Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:T:2017:751
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
25 ottobre 2017 (
*
)
«Funzione pubblica – Funzionari – Esposizione all’amianto e ad altre sostanze – Malattia professionale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Articolo 14 – Articolo 266 TFUE – Sviamento di potere – [OSCURATO:PERSONA] medica – Principio di collegialità – Violazione del mandato della commissione medica – Obbligo di motivazione – Ricorso per risarcimento danni – Durata del procedimento – Danno morale»
Nella causa T‑551/16,
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia), rappresentato inizialmente da M. Velardo, successivamente da L. Gialluca, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da T. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 26 giugno 2014, di riconoscere al ricorrente un aumento di solamente il 20% dell’indennità prevista dall’articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, a seguito della domanda del ricorrente del 7 giugno 2000, e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno morale lamentato dal ricorrente,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da V. Tomljenović, presidente, A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
«1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell’Unione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.
I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.
2. Le prestazioni garantite sono le seguenti: (...)
b) in caso di invalidità permanente totale:
versamento all’interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l’infortunio;
(...)».
2
L’articolo 12 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella versione anteriore al 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «vecchia regolamentazione comune»), così dispone:
«1. In caso di invalidità permanente totale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli viene corrisposto il capitale contemplato dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto.
2. In caso d’invalidità permanente parziale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli viene versato un capitale il cui ammontare è fissato in base alle percentuali di invalidità elencate nella tabella che figura in allegato».
3
L’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune prevede quanto segue:
«Su parere dei consulenti medici di cui all’articolo 19 o della commissione medica di cui all’articolo 23, al funzionario viene concessa un’indennità per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l’integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali.
L’indennità è fissata per analogia con i valori contemplati nelle tabelle d’invalidità di cui all’articolo 12. Se il pregiudizio estetico è collegato ad una lesione anatomico‑funzionale, si aumenta in misura appropriata la percentuale d’invalidità prevista per quest’ultima».
4
Ai sensi dell’articolo 19 della vecchia regolamentazione comune:
«Le decisioni relative al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento, ivi compresa la sua qualifica come infortunio sul lavoro o infortunio nell’ambito della vita privata, oppure al riconoscimento dell’origine professionale della malattia, nonché alla determinazione del grado di invalidità permanente, sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina con la procedura prevista dall’articolo 21,
– in base alle conclusioni formulate dal medico o dai medici designati dalle istituzioni,
– e, se il funzionario lo richiede, previa consultazione della commissione medica di cui all’articolo 23».
5
L’articolo 21 della vecchia regolamentazione comune così recita:
«Prima di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 19, l’autorità che ha il potere di nomina notifica al funzionario o ai suoi aventi diritto il progetto di decisione, unitamente alle conclusioni del medico o dei medici designati dall’istituzione. (...)
Il funzionario o i suoi aventi diritto possono chiedere, entro un termine di 60 giorni, che venga chiesto il parere della commissione medica di cui all’articolo 23.
Se alla scadenza del predetto termine non è stata presentata alcuna domanda di consultazione della commissione medica, l’autorità che ha il potere di nomina adotta una decisione identica al progetto notificato».
6
L’articolo 22 della vecchia regolamentazione comune così dispone:
«L’aggravamento delle lesioni o dell’invalidità può in qualunque momento costituire oggetto, da parte del funzionario, di una dichiarazione accompagnata dalla relazione del medico curante.
Se l’esistenza dell’aggravamento è riconosciuta dal medico designato dall’autorità che ha il potere di nomina, quest’ultima adotta una decisione secondo la procedura di cui agli articoli 19 e 21».
7
L’articolo 22 della nuova regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, vigente dal 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «nuova regolamentazione comune»), dispone quanto segue:
«1. La commissione d’invalidità è composta di tre medici designati:
– il primo, dall’assicurato o dai suoi aventi diritto;
– il secondo, dall’autorità che ha il potere di nomina;
– il terzo, d’intesa (...) tra i due medici suddetti.
Ove, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non si raggiunga un accordo sulla designazione del terzo medico, quest’ultimo è scelto d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, su iniziativa di una delle parti.
Indipendentemente dal modo di designazione, il terzo medico deve possedere una competenza in materia di valutazione e cura delle lesioni fisiche.
2. L’istituzione definisce il mandato conferito alla commissione medica. Esso concerne le questioni di tipo medico sollevate dalla relazione del medico rappresentante l’assicurato o i suoi aventi diritto e da altre pertinenti relazioni mediche comunicate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.
Gli onorari e le spese dei medici che compongono la commissione medica sono fissati conformemente a una tabella stabilita dai capi dell’amministrazione delle istituzioni comunitarie, in funzione della complessità del caso deferito alla commissione medica.
(...)
3. La commissione medica esamina in modo collegiale tutti i documenti disponibili che possono esserle utili per le sue valutazioni e decide a maggioranza. Spetta alla commissione medica definire la propria procedura e le proprie modalità di funzionamento. Il terzo medico è incaricato delle funzioni di segreteria e della redazione della relazione. La commissione medica ha facoltà di chiedere esami complementari e di consultare esperti al fine di completare la pratica o di ottenere pareri utili a portare a termine il proprio compito.
(...)
Al termine dei lavori la commissione medica raccoglie le proprie conclusioni in una relazione indirizzata all’autorità che ha il potere d[i] nomina.
In base a tale relazione l’autorità che ha il potere di nomina notifica all’assicurato o ai suoi aventi diritto la propria decisione unitamente alle conclusioni della commissione medica. L’assicurato o i suoi aventi diritto possono chiedere che la relazione completa della [c]ommissione sia trasmessa al loro medico di fiducia o che sia loro comunicata.
4. Le spese di funzionamento della commissione medica sono a carico dell’istituzione di appartenenza dell’assicurato.
Tuttavia, se il parere della commissione medica risulta conforme al progetto di decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, l’assicurato o i suoi aventi diritto sono tenuti a sostenere gli onorari e le spese accessorie del medico da essi designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico, con la parte restante a carico dell’istituzione.
5. In casi eccezionali e con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina adottata dopo aver sentito il parere del medico da essa designato, tutte le spese menzionate ai paragrafi da 1 a 4 possono essere a carico dell’istituzione».
8
Ai sensi dell’articolo 30 della nuova regolamentazione comune:
«La [vecchia regolamentazione comune] è abrogata.
Essa continua tuttavia ad essere applicabile a qualsiasi progetto di decisione adottato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, prima del 1° gennaio 2006, fatta salva la riapertura della pratica ai sensi dell’articolo 21».
Fatti
9
Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha assunto servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nel 1962. Dal 1967 al 1975 e, successivamente, dal 1979 al 1987 ha lavorato nell’edificio Berlaymont a Bruxelles (Belgio).
10
Nel 1990 il ricorrente, sostenendo di essere stato esposto a polvere di amianto durante il suo servizio nell’edificio Berlaymont, ha chiesto che le lesioni polmonari da cui era affetto fossero riconosciute come malattia professionale e che gli fosse riconosciuta una percentuale di invalidità permanente.
11
Il 16 luglio 1991, al termine del procedimento di cui all’articolo 78 dello Statuto, il ricorrente è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° agosto 1991, e gli è stata concessa una pensione di invalidità pari al 70% del suo stipendio di base.
12
Con decisione del 15 aprile 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l’origine professionale della malattia conformemente all’articolo 73 dello Statuto, e ha riscontrato un’invalidità permanente totale al 100%.
13
Con la stessa decisione e tenuto conto «dei segni permanenti (cicatrici, deformazione della ghiandola mammaria sinistra, diminuzione della forza muscolare del membro superiore sinistro) e dei disturbi psicologici severi che presenta il [ricorrente]» riscontrati dalla commissione medica, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di riconoscere al ricorrente, in applicazione dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, un’indennità fissata al 30% del capitale previsto per l’indennità permanente totale.
14
Il 7 giugno 2000 il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 22 della vecchia regolamentazione comune, una domanda diretta al riconoscimento di un aggravamento della sua malattia professionale e al pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamentazione, di un’indennità pari al 70% del capitale previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto (in prosieguo: la «domanda di riconoscimento dell’aggravamento»).
15
Il 29 giugno 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che il dottor C. era incaricato della pratica. Con lettera del 6 luglio 2000, il dottor C. ha invitato il ricorrente a presentarsi a una visita il 4 settembre 2000. A seguito di quest’ultima, il dottor C. ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] la sua relazione di esame medico, in data 25 ottobre 2000, contenente le sue conclusioni (in prosieguo: la «relazione medica del dottor C.»).
