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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49108/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell'imputato, il dato risultante dalla dichiarazioni rese dall'acquirente e delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria sul movimento dell'auto dell'imputato.

Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrate sui precedenti penali dell'imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell'imputato, il dato risultante dalla dichiarazioni rese dall'acquirente e delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria sul movimento dell'auto dell'imputato. Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrate sui precedenti penali dell'imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris