CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta a ottenere: i) il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., tra le seguenti sentenze emesse nei suoi confronti: a) sentenza in data 27 gennaio 2020 (irrevocabile il 27 gennaio 2021) della Corte di appello di Napoli di condanna per il reato di tentata estorsione in concorso, accertato a Panama e in Italia fino al 2011, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.800 di multa (pena determinata in continuazione con quella inflitta con sentenza del 22 gennaio 2015 del Tribunale di Napoli); b) sentenza in data 6 novembre 2013 della Corte di appello di Napoli (irrevocabile il 10 luglio 2014) di condanna per il reato di estorsione tentata in concorso, accertato in Napoli nel luglio 2013 e commesso a partire dall'agosto 2011 tra Argentina, Napoli e altri luoghi, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa; c) sentenza in data 9 novembre 2012 del G.i.p. del Tribunale di Napoli (irrevocabile il 18 ottobre 2013) di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni tre e mesi otto di reclusione per i reati di associazione per delinquere, commessa a partire dal 1997 con condotta perdurante; truffa per l'erogazione di fondi pubblci dal 1997 sino al 4 agosto 2011 data dell'ultima erogazione corrisposta; bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., commessa il 12 gennaio 2011; emissione di false fatture del febbraio 2012; occultamento e distruzione di scritture contabili accertati nel febbraio 2012; intestazione fittizia di beni accertata nel 2012; d) sentenza in data 7 luglio 2017 del G.i.p. del Tribunale di Roma (irrevocabile il 20 febbraio 2018) di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi quattro di reclusione in continuazione rispetto ai reati accertati con la condanna sub c), per il delitto di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.I., commesso il 27 aprile 2015; ii) la declaratoria di violazione del principio di ne bis in idem tra le condanne riportate con le senteze sub c) e d) trattandosi del medesimo fatto storico. 2. La Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta formulata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza sub a) aveva riguardato il tentativo di estorsione nei confronti degli esponenti di vertice del gruppo Impregilo, commesso dal Lavitola per conto del presidente della Repubblica di Panama e capo del governo Martinelli; nella citata sentenza si era dato rilievo al fatto che il Lavitola aveva svolto attività di intermediazione tra il gruppo Impregilo e il governo panamense, perché ritenuto affidabile in quanto soggetto vicino all'allora presidente del consiglio italiano [OSCURATO:PERSONA], di talché all'epoca era interesse del condannato mantenere ottimi rapporti con quest'ultimo per rafforzare e rendere più credibile la sua posizione di riferimento per le aziende italiane interessate ad operare a Panama. La Corte ha poi osservato che la condanna sub b) aveva riguardato un tentativo di estorsione posto in essere dal Lavitola ai danni di [OSCURATO:PERSONA] allorquando, dopo essere stato egli raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare ed essersi reso latitante, aveva inteso estorcere denaro al presidente del consiglio italiano sulla base delle conoscenze acquisite in ordine alle attività dallo stesso svolte. 2.1. La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto le due vicende incompatibili con l'unicità del disegno criminoso sin dall'origine, poiché nella prima il Lavitola si era avvalso dei suoi buoni rapporti con l'onorevole Berlusconi per rendersi credibile come mediatore e rappresentante per le aziende italiane che intendevano fare affari a Panama, mentre nella seconda l'ex presidente del consiglio era stato vittima delle richieste di carattere estorsivo poste in essere dal condannato. Quanto poi alle condanne sub c) e d) il giudice dell'esecuzione ha notato che i relativi reati avevano riguardato fatti del tutto diversi (contributi all'editoria ottenuti in modo fraudolento e bancarotta fraudolenta) rispetto a quelli accertati con le prime due condanne ed erano comunque avvenuti in un differente contesto ambientale e temporale che portava a escludere la sussistenza del vincolo della continuazione e un qualsiasi legame tra lo svuotamento delle risorse della [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti tra il condannato e l'onorevole Berlusconi. 2.2. Infine la Corte territoriale ha respinto anche la richiesta di riconoscimento della violazione del ne bis in idem tra le condanne sub c) e d), dovendosi escludere che i fatti per i quali erano intervenute tali condanne fossero - anche in parte - i medesimi alla luce anche della semplice lettura dei relativi capi di imputazione. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha notato che l'imputazione relativa alla sentenza sub c) aveva riguardato l'intestazione fittizia di somme appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] veicolate a società estere riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi complici, mentre i fatti oggetto della sentenza sub d) erano relativi a distrazioni in danno della fallita [OSCURATO:PERSONA] e a favore di differenti società. Pertanto, secondo la Corte distrettuale, nella fattispecie non vi era stata violazione del divieto di ne bis in idem. 3. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.3.1. Con il primo censura il provvedimento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 648 e ss. cod. proc. pen. relativamente alle condanne sub a) e b), per avere il giudice dell'esecuzione sovvertito l'accertamento di fatto effettuato dal giudice della cognizione nonché per contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto della sentenza in data 4 marzo 2013 del G.i.p. del Tribunale di Napoli. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 648 e ss. cod. proc. pen. rispetto alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla condanna sub b) e a quelle sub c) e d), per avere anche in questo caso il giudice dell'esecuzione sovvertito l'accertamento fattuale operato da quello della cognizione che aveva già sostanzialmente riconosciuto l'esistenza della continuazione tra detti reati, nonché per mancanza assoluta dì motivazione. 