Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42923/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdert-e-avviso alle -parti-il is udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul punto della qualificazione giuridica del fatto perché andava sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P:R. cit.

3. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ne consegue che, una volta effettuata la rinunzia a motivi di appello, l'imputato non può rimetterne in discussione alcuni profili, perché essi sono coperti dal patteggiamento in appello e, nel caso di specie, i motivi di ricorso appaiono peraltro privi di specificità limitandosi alla denuncia del vizio in presenza, fin dal dettagliato capo di imputazione, della detenzione di quantitativi non modesti di sostanze stupefacenti di varia natura.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere/ela ore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdert-e-avviso alle -parti-il is udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul punto della qualificazione giuridica del fatto perché andava sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P:R. cit. 3. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ne consegue che, una volta effettuata la rinunzia a motivi di appello, l'imputato non può rimetterne in discussione alcuni profili, perché essi sono coperti dal patteggiamento in appello e, nel caso di specie, i motivi di ricorso appaiono peraltro privi di specificità limitandosi alla denuncia del vizio in presenza, fin dal dettagliato capo di imputazione, della detenzione di quantitativi non modesti di sostanze stupefacenti di varia natura. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere/ela ore Il