16
Con lettera del 16 novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al ricorrente la propria decisione di interrompere il procedimento previsto all’articolo 22 della vecchia regolamentazione comune e di non dare dunque seguito alla domanda di riconoscimento dell’aggravamento, asserendo che il cumulo delle indennità previste dagli articoli 12 e 14 della vecchia regolamentazione comune non poteva superare l’importo dell’indennità al 100% garantita in caso di invalidità permanente totale (in prosieguo: la «decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento»).
17
Il 14 settembre 2001, dopo aver presentato un reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, rimasto senza risposta, il ricorrente ha depositato un ricorso nella cancelleria del Tribunale, iscritto a ruolo con il numero T‑212/01, diretto all’annullamento della decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento.
18
Con sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), il Tribunale ha annullato la decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento, con la motivazione, in sostanza, che il capitale versato in applicazione dell’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune e l’indennità versata in applicazione dell’articolo 14 della medesima regolamentazione riguardavano danni distinti. Il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che, a differenza dell’articolo 73 dello Statuto e dell’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune, che indennizzano la lesione dell’integrità fisica o psichica in quanto tale, vale a dire l’invalidità che essa ha provocato all’interessato, l’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune indennizza il funzionario, secondo i termini stessi di questa disposizione, «per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l’integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali». Il Tribunale ha altresì sottolineato che l’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune è quindi inteso a compensare, quando è dimostrato, l’effettivo pregiudizio che la lesione dell’integrità fisica arreca alle relazioni sociali dell’interessato, a prescindere dall’invalidità che tale lesione o tale sfregio possono altresì causare. Il Tribunale ha poi precisato che l’oggetto del ricorso era la valutazione della legittimità di una decisione di interrompere la procedura di esame della domanda di riconoscimento dell’aggravamento basata sull’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, come interpretato dal comitato dello statuto, e non la valutazione della legittimità di una decisione finale con cui, in esito alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dell’aggravamento e sulla base delle conclusioni del medico o dei medici designati dall’istituzione o, eventualmente, del parere della commissione medica, la [OSCURATO:PERSONA] si fosse pronunciata su tale domanda.
19
A seguito della sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente, con nota del 10 marzo 2003, del rigetto della sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento, affermando, in sostanza, che nessuna riduzione significativa della sua vita relazionale era stata accertata nella relazione medica del dottor C., che era stata allegata a tale nota. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella stessa nota, che quest’ultima costituiva un «progetto di decisione» ai sensi dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione comune (in prosieguo: il «progetto di decisione del 10 marzo 2003»).
20
Il 9 maggio 2003 il ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso il progetto di decisione del 10 marzo 2003. Con decisione del 15 settembre 2003, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo, eccezion fatta per la richiesta, presentata a titolo subordinato, di costituzione di una commissione medica in applicazione dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione comune.
21
A tale riguardo, nel contesto della costituzione della commissione medica, il medico inizialmente designato dal ricorrente ha informato l’amministrazione, tramite lettera del 10 dicembre 2003, della propria rinuncia.
22
Preso atto di tale rinuncia, la [OSCURATO:PERSONA] si è rivolta in più occasioni al ricorrente invitandolo a designare un nuovo medico per la costituzione della commissione medica, come risulta dalle lettere datate, in particolare, 20 aprile e 11 novembre 2004, 25 maggio e 12 luglio 2005 e 2 giugno 2010.
23
Nel luglio 2010 il ricorrente ha infine designato un nuovo medico per la costituzione della commissione medica (in prosieguo: il «medico designato dal ricorrente»).
24
Il 14 giugno 2011, dopo che il ricorrente è stato sottoposto a esami medici, il parere del medico designato dal ricorrente è stato presentato alla [OSCURATO:PERSONA].
25
Poiché il medico designato dall’APN e quello designato dal ricorrente non riuscivano ad accordarsi sulla nomina del terzo medico, questa è stata deferita al presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 22 della nuova regolamentazione comune, che vi ha proceduto con decisione del 18 marzo 2012. Il mandato della commissione medica è stato definito il 18 aprile 2012.
26
La prima riunione della commissione medica, inizialmente prevista per il 29 giugno 2012 ma, successivamente, rinviata a causa dell’indisponibilità dei servizi di interpretariato, si è tenuta il 21 settembre 2012 in presenza dei tre medici. Durante la riunione, la commissione medica ha deciso di sottoporre il ricorrente a visita psichiatrica, che ha affidato al professor M.
27
Tale visita si è svolta il 30 ottobre 2012. La perizia redatta dal professor M. a seguito di tale visita, il 26 novembre 2012, indicava, in particolare, che il ricorrente soffriva di «depressione maggiore».
28
Il 14 giugno 2013 la commissione medica si è riunita per la seconda volta e il terzo medico ha redatto un progetto di relazione definitiva, rispetto al quale il medico designato dal ricorrente ha fatto registrare il suo disaccordo (in prosieguo: il «progetto di relazione definitiva»).
29
Con lettera del 12 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al terzo medico una serie di suggerimenti relativi alla precisione del linguaggio da utilizzarsi nella relazione della commissione medica. Con lettera dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a talune osservazioni e critiche del medico designato dal ricorrente. Le due lettere sono state trasmesse per conoscenza a tutti i membri della commissione medica.
30
La relazione definitiva, datata 8 gennaio 2014, redatta dal terzo medico in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della nuova regolamentazione comune e firmata dagli altri due membri della commissione medica (in prosieguo: la «relazione definitiva»), è giunta alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 2014. Nella relazione definitiva, la commissione medica ha concluso che il ricorrente era affetto da una invalidità totale ai sensi dell’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune e gli ha riconosciuto un «danno permanente inteso come pregiudizio alle relazioni sociali, attualmente aggravatosi rispetto alla valutazione del 1994 e pertanto valutabile nella misura del 50%», fissando la data di inizio di tale aggravamento nel mese di luglio 2010.
31
Con decisione del 26 giugno 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’APN ha avallato le conclusioni della commissione medica contenute nella relazione definitiva. Essa ha riconosciuto al ricorrente una maggiorazione del 20% dell’indennità a titolo dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, che si aggiungeva all’indennità nella percentuale del 30% che gli era già stata riconosciuta a questo titolo con la decisione del 15 aprile 1994, e gli ha versato, di conseguenza, la somma di EUR 98 372,51.
32
Il 2 ottobre 2014 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione impugnata, nel quale ha chiesto, in particolare, l’annullamento di tale decisione nonché il risarcimento del danno che gli sarebbe stato cagionato a causa di un asserito superamento del termine ragionevole del procedimento (in prosieguo: il «reclamo»). L’APN ha respinto tale reclamo il 30 gennaio 2015.
Procedimento e conclusioni delle parti
33
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica l’11 maggio 2015, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame. Quest’ultimo è stato iscritto a ruolo con il numero F‑74/15.
34
Il controricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 31 luglio 2015.
35
Con lettera del 1° dicembre 2015, il ricorrente ha domandato l’adozione di talune misure di organizzazione del procedimento e ha allegato nuove prove. Con lettera del 22 febbraio 2016, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha notificato al ricorrente la decisione con cui il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento e aveva ammesso le nuove prove, ad eccezione di una di esse. Il 7 marzo 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni sulle nuove prove prodotte.
36
Con decisione del 9 dicembre 2015, il Tribunale della funzione pubblica ha incaricato il giudice relatore di esaminare le possibilità di dirimere la controversia mediante composizione amichevole, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, allora applicabile, e all’articolo 90 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, allora applicabile.
37
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero di ruolo T‑551/16 ed è stata assegnata alla Settima Sezione.
38
In mancanza di accordo tra le parti nell’ambito della composizione amichevole, il giudice relatore, dopo uno scambio di corrispondenza, ha disposto, il 20 ottobre 2016, la riassunzione del procedimento, comunicata alle parti con lettere della cancelleria del 24 ottobre 2016.
39
Poiché la chiusura della fase scritta del procedimento è intervenuta prima del trasferimento al Tribunale della presente causa, il Tribunale, con lettere della cancelleria del 27 ottobre 2016, ha chiesto alle parti se desideravano che si svolgesse un’udienza. Con lettera del 17 novembre 2016, il ricorrente ha informato il Tribunale che desiderava essere sentito e che, di conseguenza, si tenesse un’udienza.
40
Con lettere della cancelleria del 21 dicembre 2016, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto quesiti scritti alle parti, che hanno risposto entro il termine impartito.
41
Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 2 marzo 2017.