3.3. Infine il condannato evidenzia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., assenza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla richiesta di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. della condanna per bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pronunciata con la sentenza 7 luglio 2017 del G.i.p. del Tribunale di Roma, per violazione del divieto di ne bis in idem rispetto alla condanna per le relative condotte distrattive già giudicate dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con sentenza 9 novembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, secondo quanto questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. 2.1. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, in quanto, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). 2.2. Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie la Corte di appello di Napoli ha dato ampiamente conto dell'applicazione in concreto degli indicatori complessivi sopra indicati, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, quelli decisivi per escludere l'unicità del disegno criminoso tra le quattro condanne sopra indicate, vale a dire la diversità delle persone offese, la distanza temporale delle condotte, l'identità solo parziale dei titoli di reato e - con particolare riferimento alle prime due sentenze - la diversità del tipo di relazione tenuta dal Lavitola nei confronti dell'on. [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende oggetto delle prime due sentenze in oggetto. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato che - rispetto alla prima sentenza - lo stesso Berlusconi aveva comunicato telefonicamente al presidente della Impregilo le intenzioni del capo del governo di Panama di effettuare un comunicato stampa, che avrebbe avuto conseguenze negative sulla quotazione azionaria del titolo della medesima società, qualora l'impresa italiana non avesse costruito l'ospedale pediatrico in Panama come a suo tempo promesso, dando quindi credibilità alle minacce del Lavitola nei confronti del gruppo imprenditoriale. Inoltre, proprio grazie ai contatti esistenti all'epoca con l'on. Berlusconi il Lavitola era riuscito ad ottenere contratti di consulenza dalla Impregilo essendo ritenuto personaggio in grado di facilitare in qualche modo i rapporti tra le aziende italiane e il governo panamense grazie proprio alle sue relazioni ad alto livello. Gli episodi di cui alla seconda sentenza (quella emessa in data 6 novembre 2013 dalla Corte di appello di Napoli) riguardano, come visto, una tentata estorsione aggravata posta in essere dall'odierno ricorrente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in un momento successivo e allorquando l'odierno ricorrente si era reso latitante per sfuggire a una ordinanza di custodia cautelare in carcere; in tale contesto il Lavitola aveva quindi pensato di sistemare i propri affari prima di costituirsi ottenendo cinque milioni di euro dall'on. Berlusconi.Appare, quindi, corretto il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per escludere l'unicità del disegno criminoso tra i reati accertati con le prime due sentenza, poiché il secondo reato è stata determinato esclusivamente dalla imprevedibile situazione contingente della latitanza che, quindi, non poteva essere stata oggetto di pianificazione da parte del condannato sin dall'epoca delle vicende estorsive in danno dei vertici della Impregilo. Quanto poi alla deduzione del ricorrente che egli aveva sin dall'inizio intenzione di tenere 'sotto pressione' l'onorevole Berlusconi la Corte rileva che la genericità di tale affermazione non può certo equivalere alla prospettazione ab origine di un disegno criminoso, che si scontra con il, già rappresentato, carattere del tutto contingente e non prevedibile della latitanza. 3.1. Anche con riferimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. la Corte territoriale ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla diversità dei fatti come descritti nei rispettivi capi di imputazione e in considerazione della diversità dei soggetti verso i quali erano state trasferite le somme di denaro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tenuto anche conto che una parte di tali fatti ha preceduto la declaratoria di fallimento della citata società e altri sono a essa successivi. 3.2. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha notato che - quanto alla sentenza in data 9 novembre 2012 del G.i.p. del Tribunale di Napoli - la violazione dell' art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 era relativa alla intestazione fittizia di somme appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] veicolate in favore di società estere riferibili al Lavitola e a suoi complici, mentre i reati accertati con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 7 luglio 2017 riguardano distrazioni in danno della fallita [OSCURATO:PERSONA] a favore di differenti società e per importi diversi rispetto a quelli oggetto della imputazione di cui alla citata decisione del G.i.p. partenopeo. 3.3. A tale valutazione il ricorso del Lavitola muove - come non consentito in sede di legittimità - censure che si risolvono in contestazioni di mero fatto, inidonee a inficiare il giudizio di merito, come visto, adeguatamente e logicamente motivato. Infine, deve ribadirsi che - ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem - l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799), e grava sula parte, che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, l'onere di fornire la prova della propria asserzione per porre il giudice nella condizione di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione (Sez. 4, n. 10097 del 3/5/2006, Cacciani, Rv. 236092; Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015, Nsib, Rv. 262012), onere cui il ricorrente non ha adempiuto, come ampiamente rilevato dalla Corte territoriale. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del L