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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 38953/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.

A.R.

Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 47, comma 3- bis,

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e omissione della motivazione circa i presupposti per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 47, comma 3- bis,

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e omissione della motivazione sull'istanza di concessione della misura alternat:va della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso risultano entrambi manifestamente infondati, e possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto delle istanze sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione.

Il testo indica in modo plausibile, come elementi negativi concorrenti, una serie di dati particolari, fra i quali si segnalano sia vari fatti delinquenziali giudicati, compresi una rapina aggravata, dei maltrattamenti e, nel 2016, atti persecutori; sia una pendenza per atti persecutori del 2018.

Il Tribunale di sorveglianza ha concluso che non può formularsi un giudizio prognostico favorevole relativamente alla pericolosità, perché la reiterazione della condotta illecita denota una propensione a commettere reati della stessa indole, e che, tenuto conto della tipologia dei reati commessi, rispetto alla quale assume poca rilevanza la sussistenza dell'attività lavorativa prospettata, non si ravvisano alternative alla osservazione della personalità del soggetto in carcere per indagare sulla sua personalità e verificare la possibilità di una conduzione di vita conforme alle regole ordinannentali.

1.2. Il tenore degli argomenti utilizzati dal Tribunale di sorveglianza per spiegare il rigetto della istanza di affidamento in prova al servizio sociale rende evidente che essi sono riferibili anche al rigetto della istanza di detenzione domiciliare e sono idonee a sostenerlo.

1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914).

1.4. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti.

Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. A.R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 47, comma 3- bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e omissione della motivazione circa i presupposti per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 47, comma 3- bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e omissione della motivazione sull'istanza di concessione della misura alternat:va della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso risultano entrambi manifestamente infondati, e possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto delle istanze sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione. Il testo indica in modo plausibile, come elementi negativi concorrenti, una serie di dati particolari, fra i quali si segnalano sia vari fatti delinquenziali giudicati, compresi una rapina aggravata, dei maltrattamenti e, nel 2016, atti persecutori; sia una pendenza per atti persecutori del 2018. Il Tribunale di sorveglianza ha concluso che non può formularsi un giudizio prognostico favorevole relativamente alla pericolosità, perché la reiterazione della condotta illecita denota una propensione a commettere reati della stessa indole, e che, tenuto conto della tipologia dei reati commessi, rispetto alla quale assume poca rilevanza la sussistenza dell'attività lavorativa prospettata, non si ravvisano alternative alla osservazione della personalità del soggetto in carcere per indagare sulla sua personalità e verificare la possibilità di una conduzione di vita conforme alle regole ordinannentali. 1.2. Il tenore degli argomenti utilizzati dal Tribunale di sorveglianza per spiegare il rigetto della istanza di affidamento in prova al servizio sociale rende evidente che essi sono riferibili anche al rigetto della istanza di detenzione domiciliare e sono idonee a sostenerlo. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 1.4. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d