42
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento della somma stimata pro bono et aequo nella misura di EUR 50 000 per il danno morale subito;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di interessi moratori da calcolarsi a cura della [OSCURATO:PERSONA] medesima sull’importo di EUR 98 372,51 per il periodo compreso tra la scadenza dei sei mesi successivi alla presentazione della domanda di riconoscimento dell’aggravamento e la data di effettiva liquidazione di tale somma, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato, maggiorato di due punti;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di interessi moratori da calcolarsi a cura della [OSCURATO:PERSONA] medesima sull’importo stimato all’esito del presente procedimento, a partire dalla data della sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato, maggiorato di due punti;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tutte le spese.
43
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulle conclusioni dirette all’annullamento
44
A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata, il ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’autorità del giudicato nonché su un errore riguardo alla base giuridica della decisione impugnata, il secondo, su uno sviamento di potere e, il terzo, su varie irregolarità che hanno viziato la relazione definitiva e la decisione impugnata.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’autorità del giudicato nonché su un errore riguardo alla base giuridica della decisione impugnata
45
Il ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 266 TFUE e l’autorità del giudicato formatosi sulla sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44). A tale riguardo, il ricorrente censura la [OSCURATO:PERSONA] per non aver ricominciato ex novo il procedimento amministrativo, quando avrebbe invece dovuto invitarlo a presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’aggravamento ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune.
46
Sotto un secondo profilo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata sul fondamento della vecchia regolamentazione comune, dato che quest’ultima era in vigore al momento del deposito della domanda di riconoscimento dell’aggravamento. Orbene, basando la decisione impugnata, almeno per quanto riguarda le regole di procedura, sulla nuova regolamentazione comune, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’autorità del giudicato della sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), nonché l’articolo 30 della nuova regolamentazione comune.
47
Sotto un terzo profilo, la decisione impugnata sarebbe fondata, erroneamente, sull’articolo 73 dello Statuto e sull’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune, mentre l’unico fondamento giuridico della suddetta decisione avrebbe dovuto essere l’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, come risulterebbe dalla sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44).
48
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del primo motivo, precisando che la censura del ricorrente relativa all’applicazione ratione temporis della nuova regolamentazione comune non era stata sollevata nella fase del reclamo e dovrebbe, pertanto, essere respinta in quanto irricevibile.
49
In primo luogo, per quanto riguarda la censura del ricorrente vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE in quanto il procedimento amministrativo non è stato ricominciato ex novo a seguito della sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), occorre rilevare che l’illegittimità della decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento, accertata dal Tribunale in tale sentenza, derivava, in sostanza, dall’errata interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] agli articoli 12 e 14 della vecchia regolamentazione comune. Nessun punto della motivazione della sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), suggerisce che l’illegittimità di tale decisione sia stata la conseguenza di profili di illegittimità che hanno viziato gli atti preparatori ad essa precedenti, in particolare la relazione medica del dottor C.
50
Infatti, come emerge dalla sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), la decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento non era fondata sugli esiti della relazione medica del dottor C., che in tale sentenza, del resto, non era controversa. Peraltro, il ricorrente non lamenta che tale relazione sarebbe a sua volta viziata da profili di illegittimità analoghi a quelli sanzionati dalla summenzionata sentenza.
51
Quindi, a seguito dell’annullamento della decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva pur sempre chiamata a decidere sulla domanda di riconoscimento dell’aggravamento ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune e disponeva, a tal fine, della relazione del dottor C.
52
Occorre ricordare al riguardo che, secondo la giurisprudenza, un procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 1998, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑415/96, EU:C:1998:533, punto 31). L’annullamento di un atto dell’Unione europea non pregiudica quindi necessariamente tutti gli atti preparatori, ma implica che l’amministrazione tenga conto del momento in cui l’illegittimità si è manifestata, ai fini dell’adozione del nuovo atto sostitutivo dell’atto annullato. Di conseguenza, riprendendo il procedimento di riconoscimento dell’aggravamento dallo stadio in cui si trovava al momento della decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento, e notificando quindi al ricorrente il progetto di decisione del 10 marzo 2003, conformemente all’articolo 21 della vecchia regolamentazione comune, sulla base della domanda di riconoscimento dell’aggravamento e della relazione medica del dottor C., la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né l’articolo 266 TFUE né l’autorità di cosa giudicata della sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44).
53
In secondo luogo, per quanto riguarda le norme applicabili ratione temporis, e senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale censura, occorre rilevare che detta questione non è stata esaminata dal Tribunale nella sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44). Questo argomento non ha quindi alcuna attinenza con l’autorità di cosa giudicata di detta sentenza.
54
In ogni caso, per la parte in cui il ricorrente contesta il seguito del procedimento amministrativo, è necessario determinare d’ufficio il diritto applicabile per effettuare il controllo della legittimità del suddetto procedimento (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 1994, Browet e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑576/93 a T‑582/93, EU:T:1994:93, punto 35).
55
Nella fattispecie, da un lato, per quanto riguarda l’applicazione delle norme sostanziali, occorre precisare che la [OSCURATO:PERSONA] ha, in effetti, applicato la vecchia regolamentazione comune, in particolare l’articolo 14 della medesima, circostanza che il ricorrente non contesta, come emerge dalla risposta al primo quesito posto dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento. Poiché il progetto di decisione del 10 marzo 2003 è stato adottato prima della data di entrata in vigore della nuova regolamentazione comune, la vecchia regolamentazione comune rimaneva ad esso applicabile per quanto riguardava le norme sostanziali, ai sensi dell’articolo 30 della nuova regolamentazione comune (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2011, Hecq/[OSCURATO:PERSONA], F‑47/10, EU:F:2011:137, punto 5).
56
Dall’altro, con riferimento all’asserita erronea applicazione della nuova regolamentazione comune agli aspetti procedurali della presente fattispecie, occorre constatare che il ricorrente, al riguardo, solleva solamente argomenti vaghi e formulati in termini generici. Ciò premesso, dalla giurisprudenza emerge che le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano, in linea di principio, rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore (v. sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). È già stato affermato che l’articolo 22 della nuova regolamentazione comune aveva natura di norma di procedura (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Camacho-Fernandes/[OSCURATO:PERSONA], F‑16/13, EU:F:2014:51, punto 62). Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, in particolare, nelle sue osservazioni del 7 marzo 2016 relative alle nuove prove depositate dal ricorrente il 1° dicembre 2015, che – pur avendo applicato la vecchia regolamentazione comune agli onorari del medico inizialmente designato dal ricorrente, il quale aveva rinunciato con lettera del 10 dicembre 2003 – essa era tenuta, dopo l’entrata in vigore della nuova regolamentazione comune, il 1° gennaio 2006, ad applicare l’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, della stessa agli onorari dei medici appartenenti a qualunque commissione medica riunitasi dopo tale data. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente dichiarato che la costituzione e il funzionamento della commissione medica, incaricata di redigere la relazione definitiva su cui si basa la decisione impugnata e il cui mandato è stato definito il 18 aprile 2012 (v. punto 25 supra), ossia dopo l’entrata in vigore della nuova regolamentazione comune, erano disciplinati dalla nuova regolamentazione comune.
57
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore di diritto con riferimento all’applicazione ratione temporis delle norme pertinenti.
58
In terzo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui la decisione impugnata sarebbe fondata, erroneamente, sull’articolo 73 dello Statuto e sull’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune, mentre l’unico fondamento giuridico della suddetta decisione avrebbe dovuto essere l’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, come risulterebbe dalla sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), occorre rilevare che la decisione impugnata si fonda sull’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune e non sul suo articolo 12, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Emerge, infatti, dal testo stesso della decisione impugnata che la maggiorazione dell’indennità complementare è stata concessa ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune per l’aggravamento delle lesioni permanenti che hanno menomato l’integrità fisica del ricorrente e recato un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali.
59
Inoltre, come ricordato al precedente punto 18, nella sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), il Tribunale ha annullato la decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento, argomentando, in sostanza, che il capitale versato in applicazione dell’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune e l’indennità versata in applicazione dell’articolo 14 della medesima regolamentazione riguardavano voci di danno distinte. Il Tribunale ha rilevato, al punto 44 di tale sentenza, che il riferimento contenuto nell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune ai valori contemplati nelle tabelle d’invalidità non riguardava la fissazione di un tasso di invalidità supplementare, aggiuntivo rispetto al tasso di invalidità riconosciuto in applicazione dell’articolo 73 dello Statuto, ma che si trattava di un riferimento operato per analogia e che determinava solamente il metodo di calcolo dell’indennità dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune. Pertanto, il solo fatto che l’articolo 73 dello Statuto sia stato menzionato nella decisione impugnata e che l’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune lo sia stato in taluni atti precedenti all’adozione della decisione impugnata, come, in particolare, il mandato della commissione medica e la relazione definitiva, non dimostra che la decisione impugnata sia stata viziata dallo stesso errore di diritto rilevato dal Tribunale nella sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), ossia da una confusione tra gli articoli 12 e 14 della vecchia regolamentazione comune.
