primo grado e anche da sentenza di secondo grado peraltra annualità, è provata l’operatività in Italia della societàcontribuente. Al di là dell’effettivo luogo ove si svolge l’attività, inbase all’art. 73, comma 5 bis, lettera b del TUIR la residenza in ItaliaNumero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/2026degli amministratori è requisito sufficiente per considerare la societàsottoposta al diritto tributario italiano. Il contribuente non hadimostrato il contrario in modo convincente, la sola esistenza di unostabilimento in Polonia non è infatti sufficiente a provare la sedeall’estero.”7.2. Quindi la C.T.R. ha in primo luogo condiviso la sentenza di primogrado ed altra sentenza di secondo grado pronunciata tra le stesseparti per altra annualità, nelle quali era stata ritenuta provata laresidenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 73, terzo comma TUIR,evidenziando che la sola esistenza di uno stabilimento in Polonia nonera sufficiente a dimostrare la sede all’estero. Inoltre, ha ritenutosussistente la presunzione derivante dalla residenza in Italia degliamministratori, di cui al comma 5 bis, dell’art. 73 TUIR. Ciò sulla basedi quanto contestato nel P.V.C., richiamato nell’avviso di accertamentoimpugnato, nel quale veniva rilevato che i membri del consiglio diamministrazione erano residenti in Italia e che la società verificata erapartecipata integralmente dalla società, residente nel territorio delloStato, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell’art. 73, comma V bis, delTUIR.7.3. Di conseguenza, da un lato, non può ravvisarsi il vizio diultrapetizione denunziato con il secondo motivo di ricorso incidentale;dall’altro, la statuizione si fonda su ragioni argomentative autonome econcorrenti che dovevano essere entrambe censurate, appalesandosipertanto il primo motivo di ricorso incidentale inammissibile perdifetto di interesse.8. In accoglimento del ricorso principale, respinto quello incidentale,la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, la qualeprocederà a nuovo e motivato esame, oltre che a liquidare la spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 35640/2019Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 14535/2026Data pubblicazione 16/05/20269. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Cortedà atto della sussistenza, in capo alla ricorrente in via incidentale, deipresupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per unnuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudiziodi legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàda parte della ricorrente in via incidentale dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 17.3.2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])