CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 16/01/2023, con cui è stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato di insolvenza fraudolenta, lamentando la violazione di norme di legge e vizi della motivazione, nonché deducendo il travisamento della prova. 2. Il ricorso, al di là del profilo inerente all'assenza di specificità dei motivi e all'interesse a ricorrere trattandosi di sentenza di proscioglimento con la formula perché il fatto non sussiste, è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,