60
Infatti, da nessun elemento della relazione definitiva e della decisione impugnata stessa, e neppure della decisione di rigetto del reclamo, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che le indennità previste rispettivamente dall’articolo 12 e dall’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune non potevano superare, congiuntamente, un tasso di invalidità del 100%, come essa aveva erroneamente dichiarato nella sua decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento, annullata per tale motivo dal Tribunale nella sua sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44).
61
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere
62
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe viziata da sviamento di potere, come sarebbe dimostrato dai seguenti elementi:
– il mandato della commissione medica e la relazione definitiva si riferiscono erroneamente sia all’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune sia all’articolo 14 di quest’ultima;
– il terzo medico non avrebbe concesso alcun aumento per l’indennità prevista dall’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune al fine di tenere conto dell’aggravamento della patologia psichiatrica di cui soffriva il ricorrente, in quanto questa sarebbe già stata presa in considerazione con la massima classe di gravità attribuibile, mentre il medico designato dal ricorrente avrebbe ritenuto che occorresse attribuire una «percentuale di gran lunga superiore»;
– la commissione medica avrebbe imposto al ricorrente un esame psichiatrico nonostante il fatto che, secondo la stessa commissione, una «depressione maggiore» non potesse essere presa in considerazione, neanche in teoria, ai fini dell’aumento dell’indennità prevista ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione comune, il che avrebbe comportato un inutile ritardo nel procedimento;
– l’assicuratore della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto al pagamento dello specialista che aveva effettuato il suddetto esame psichiatrico, il che dimostrerebbe che «gli interessi valutati nel corso del procedimento potrebbero essere anche quelli delle assicurazioni oltre che del ricorrente».
63
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del presente motivo.
64
Occorre anzitutto ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, è ravvisabile uno sviamento di potere solo qualora risulti provato che, adottando l’atto controverso, l’APN ha perseguito un obiettivo diverso da quello previsto dalla normativa considerata o qualora emerga, sulla base di elementi oggettivi, pertinenti e concordanti, che gli atti in questione sono stati adottati per conseguire finalità diverse da quelle dichiarate (v. sentenza del 25 febbraio 1999, Giannini/[OSCURATO:PERSONA], T‑282/97 e T‑57/98, EU:T:1999:34, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
65
Orbene, è giocoforza constatare che nessuno degli elementi dedotti dal ricorrente dimostra che la decisione impugnata è stata adottata per conseguire finalità diverse da quelle dichiarate.
66
Per quanto riguarda, in primo luogo, la circostanza che il mandato della commissione medica e la relazione definitiva si riferiscono sia all’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune sia all’articolo 14 della medesima, è sufficiente osservare che il solo fatto che l’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune sia stato pure menzionato in taluni atti precedenti all’adozione della decisione impugnata, quali, in particolare, il mandato della commissione medica e la relazione definitiva, non dimostra che la decisione impugnata sia stata adottata per conseguire finalità diverse da quelle dichiarate, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto, nella decisione impugnata, una maggiorazione del 20% dell’indennità dovuta al ricorrente, precisamente ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, per l’aggravamento delle lesioni permanenti che ne menomavano l’integrità fisica e recavano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali.
67
Con riferimento, in secondo luogo, alla mancanza di aggravamento della patologia psichiatrica del ricorrente, occorre rilevare che il fatto che il medico designato dal ricorrente abbia espresso un parere non seguito dalla maggioranza della commissione medica non integra una qualche forma di sviamento di potere, ma riflette le regole di funzionamento della suddetta commissione. Quanto alle conclusioni di quest’ultima relative alla mancanza di aggravamento della patologia psichiatrica del ricorrente, nulla indica che, attraverso le medesime, detta commissione abbia cercato di conseguire finalità diverse da quelle derivanti dal suo mandato. Tuttavia, per la parte in cui, con tale censura, il ricorrente punterebbe, in realtà, a dedurre un difetto o un’incoerenza di motivazione da cui la relazione definitiva sarebbe viziata, detta censura sarà esaminata nell’ambito della terza parte del terzo motivo.
68
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la mancanza di utilità dell’esame psichiatrico del ricorrente effettuato su richiesta della commissione medica, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, la questione circa la necessità o meno di procedere ad altri accertamenti è una questione medica che, in quanto tale, esula dal controllo del Tribunale qualora la valutazione della commissione medica sia stata emessa in condizioni regolari (sentenza del 2 ottobre 2013, Nardone/[OSCURATO:PERSONA], F‑111/12, EU:F:2013:140, punti 42, 43, 48, 49 e 51). In ogni caso, anche supponendo che tale esame fosse effettivamente inutile, questa sola circostanza non dimostra, in mancanza di altri elementi oggettivi, pertinenti e concordanti, che detto esame sia stato effettuato per conseguire finalità diverse da quelle dichiarate.
69
Quanto, infine, alla circostanza che sarebbe stato l’assicuratore della [OSCURATO:PERSONA] a procedere al pagamento dello specialista che aveva effettuato l’esame psichiatrico del ricorrente, tale circostanza, quand’anche accertata, non dimostra affatto che la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione impugnata, avrebbe perseguito una finalità diversa da quella prevista dalla regolamentazione comune.
70
Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo, vertente su varie irregolarità che hanno viziato la relazione definitiva e la decisione impugnata
71
Il terzo motivo del ricorrente si articola in tre parti, vertenti, la prima, su varie irregolarità che hanno viziato il funzionamento della commissione medica, sulla violazione dei diritti della difesa, del principio di collegialità, del mandato della commissione medica e del principio di buona amministrazione, la seconda, su un superamento del termine di ragionevole durata del procedimento amministrativo e, la terza, su un difetto e un’incoerenza di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione.
–
Sulla prima parte, vertente su varie irregolarità che hanno viziato il funzionamento della commissione medica, sulla violazione dei diritti della difesa, del principio di collegialità, del mandato della commissione medica e del principio di buona amministrazione
72
Con tale parte del terzo motivo, il ricorrente afferma, in sostanza, che, in primo luogo, il mandato della commissione medica è viziato da errori di diritto, in secondo luogo, che la commissione medica non ha rispettato il suo mandato e, in terzo luogo, che il principio di collegialità è stato violato. A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente lamenta numerose irregolarità che avrebbero accompagnato il funzionamento della commissione medica.
73
In primo luogo, il mandato della commissione medica sarebbe viziato da errori di diritto, poiché esso fa riferimento sia all’articolo 12 sia all’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune.
74
In secondo luogo, la commissione medica non avrebbe rispettato il proprio mandato, poiché il ricorrente rileva che detto mandato imponeva alla commissione medica di verificare, in applicazione dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, «l’esistenza di pregiudizi estetici collegati ad una lesione anatomica-funzionale, che comporta un aumento in misura appropriata della percentuale di invalidità prevista per tale lesione» nonché di «ripartire la percentuale di invalidità permanente parziale tra i diversi tipi di pregiudizio». Orbene, la commissione medica non avrebbe proceduto a una tale verifica, perché essa avrebbe «tralasciato» il danno funzionale del sonno da alterato decubito laterale sinistro di cui il ricorrente si lamentava, perché avrebbe escluso «inspiegabilmente» la depressione maggiore e perché avrebbe valutato «in modo del tutto sommario ed approssimativo» la patologia respiratoria del ricorrente.
75
In terzo luogo, i lavori della commissione medica devono informarsi al principio di collegialità. La sua inosservanza equivarrebbe a una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, il che costituirebbe una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE nonché una violazione dell’articolo 73 dello Statuto, dell’articolo 23 della vecchia regolamentazione comune e dell’articolo 22, paragrafo 3, della nuova regolamentazione comune. La commissione medica non avrebbe dunque agito in modo collegiale, dato che la relazione definitiva è stata redatta esclusivamente dal terzo medico, senza essere discussa con gli altri due medici, senza che sia stato permesso al medico designato dal ricorrente di discutere le modifiche apportate al progetto di relazione definitiva e senza includere, inoltre, quelle richieste dalla [OSCURATO:PERSONA].
