CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 06005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28014/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. GIAMPIERO e PAOLI Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal [OSCURATO:PERSONA]. Michele Sesta e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Cesi, n. 72; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], FRANCIA Avv. [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLI Avv. [OSCURATO:PERSONA]- SANDRO e VIRGILI Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di componenti e legali rappresentanti dello [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] drea V. A. Speciale, con domicilio eletto in Roma, piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – resistenti – per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona depositata il 28 settembre 2020 nel procedimento civile iscritto al n. 1596/ F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 28014/2020 Numero sezionale 10716/2021 Numero di raccolta generale 6005/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 2020 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Tommaso BASILE, che ha chiesto l'accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 7 maggio 2019, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] pieri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di com- ponenti dello [OSCURATO:PERSONA], Francia, Antonelli, Virgili – Associa- zione tra Avvocati (già [OSCURATO:PERSONA] e Associati), hanno con- venuto dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia d'Im- prese, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già componenti della medesima As- sociazione, per sentir accertare la decorrenza del recesso dal 27 settembre 2018 e l'avvenuto compimento da parte dei convenuti, in epoca successiva, di atti di concorrenza sleale o comunque contrari agli obblighi di correttezza e buona fede, con la condanna al risarcimento dei danni ed alla restituzione degl'importi percepiti a titolo di acconto sugli utili, nel periodo compreso tra il mese di settembre 2018 ed il mese di marzo 2019. Premesso che il recesso, formalmente comunicato il 20 marzo 2019, era stato preceduto da una comunicazione verbale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 settembre 2018, gli attori riferirono di aver appreso che, prima della scadenza del periodo di preavviso previsto dallo statuto dell'Associazione e mentre erano in corso trattative per la definizione dei rapporti economici, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano aperto un nuovo studio professionale nel medesimo sta- bile dove aveva sede lo studio associato, intraprendendo indebiti contatti con i clienti, impossessandosi dei relativi dati e facendo pervenire plurime revoche dei mandati precedentemente conferiti dalla clientela. 1.1. Si sono costituiti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza della Sezione specializzata, opponendo nel merito l'infonda- tezza della domanda. 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 28014/2020 Numero sezionale 10716/2021 Numero di raccolta generale 6005/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 2. Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2020, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno a loro volta convenuto dinanzi al Tribunale di Ancona gli altri componenti della Associazione, per sentir accertare che il recesso ha avuto luogo in data 20 marzo 2019 e liquidare le quote a loro spettanti ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., ivi compresi gli utili maturati e maturandi in relazione alle operazioni in corso, con la condanna dei convenuti al pagamento della somma dovuta. 2.1. Si sono costituiti i convenuti, ed hanno eccepito l'inammissibilità della domanda, chiedendo comunque la sospensione del giudizio in attesa della decisione della causa da loro promossa nei confronti degli attori, in quanto avente carattere pregiudiziale. 3. Con ordinanza del 28 settembre 2020, il Tribunale di Ancona ha dispo- sto la sospensione del secondo giudizio, affermando che, in quanto avente ad oggetto la retrodatazione al 27 settembre 2018 del recesso degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Associazione, la domanda proposta dagli associati nel primo giudizio ri- veste carattere pregiudiziale rispetto a quella di liquidazione della quota, fon- data sul recesso formalmente comunicato il 18 marzo 2019. 4. Avverso la predetta ordinanza gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in due motivi, illustrati anche con me- moria. Gli associati hanno resistito con memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 274 e 295 cod. proc. civ., osservando che la pendenza del procedimento pregiudicante presso il medesimo ufficio dinanzi al quale è stato promosso quello in esame escludeva la possibilità di disporre la sospensione di quest'ultimo, dovendo invece procedersi alla riu- nione, avuto riguardo anche allo stato dei due giudizi, entrambi pendenti nella fase di trattazione. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 34, 40, 112 e 295 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., sostenendo che tra il giudizio in esame e quello promosso dagli altri associati non sussiste un rapporto di pregiudizialità, in considerazione della diversità dei petita e delle causae petendi, nonché dell'assenza di motivi di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 28014/2020 Numero sezionale 10716/2021 Numero di raccolta generale 6005/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 connessione. Premesso infatti che, mentre la domanda proposta dagli altri associati ha ad oggetto la restituzione delle somme percepite da essi ricor- renti, in virtù dell'asserita decorrenza del recesso dal 27 settembre 2018, anziché dal 20 marzo 2019, quella proposta da essi ricorrenti ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla liquidazione delle quote a loro spettanti in con- seguenza del recesso dall'Associazione, con la conseguente condanna al pa- gamento delle somme dovute, osservano che la retrodatazione del recesso è stata invocata dagli associati al solo scopo di ottenere, nel primo giudizio, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di essi ricorrenti a trattenere i prelievi effettuati nel periodo di preavviso. 