CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali la predetta risultava condannata in forza di alcune sentenze divenute irrevocabili. In particolare, l'istanza riguardava: a) i reati commessi in un arco temporale compreso fra il 9 dicembre 2002 e il 18 settembre 2007, per i quali la continuazione era stata già riconosciuta con ordinanza del 12 novembre 2020; b) i fatti commessi nei territori di Terni e di Frosinone nell'arco temporale fra i giorni 5 e 11 aprile 2007, giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il 20 dicembre 2006; c) i fatti commessi in Roma nel novembre 2008, giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 6 dicembre 2016. 2. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 22 novembre 2021, rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi nei quali deduce, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi indicativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati indicati nell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, alnne4 A nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). 1.2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si limita a ricollegare il rigetto a valutazioni inerenti alla diversità dei territori di commissione di alcuni reati rispetto ad altri reati ai quali l'istanza è riferita, ma non reca una disamina completa, idonea a far comprendere quali siano i reati in discussione. Peraltro, l'ordinanza nota la sovrapponibilità degli archi temporali in cui vennero commessi alcuni fra i reati considerati e, così, pone in luce un argomento che, in mancanza di spiegazioni più chiare, appare invece significativo in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza. La motivazione dell'ordinanza, quindi, non sviluppa considerazioni idonee a rendere chiaro il percorso logico sul punto della decisione relativo alla possibilità di ravvisare un vincolo della continuazione integrale fra tutti i reati contemplati nell'istanza. In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più articolate. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che - libero di accogliere o rigettare l'istanza di riconoscimento della continuazione - provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato ma rendendo adeguata motivazione. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.