76
A sostegno di tali censure, il ricorrente elenca tutta una serie di irregolarità che hanno viziato il funzionamento della commissione medica e la relazione definitiva, irregolarità che, in sostanza possono essere così sintetizzate:
– prima irregolarità: la mancata considerazione, da parte della commissione medica di una serie di commenti e di osservazioni del medico designato dal ricorrente, espressi in particolare nei suoi messaggi di posta elettronica del 24 settembre e del 10 ottobre 2013 e del 2 maggio 2014;
– seconda irregolarità: l’impiego, nel progetto di relazione definitiva, di termini diversi da quelli contenuti nella regolamentazione;
– terza irregolarità: la mancanza, nel progetto di relazione definitiva, di un capitolo «Conclusioni»;
– quarta irregolarità: l’inserimento, nel progetto di relazione definitiva, di «concetti o motivazioni» che non figuravano nei verbali della commissione medica, nonché il «carattere approssimativo» delle valutazioni ivi espresse;
– quinta irregolarità: la mancata considerazione della perizia del professor M.;
– sesta irregolarità: il fatto che due membri della commissione medica abbiano votato «per l’attribuzione dell’indennità ai sensi dell’articolo 13 [della regolamentazione comune]», come indicato nel verbale della seconda seduta della commissione medica e nella relazione definitiva, mentre il mandato della commissione medica prescriveva un esame «ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione»;
– settima irregolarità: l’omissione, nella lista degli allegati al progetto di relazione definitiva, di una lettera del ricorrente al terzo medico, datata 16 gennaio 2013;
– ottava irregolarità: il fatto che la perizia del professor M. recherebbe la data del 26 novembre 2012, ma l’invio sarebbe avvenuto il 19 febbraio 2013;
– nona irregolarità: la mancanza, nel progetto di relazione definitiva, dell’elenco di controllo previsto nel mandato della commissione medica;
– decima irregolarità: il fatto che il progetto di relazione definitiva recherebbe una data in cui non avrebbe potuto essere redatto;
– undicesima irregolarità: vari errori di interpretazione commessi dal medico designato dall’APN;
– dodicesima irregolarità: l’impossibilità, per il medico designato dal ricorrente, di intervenire e di discutere utilmente delle questioni sollevate nel corso delle due sedute della commissione medica a causa delle restrizioni temporali imposte, sedute che sarebbero durate solamente due ore ciascuna;
– tredicesima irregolarità: il fatto che il medico designato dall’APN avrebbe «inspiegabilmente» e «al di fuori di una seduta comune» cambiato la sua valutazione;
– quattordicesima irregolarità: la mancanza di cronistoria delle affezioni del ricorrente nella relazione definitiva.
77
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di questa prima parte del terzo motivo del ricorrente.
78
Occorre in limine ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il compito spettante alla commissione medica di fornire in modo del tutto obiettivo e indipendente una valutazione su questioni di tipo medico impone, da un lato, che tale commissione disponga di tutti gli elementi che possano esserle utili e, dall’altro che la sua libertà di valutazione sia piena. Le valutazioni mediche in senso proprio formulate dalla commissione medica devono essere considerate definitive allorché emesse in condizioni regolari. Il giudice dell’Unione è unicamente legittimato a verificare, da una parte, se detta commissione sia stata costituita e abbia funzionato regolarmente e, dall’altra, se il suo parere sia regolare, in particolare se esso contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali è fondato e se presenti un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici che esso contiene e le conclusioni cui esso giunge (sentenze del 15 dicembre 1999, Latino/[OSCURATO:PERSONA], T‑300/97, EU:T:1999:328, punto 41, e del 26 febbraio 2003, Latino/[OSCURATO:PERSONA], T‑145/01, EU:T:2003:42, punto 47).
79
In primo luogo, riguardo alla censura secondo cui il mandato della commissione medica sarebbe viziato da errori di diritto per il fatto di riferirsi contemporaneamente all’articolo 12 e all’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, non si deve adottare una concezione eccessivamente formalista della nozione di mandato, e che, quindi, non si può addebitare alla commissione medica di non rispondere in dettaglio a ciascuno dei punti menzionati nel mandato conferitole se, comunque, emerge dai documenti del fascicolo che essa ha fornito all’APN, con le sue valutazioni mediche, tutti gli elementi necessari all’adozione della decisione da parte di quest’ultima (sentenza del 12 dicembre 2012, F‑90/11, BS/[OSCURATO:PERSONA], EU:F:2012:188, punti da 80 a 85). Nella fattispecie, è sufficiente rilevare che, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 58 a 60, il solo fatto che il mandato della commissione medica si riferisca contemporaneamente all’articolo 12 e all’articolo 14 della vecchia regolamentazione non significa che esso abbia confuso queste due disposizioni, tanto più che da nessun elemento di tale mandato si deduce che la commissione medica sia stata indotta in errore quanto ai rispettivi ambiti di applicazioni di dette disposizioni.
80
Inoltre, occorre osservare, sempre a questo proposito, che dal mandato della commissione medica emerge come essa dovesse procedere a un esame medico del ricorrente al fine, precisamente, di accertare se egli avesse subìto un aggravamento delle sue patologie rispetto a quelle riconosciute sin dal 1994. In tale mandato è altresì indicato che la commissione medica doveva, in particolare, «ripartire la percentuale di invalidità permanente parziale tra i diversi tipi di pregiudizio» ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune. Orbene, alla commissione medica era stata sottoposta una questione sufficientemente concreta e un mandato sufficientemente dettagliato quanto alla portata dell’esame medico da svolgersi. La commissione medica era quindi in grado di cogliere quale dovesse essere il contenuto della relazione medica da presentare perché l’APN potesse pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento dell’aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Ne consegue che la suddetta censura del ricorrente è infondata.
81
In secondo luogo, quanto alla censura vertente sull’inosservanza, da parte della commissione medica, del proprio mandato, si deve constatare che, con le sue allegazioni a sostegno della censura, il ricorrente critica, in realtà, le conclusioni della commissione medica nella parte in cui essa avrebbe trascurato taluni aspetti dello stato di salute del ricorrente. A tale riguardo, come ricordato al precedente punto 78, non spetta al Tribunale pronunciarsi su questioni di ordine medico. Per contro, nella parte in cui tale censura ha per oggetto, in realtà, un difetto e un’incoerenza di motivazione, essa sarà esaminata nell’ambito della terza parte del presente motivo.
82
In terzo luogo, quanto alla violazione del principio di collegialità, si deve ricordare che tale principio, che implica che ciascuno dei membri della commissione medica deve aver modo di esporre utilmente il proprio punto di vista dinanzi agli altri membri, è stato sancito dalla giurisprudenza come corollario della difesa degli interessi del funzionario, all’interno della commissione medica, attraverso la presenza di un medico di sua fiducia e attraverso la designazione di un terzo medico di comune accordo tra i due membri nominati da ciascuna parte (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2000, Camacho‑Fernandes/[OSCURATO:PERSONA], T‑20/00, EU:T:2000:266, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
83
Orbene, occorre osservare che le asserite irregolarità, prospettate dal ricorrente, che viziavano il funzionamento della commissione medica non dimostrano che la relazione definitiva non sia stata adottata in modo collegiale o che il medico designato dal ricorrente non abbia potuto esprimere utilmente il proprio punto di vista agli altri membri della commissione medica. Infatti, come emerge dalla relazione definitiva, essa è stata sottoscritta dai tre medici membri della commissione medica; quello designato dal ricorrente ha firmato facendo registrare il proprio disaccordo. A tale riguardo, si deve ricordare che la commissione medica può decidere a maggioranza dei suoi membri di concludere i propri lavori. Dalla giurisprudenza emerge che la relazione di una commissione medica non è affetta da vizio di forma per il fatto che uno dei suoi membri abbia rifiutato di firmarla, quando risulti che egli si è astenuto dal sottoscriverla al momento della presentazione del proprio punto di vista dinanzi agli altri due membri della commissione medica (sentenza del 29 febbraio 2012, AM/Parlamento, F‑100/10, EU:F:2012:24, punti 78 e 79). La circostanza che, nella fattispecie, la relazione definitiva sia stata firmata dai tre medici, e che il medico designato dal ricorrente abbia fatto registrare il proprio disaccordo, non integra quindi una violazione del principio di collegialità.