3. Il ricorso è fondato. E' noto infatti che, in quanto rispondente alla finalità di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, la sospensione del processo presuppone che tra due cause, pendenti dinanzi allo stesso giudice o a giudici diversi, sussista un nesso di pregiudizialità non meramente logico, ma giuridico (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 12999; Cass., Sez. lav., 16/03/2016, n. 5229), nel senso che la definizione di una di esse costituisca l'indispensabile antecedente lo- gico-giuridico della decisione da adottare nell'altra, il cui accertamento sia richiesto (per volontà della legge o su istanza di parte) con efficacia di giudi- cato, sicché la decisione del processo pregiudicante risulti idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la so- spensione (cfr. Cass., VI, 6/11/2015, n. 22784; Cass., Sez. I, 2/08/2007, n. 16995; Cass., Sez. III, 25/05/2007, n. 12233). Tale rapporto è indubbia- mente riscontrabile, nella specie, quanto meno tra la domanda di restituzione degl'importi indebitamente prelevati a titolo di acconti sugli utili proposta dai resistenti e quella di liquidazione delle quote sociali proposta dai ricorrenti, le quali devono ritenersi reciprocamente dipendenti, presupponendo entrambe, sotto il profilo logico-giuridico, l'esatta individuazione della data in cui il pre- detto rapporto è venuto a cessare, per effetto del recesso comunicato dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]: la collocazione temporale di tale scioglimento assume infatti rilievo ai fini dell'individuazione tanto della data in cui è venuto meno il diritto dei ricorrenti di prelevare acconti sugli utili quanto di quella in cui è sorto il diritto degli stessi alla liquidazione della quota associativa, risultando decisiva ai fini 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 28014/2020 Numero sezionale 10716/2021 Numero di raccolta generale 6005/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 della determinazione degli importi dovuti, e consentendo quindi di escludere che il relativo accertamento, specificamente richiesto da ciascuna delle parti attrici, si risolva nella mera coincidenza di una questione di fatto comune ad entrambe le cause. 3.1. Ciò posto, occorre peraltro rilevare che il giudizio in esame, avente ad oggetto la liquidazione della quota spettante ai ricorrenti per effetto del recesso dall'Associazione professionale, è stato instaurato dinanzi al mede- simo Tribunale ed assegnato al medesimo Giudice presso il quale pende il giudizio promosso dai resistenti per il risarcimento dei danni cagionati dagli atti di concorrenza sleale asseritamente commessi dai ricorrenti e la restitu- zione degl'importi dagli stessi percepiti a titolo di acconti sugli utili. Trova pertanto applicazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui l'esistenza di un rapporto d'identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo giudice o a giudici diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario non giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., dovendosi in tal caso provvedere alla riunione, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., o alla rimessione del fascicolo della causa pregiudicata al capo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., affinché valuti l'opportunità di assegnare entrambe le cause al medesimo giudice, a meno che la riunione non sia resa impossibile dalla diversità delle fasi in cui i giudizi attualmente si trovano (cfr. Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12441; 17/09/2015, n. 18286; 26/07/2012, n. 13330). L'adozione dei pre- detti provvedimenti non può ritenersi impedita, in linea di principio, dalla cir- costanza, fatta valere dalla difesa dei resistenti, che il giudizio promosso da questi ultimi abbia già superato la fase della trattazione, avendo il Giudice provveduto in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, mentre quello successivamente promosso dai ricorrenti si trova ancora nella fase in- troduttiva, essendo stata la sospensione disposta all'esito dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti: l'inconveniente derivante dalla divari- cazione temporale delle domande e dalla conseguente sfasatura dei due giu- dizi è infatti superabile agevolmente attraverso un differimento dell'assun- zione delle prove ammesse nel primo di essi, tale da consentire lo svolgimento della trattazione anche per il secondo (cfr. Cass., Sez. VI, 17/09/ 2015, n. 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 28014/2020 Numero sezionale 10716/2021 Numero di raccolta generale 6005/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 18286, cit.), senza che assumano alcun rilievo, a tal fine, le decadenze even- tualmente maturate in relazione alla prima domanda, delle quali il Giudice dovrà necessariamente tenere conto ai fini della decisione da assumere in ordine alla stessa, dal momento che la riunione non realizza una vera e pro- pria fusione dei procedimenti, restando intatta l'autonomia di ciascuna causa, da decidersi sulla base dei soli fatti tempestivamente allegati e delle prove ritualmente dedotte (cfr. Cass., Sez. III, 2/07/2021, n. 18808; 5/10/2018, n. 24529; Cass., Sez. I, 15/01/2015, n. 567). 4. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Ancona, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, che dovrà essere riassunto nel ter- mine di legge. Così deciso in Roma il 1/12/2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3