CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 47740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Democratica del Congo il 01/08/1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, in luogo della custodia cautelare in carcere disposta dal locale G.i.p., in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo 35) della rubrica. 2. In esso è contestata all'indagato la partecipazione all'organizzazione di narcotraffico, operante sul territorio di Anzio e Nettuno, comandata da [OSCURATO:PERSONA], collegata alle attività e agli interessi del sodalizio `ndranghetista locale, stanziato nel medesimo territorio e a Gallace facente concorrente riferimento. Svolte ampie considerazioni in ordine all'esistenza delle due compagini, l'ordinanza in epigrafe si è dunque concentrata sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato si occuperebbe, in seno alla prima di esse, del recupero dei proventi delle attività di spaccio, da consegnare a [OSCURATO:PERSONA], braccio destro di Gallace. L'imputato avrebbe, altresì, direttamente ceduto singole partite di droga. Tali circostanze emergerebbero da due intercettazioni. Nella prima conversazione captata, si sentirebbe Italiano rimproverare [OSCURATO:PERSONA] per le disordinate modalità di custodia del denaro, il cui possesso l'indagato avrebbe dovuto giustificare, in caso di controlli ad opera delle Forze dell'ordine, riconducendolo alla gestione contabile del ristorante di cui era titolare. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, nel ricevere a credito la droga da rivendere, invocherebbe da Italiano un ribasso di prezzo. Nella seconda conversazione, Italiano, discorrendo con terzi, farebbe menzione di un debito di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. Ciò dimostrerebbe l'apporto continuativo dell'indagato alla vita del gruppo malavitoso, cui sarebbe perfettamente intraneo. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di gravità indiziaria. Nessun collaboratore di giustizia farebbe cenno alla sua posizione. A suo carico starebbe, sostanzialmente, una sola intercettazione (la prima sopra menzionata), operata in ambientale, dal contenuto assai poco comprensibile, ma giammai comunque rappresentativa di condotte riconducibili allo schema della partecipazione associativa, addebitatagli in totale difetto di presupposti normativi e in totale carenza argomentativa.4. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già rilevato che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01). L'appartenenza di un soggetto al relativo sodalizio criminale può dunque essere ritenuta anche indipendentemente dalla commissione di reati-fine (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), purché il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311-01). Quest'ultimo, infatti, deve essere piuttosto accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278-01). I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell'ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01). Per contro, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692-01). Il quadro indiziario illustrato dall'ordinanza impugnata, vagliato alla luce di tali principi, appare strutturalmente inadeguato. Esso si riduce ad un'unica intercettazione rilevante, che coglie solo un generico rapporto di cointeressenza economica con un membro, sia pure qualificato, dell'organizzazione, e, pur dove viene evocato lo spaccio, non riesce a proiettare la corrispondente condotta dell'indagato nella necessaria dimensione collettiva. Dalla trama argomentativa del ragionamento giudiziale, che a quell'unico debole elemento dimostrativo si affida, non si evincono, almeno allo stato, a parere del Collegio, indici affidabili della stabile compenetrazione del ricorrente nelle attività organizzate di narcotraffico. 2. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio, ai finì dì una compiuta rivisitazione del compendio indiziario e del conseguente conclusivo apprezzamento della sua tenuta, alla luce delle considerazioni dianzi svolte. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all