84
Inoltre, emerge dagli atti che il medico designato dal ricorrente ha avuto modo di esprimere utilmente il proprio punto di vista dinanzi agli altri membri della commissione medica, e questo in più occasioni. Infatti, sotto un primo profilo, la relazione definitiva dà conto del fatto che, «[n]el corso della discussione del caso [del ricorrente] si prende atto della richiesta formulata dal [medico designato dall’APN] di sottoporre il [ricorrente] a visita psichiatrica specialistica (...). Il [medico designato dal ricorrente] si oppone alla richiesta (...). Il [terzo medico] ritiene di aderire alla richiesta [del medico designato dall’APN]».
85
Sotto un secondo profilo, emerge altresì dagli atti che il medico designato dal ricorrente ha avuto modo sia di conoscere i pareri degli altri due membri della commissione medica sia di presentare i propri pareri e le proprie osservazioni quanto al progetto di relazione definitiva. Egli ha quindi presentato agli altri due membri della commissione medica una relazione scritta in risposta alle considerazioni del medico designato dall’APN del 22 ottobre 2012, nonché una relazione scritta dettagliata in data 10 ottobre 2013, ossia prima dell’8 gennaio 2014, data in cui, secondo le parti, il terzo medico ha terminato l’ultima versione del progetto di relazione definitiva.
86
Sotto un terzo profilo, la relazione definitiva dà a sua volta conto del disaccordo espresso dal medico designato dal ricorrente quanto alle conclusioni contenute in tale relazione, il che dimostra altresì che egli è stato in grado di far valere il proprio punto di vista. La circostanza che la maggioranza della commissione medica sia giunta a una conclusione diversa da quella prospettata dal medico designato dal ricorrente non significa che il principio di collegialità sia stato violato.
87
Sotto un quarto profilo, quanto alla censura vertente sul fatto che la relazione definitiva sarebbe stata redatta esclusivamente dal terzo medico, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’articolo 22 della nuova regolamentazione comune, il terzo medico è incaricato delle funzioni di segreteria e della redazione della relazione che conclude i lavori della commissione medica. Pertanto, il fatto che il terzo medico abbia redatto e introdotto le ultime modifiche alla relazione definitiva, nella misura in cui egli si è conformato alla decisione presa a maggioranza, non lede il principio di collegialità.
88
Sotto un quinto profilo, quanto alle irregolarità prospettate dal ricorrente e sintetizzate al precedente punto 76, occorre constatare che nessuna delle relative censure può essere accolta, per i seguenti motivi:
– quanto alla prima irregolarità, è sufficiente rilevare che nessuna norma giuridica impone alla commissione medica di prendere espressamente posizione su ciascuna lettera inviata da uno dei suoi membri;
– quanto alla seconda, alla terza, alla quarta, alla settima, all’ottava, alla nona, alla decima e alla quattordicesima irregolarità, è necessario constatare che esse sono del tutto prive di pertinenza, in quanto non dimostrano affatto che il funzionamento della commissione medica fosse irregolare;
– con riferimento alla quinta irregolarità, si deve osservare che la relazione definitiva menziona la perizia che il professor M. aveva effettuato in data 26 novembre 2012: per la parte in cui, con le sue allegazioni, il ricorrente critica, di fatto, le conclusioni che la commissione medica ha tratto da tale perizia, detta censura dev’essere respinta per le motivazioni esposte al precedente punto 81; per la parte in cui si riferisce a un eventuale difetto e a un’incoerenza di motivazione, tale censura sarà esaminata nell’ambito della terza parte del terzo motivo;
– per quanto riguarda la sesta e l’undicesima irregolarità, occorre rilevare che esse vertono su questioni giuridiche – ossia quelle relative all’interpretazione del rapporto tra gli articoli 12 e 14 della vecchia regolamentazione comune – le quali esulano, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, della nuova regolamentazione comune, dalla competenza della commissione medica; peraltro, il riferimento, per errore, all’«articolo 13 [della regolamentazione comune]» nel progetto di relazione definitiva è stato rettificato nella relazione definitiva successiva alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2013 (v. punto 29 supra);
– la dodicesima irregolarità, quand’anche accertata, non dimostra una mancanza di collegialità o un’impossibilità per il medico designato dal ricorrente di esprimere utilmente il proprio punto di vista, tenuto conto dei documenti scritti che egli ha presentato al momento delle deliberazioni della commissione medica;
– quanto alla tredicesima irregolarità, essa non è tale, poiché un cambio di valutazione è caratteristica propria di qualunque deliberazione collegiale.
89
Infine, è necessario rilevare che il ricorrente non deduce alcun argomento concreto e distinto da quelli invocati a sostegno della prima parte del terzo motivo circa l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa e del principio di buona amministrazione.
90
Pertanto, la prima parte del terzo motivo deve essere respinta.
–
Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su un superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo
91
Il ricorrente sostiene che il superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo, durato complessivamente quasi quattordici anni, gli ha causato serie difficoltà nella preparazione della sua difesa. Egli fa valere che la durata di tale procedimento avrebbe superato qualsiasi termine ragionevole, superamento che non sarebbe a lui addebitabile, quale che sia la parte di detto procedimento presa in considerazione: il periodo dall’avvio del procedimento, il 7 giugno 2000, fino alla pronuncia della sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44); il periodo del contenzioso relativo alla causa che ha dato luogo all’ordinanza del 22 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑399/03, non pubblicata, EU:T:2005:141), e il periodo legato alle difficoltà per il ricorrente di trovare un medico che lo rappresentasse nella commissione medica in seguito alla rinuncia del primo medico da lui designato, dovute alla «diminuzione notevole» degli onorari che gli potevano essere riconosciuti in virtù della regolamentazione in vigore. A ciò occorrerebbe aggiungere il fatto che la commissione medica si è riunita solo il 21 settembre 2012; la perizia inutile effettuata dal professor M., che ha ritardato il procedimento, e i 22 mesi trascorsi tra la nomina del terzo medico, avvenuta il 18 marzo 2012, e la relazione definitiva della commissione medica, datata 8 gennaio 2014, in seguito a «osservazioni di natura tecnica della [OSCURATO:PERSONA], a modifiche della relazione medica, a dissensi tra i vari medici e a disguidi postali». Il ricorrente ricorda, a tale riguardo, che, secondo il mandato conferitole, la commissione medica avrebbe dovuto terminare i suoi lavori entro sei mesi.
92
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i ritardi così accumulati non siano ad essa ascrivibili. Essa sostiene di avere immediatamente adottato, dopo la pronuncia della sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), il progetto di decisione del 10 marzo 2003, a seguito del quale il ricorrente ha chiesto l’intervento di una commissione medica. Successivamente, il ricorrente ha presentato un ricorso avverso tale progetto di decisione, ricorso che ha dato luogo all’ordinanza del 22 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑399/03, non pubblicata, EU:T:2005:141), la quale ha dichiarato irricevibile tale ricorso. Il ricorrente avrebbe inoltre ritardato fino al 26 luglio 2010 la nomina del medico che lo ha rappresentato nella commissione medica. Egli, poi, avrebbe trasmesso la documentazione necessaria per aprire il procedimento dinanzi alla commissione medica solo il 14 giugno 2011. Infine, sarebbe a causa dei disguidi nell’invio postale di alcune comunicazioni e delle incomprensioni fra il medico designato dal ricorrente e il terzo medico che la relazione definitiva sarebbe stata ultimata solamente in data 8 gennaio 2014.
93
Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’espletamento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto ad una buona amministrazione dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 162, e del 6 dicembre 2012, Füller‑Tomlinson/Parlamento, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, punto 115).
94
Tuttavia, la violazione del principio di buona amministrazione non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo. Infatti, è solo quando il decorso di tempo eccessivo può incidere sul tenore stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo che l’inosservanza del principio del termine ragionevole pregiudica la validità di detto procedimento. Ciò può verificarsi nei procedimenti amministrativi quando l’eccessivo periodo di tempo decorso pregiudichi la capacità degli interessati di difendersi effettivamente (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, Füller‑Tomlinson/Parlamento, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, punto 116).
95
Nella controversia in esame, la violazione del principio del termine ragionevole non può, di per sé, condurre all’annullamento della decisione impugnata. Il ricorrente si limita infatti a invocare, in modo generale e astratto, una lesione dei suoi diritti della difesa derivante da tale violazione, senza tuttavia spiegare in che modo concretamente tale superamento, quand’anche dimostrato, gli abbia impedito di esercitare utilmente i propri diritti della difesa.
96
Inoltre, un eventuale termine eccessivo per il trattamento della sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della relazione definitiva, né su quello della decisione impugnata. Anche se la lunghezza di una procedura medica può avere un’incidenza sulla valutazione della gravità e delle conseguenze di una patologia, laddove essa renda più difficile l’esame dell’eziologia di quest’ultima, nella fattispecie il ricorrente non ha tuttavia dimostrato concretamente che la lamentata lunghezza eccessiva del procedimento avrebbe inciso sugli elementi sostanziali alla luce dei quali la commissione medica ha emesso la propria relazione definitiva. Il decorso di tempo eccessivo, quand’anche appurato, non può quindi incidere sulla legittimità della relazione definitiva né, successivamente, su quella della decisione impugnata. Pertanto, la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.
97
Tuttavia, in considerazione del fatto che il ricorrente fa valere di aver subito un danno morale derivante dal superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo, i suoi argomenti a sostegno della seconda parte del terzo motivo saranno analizzati nell’ambito delle conclusioni dirette al risarcimento del summenzionato danno.
–
Sulla terza parte del terzo motivo, vertente su un difetto e un’incoerenza di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione
98
Il ricorrente lamenta un difetto e un’incoerenza nella motivazione della relazione definitiva per le seguenti ragioni: tale relazione si baserebbe allo stesso tempo sull’articolo 12 e sull’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune; l’esame psichiatrico che gli era stato imposto non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’indennità ai sensi dell’articolo 14 di detta regolamentazione; tale relazione non confuterebbe i pareri contrari espressi nel corso del procedimento; la «depressione maggiore» riscontrata dal professor M. sarebbe chiaramente un aggravamento rispetto a quella riscontrata nel 1994; la suddetta relazione non terrebbe conto dell’alterazione del sonno lamentata dal ricorrente.
99
[OSCURATO:PERSONA] replica anzitutto che il riferimento all’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune è contenuto nel mandato della commissione medica unitamente al riferimento all’articolo 14 della medesima regolamentazione, e il fatto che la relazione definitiva evochi l’articolo 12 della suddetta regolamentazione non costituisce dunque un’irregolarità. Le valutazioni della commissione medica relative all’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune sarebbero parimenti corrette e non implicherebbero alcuna irregolarità suscettibile di condurre all’annullamento della decisione impugnata.
100
[OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere che non spetta alle parti o al giudice pronunciarsi sul merito delle valutazioni espresse dalla commissione medica. Il parere del medico designato dal ricorrente, secondo cui quest’ultimo presentava nuove forme di aggravamento del suo stato che avrebbero dato diritto a un’ulteriore indennità, è stato oggetto di considerazione e analisi da parte degli altri membri della commissione medica, ma è rimasto minoritario.
101
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, infine, che la relazione definitiva indichi senz’altro gli elementi su cui si basa e sia adeguatamente motivata.
102
In limine, dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 78 emerge che il giudice dell’Unione è legittimato a verificare se il parere della commissione medica sia regolare, in particolare se esso contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali è fondato e se presenti un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici che esso contiene e le conclusioni cui esso giunge.
103
Inoltre, qualora la commissione medica sia investita di questioni di ordine clinico complesse riferite, in particolare, a una diagnosi difficile, essa è segnatamente tenuta a specificare, nel suo parere, gli elementi del fascicolo su cui si basa e a precisare, in caso di divergenza significativa, le ragioni per le quali essa si discosta da talune relazioni mediche, anteriori e pertinenti, più favorevoli all’interessato (sentenza del 15 dicembre 1999, Latino/[OSCURATO:PERSONA], T‑300/97, EU:T:1999:328, punto 78).
104
Nella fattispecie, occorre rilevare che la relazione definitiva non si conforma ai requisiti di motivazione che emergono dalla giurisprudenza appena richiamata.
105
In primo luogo, la relazione definitiva non contiene una motivazione sufficiente e coerente con riferimento ai disturbi psicologici lamentati dal ricorrente.
106
La commissione medica ha infatti dichiarato, nella relazione definitiva, che le infermità da cui il ricorrente era affetto erano le seguenti: 1) depressione maggiore, 2) cicatrici, deformazione della ghiandola mammaria sinistra, diminuzione della forza muscolare dell’arto superiore sinistro, 3) insufficienza respiratoria di tipo restrittivo di grado severo in trattamento con ossigenoterapia. Per quanto riguarda le prime due infermità, la commissione medica ha riscontrato «la non sussistenza di un aggravamento», mentre la terza infermità, ossia la patologia respiratoria, «è risultata sensibilmente aggravata». Dalla relazione definitiva emerge che le ragioni per cui la commissione medica ha ravvisato la non sussistenza di un aggravamento della «depressione maggiore» di cui soffriva il ricorrente erano che essa era «già [stata] precedentemente considerata con i valori massimi attribuibili a tale patologia» e che la patologia psichiatrica risultava «attualmente non aggravata (...) in quanto sin dal 1994, questa [doveva] considerarsi infermità nosografica già apprezzata con la massima classe di gravità attribuibile».
107
Tuttavia, dalla relazione definitiva emerge anche «una partecipazione con una quota di invalidità paritaria sia della patologia respiratoria che della patologia psichiatrica, nel raggiungimento della totale invalidità», fissata, nel 1994, al 30%, ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune. Ne consegue che la percentuale allora riconosciuta per i disturbi psicologici era dell’ordine del 15%, il che emerge anche dalla lettura del resoconto della seconda seduta della commissione medica, del 14 giugno 2013.
108
La relazione definitiva non risolve quindi in modo chiaro e coerente le questioni, in primo luogo, sul fatto che, dal punto di vista medico, la «depressione maggiore» costituisse o meno un aggravamento rispetto ai «disturbi psicologici severi» accertati nel 1994 e, in secondo luogo, sulla ragione per cui si era ritenuto che tale patologia avesse già raggiunto «la massima classe di gravità attribuibile», quando, allo stesso tempo, tale classe era valutata approssimativamente al 15%. Anche supponendo che l’affermazione secondo cui la patologia psichiatrica non poteva dar luogo a un riscontro di aggravamento, dato che tale infermità aveva raggiunto la massima classe di gravità attribuibile, si riferisse all’indennità prevista dall’articolo 12 della vecchia regolamentazione comune, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 83 e 98 del suo controricorso, nondimeno la commissione medica non ha affatto spiegato per quale ragione un aggravamento non poteva essere rilevato ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, dato che tale classe di gravità era già stata valutata approssimativamente al 15% nel 1994. Orbene, una simile motivazione, insufficiente e incoerente, non consente di stabilire un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che la relazione definitiva contiene e le conclusioni cui essa giunge per quanto riguarda i disturbi psicologici di cui soffriva il ricorrente.
109
La decisione impugnata è inficiata, a sua volta, dagli stessi vizi di insufficienza e incoerenza di motivazione, dal momento che si basa sulle conclusioni della relazione definitiva. Inoltre, a tali vizi non è stato affatto ovviato nella risposta al reclamo, risposta secondo cui «[t]ale malattia psichica avrebbe dunque potuto essere presa in considerazione soltanto nell’ambito dell’articolo 12 della [vecchia regolamentazione comune], non potendosi però aggiungere alla sua invalidità per il fatto che questa era già stata valutata di livello massimo (100%), come correttamente osservato nella [relazione definitiva]». Tuttavia, secondo la stessa commissione, i disturbi psicologici possono costituire una menomazione dell’integrità fisica di una persona e recare un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali, ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, come emerge dalla sua risposta tanto ai quesiti scritti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento quanto alle domande rivoltele nel corso dell’udienza.
110
In secondo luogo, la lettura della relazione definitiva non consente di stabilire se la commissione medica abbia preso posizione sui disturbi del sonno prospettati dal ricorrente a sostegno della propria domanda di riconoscimento dell’aggravamento. Occorre ricordare, a questo proposito, che la commissione medica aveva dichiarato, nella relazione definitiva, che il ricorrente soffriva di «disturbo dell’umore e del sonno». I disturbi del sonno sono stati altresì riscontrati in altri documenti che erano a disposizione della commissione medica. Infatti, emerge, in particolare, dalla domanda di riconoscimento dell’aggravamento e dalla relazione del medico designato dal ricorrente datata 26 luglio 2011 – messa a disposizione della commissione medica, come risulta dal punto 24 del controricorso – che il ricorrente soffriva di un «danno funzionale del sonno da alterato decubito laterale [sinistro]». Inoltre, da tale relazione, che fa riferimento, in particolare, a un esame medico precedente effettuato il 23 luglio 2010, risulta che il «danno psichico», il «danno alla funzione cardio-respiratoria» e il «danno funzionale del sonno da alterato decubito laterale [sinistro]» erano, secondo il medico designato dal ricorrente, danni distinti. Il medico designato dal ricorrente aveva inoltre ritenuto, nella sua relazione del 26 luglio 2011, che questo terzo danno costituisse un danno distinto per il quale, oltre alle percentuali per la prima e la seconda infermità, doveva riconoscersi una percentuale del 10%.
111
Orbene, è necessario rilevare che la relazione definitiva non contiene elementi che consentono di stabilire quali siano state le conclusioni della commissione medica con riferimento ai disturbi del sonno lamentati dal ricorrente.
112
L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], in risposta a un quesito posto nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, secondo cui il danno funzionale del sonno lamentato dal ricorrente sarebbe un «effetto collaterale della patologia respiratoria» e sarebbe quindi stato preso in considerazione a titolo di aggravamento di tale patologia non può quindi ovviare al difetto di motivazione da cui la relazione definitiva è viziata sul punto.
113
Infatti, dal momento che il danno funzionale del sonno lamentato dal ricorrente è stato menzionato in più occasioni nel corso del procedimento, anche come danno distinto, la commissione medica era tenuta a prendere posizione sul punto in modo chiaro e comprensibile, a maggior ragione ove si consideri che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 103, essa deve precisare, in caso di divergenza significativa, le ragioni per le quali essa si discosta da talune relazioni mediche, anteriori e pertinenti, più favorevoli all’interessato. Orbene, da nessun elemento della relazione definitiva emerge che la commissione medica abbia tenuto conto del danno funzionale del sonno, lamentato dal ricorrente, quale effetto collaterale di una delle tre infermità riscontrate, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].
114
Alla luce di quanto detto, si deve dichiarare che la relazione definitiva è viziata da insufficienza e da incoerenza di motivazione per quanto riguarda i disturbi psicologici di cui il ricorrente soffriva e i disturbi del sonno da lui lamentati.
115
Infine, secondo il titolo della terza parte del terzo motivo, il ricorrente censura la [OSCURATO:PERSONA] per essere altresì incorsa in un errore manifesto di valutazione, ma non presenta argomenti specifici al riguardo. Orbene, dal momento che tale censura si basa sugli stessi argomenti, vertenti, in sostanza, su un difetto e su un’incoerenza di motivazione, occorre rilevare che il tenore della stessa non deve essere preso in considerazione o analizzato separatamente da tali argomenti.
116
Quindi, per la parte in cui la decisione impugnata si basa sulla relazione definitiva e, in particolare, sulle conclusioni della commissione medica così come vi sono presentate, si deve accogliere la terza parte del terzo motivo e, pertanto, annullare la decisione impugnata.
Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno
Sul danno morale
117
Il ricorrente sostiene che la durata eccessiva del procedimento, che non gli è imputabile, gli ha causato un danno morale stimato in via equitativa nella misura di EUR 50 000.
118
[OSCURATO:PERSONA] non prende espressamente posizione sulle conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento del danno. Nondimeno, essa fa valere, nell’ambito della sua risposta alla seconda parte del terzo motivo, che i ritardi accumulati nello svolgimento del procedimento non possono esserle imputati (v. punto 92 supra).
119
Benché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia eccepito l’irricevibilità delle conclusioni dirette al risarcimento del danno, i presupposti di ricevibilità sono di ordine pubblico e il giudice dell’Unione deve, se del caso, esaminarli d’ufficio (sentenza del 13 ottobre 2015, Teughels/[OSCURATO:PERSONA], T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punto 89). Occorre al riguardo ricordare che, in materia di funzione pubblica, qualora esista un nesso diretto tra il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni, quest’ultimo è ricevibile in quanto accessorio al ricorso di annullamento, senza dover essere necessariamente preceduto da una domanda che inviti l’APN a risarcire il danno lamentato né da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto, implicito o esplicito, della domanda. Per contro, allorché il danno asserito non risulta da un atto di cui è stato chiesto l’annullamento, bensì da vari illeciti e omissioni che si asserisce abbia commesso l’amministrazione, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti detta autorità a risarcire tale danno (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, punto 108).
120
Nella fattispecie, il danno morale lamentato deriva dal ritardo accumulato dal procedimento di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale di cui trattasi. A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto chiedendo che fosse attribuito carattere «urgente» o «molto urgente» alle domande di compresenza dei servizi di interpretariato alle successive sedute della commissione medica che lo avessero riguardato, allo scopo di accelerare i lavori di quest’ultima. In secondo luogo, in una lettera del 16 gennaio 2013, il medico designato dal ricorrente ha espressamente attirato l’attenzione del medico designato dall’APN sugli ingiustificati ritardi a questo riguardo. In terzo luogo, il ricorrente ha lamentato, in una lettera del 17 settembre 2013 inviata all’APN, gli ingiustificati ritardi nel trattamento del suo fascicolo e ha espressamente chiesto alla medesima di adottare i provvedimenti necessari per accelerare i lavori della commissione medica, richiesta che il medico designato dal ricorrente ha ribadito in un nuovo messaggio di posta elettronica del 18 settembre 2013, inviato alla [OSCURATO:PERSONA]. In quarto luogo, nel suo reclamo, il ricorrente ha espressamente chiesto il risarcimento del danno derivante dall’asserito superamento del termine ragionevole del procedimento.
121
Ciò considerato, e dato che la decisione impugnata costituisce l’esito finale dell’intera procedura di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale nonché l’unico atto che possa essere oggetto di ricorso per annullamento adottato nel corso della medesima (sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 48), il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, il danno lamentato, derivando dal ritardo accumulato nell’ambito di tale procedura, sia legato in modo sufficientemente diretto alle condizioni di elaborazione della decisione impugnata (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 1994, Marcato/[OSCURATO:PERSONA], T‑18/93, EU:T:1994:255, punto 59). Come il Tribunale ha già avuto modo di dichiarare in materia di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia, il principale obiettivo perseguito dalla giurisprudenza citata al precedente punto 119 è l’economia procedurale, ragion per cui un’applicazione restrittiva di tale giurisprudenza in un caso come quello di specie condurrebbe necessariamente a un’indesiderabile duplicazione di procedimenti amministrativi e giudiziari (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 48). Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano la presente causa, le conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento del danno devono essere dichiarate ricevibili.
122
Per quanto riguarda la fondatezza delle conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento del danno, occorre ricordare che la responsabilità dell’Unione presuppone la presenza di un insieme di condizioni per quanto concerne l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del preteso danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato (sentenze del 1° giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 42, e del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52). Queste condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte: la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza del 9 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 14).
123
Di conseguenza, per dimostrare la sussistenza della prima condizione per l’affermazione della responsabilità dell’Unione, ossia l’esistenza di una condotta illegittima o illecita, occorre valutare se, nelle circostanze del caso di specie, la durata del procedimento sia stata irragionevole al punto da cagionare un danno all’interessato.
124
A tal riguardo, occorre in limine ricordare che il carattere ragionevole della durata di un procedimento amministrativo dev’essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa, in particolare del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla [OSCURATO:PERSONA], della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità nonché dell’importanza della controversia per le varie parti coinvolte (v. sentenza del 14 settembre 2010, AE/[OSCURATO:PERSONA], F‑79/09, EU:F:2010:99, punto 105).
125
È stato peraltro dichiarato, in materia di funzione pubblica, che l’istituzione è responsabile della celerità dei lavori dei medici da essa nominati per emettere le conclusioni relative alla percentuale di invalidità permanente parziale (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2010, Füller‑Tomlinson/Parlamento, F‑97/08, EU:F:2010:73, punto 167). Tuttavia, qualora si dimostri che un ritardo nei lavori di una commissione medica sia imputabile al comportamento dilatorio, o addirittura ostruzionista, del funzionario o del medico da lui nominato, l’istituzione non deve essere considerata responsabile di tale ritardo (sentenze dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 154, e del 2 ottobre 2013, Nardone/[OSCURATO:PERSONA], F‑111/12, EU:F:2013:140, punto 66).
126
Nella fattispecie, tra il 7 giugno 2000, data in cui il ricorrente ha presentato la propria domanda di riconoscimento dell’aggravamento, e il 26 giugno 2014, data della risposta al reclamo, sono trascorsi più di quattordici anni, ossia un lasso di tempo che, a prima vista, pare manifestamente irragionevole. Tuttavia, occorre tener conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 124.
127
In primo luogo, è necessario esaminare la durata delle varie fasi del procedimento e la condotta delle parti nel corso del medesimo.
128
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 7 giugno 2000, data della domanda di riconoscimento dell’aggravamento, e la decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento, ossia meno di sei mesi, è sufficiente osservare che un simile arco temporale non può essere considerato eccessivo, cosa che del resto il ricorrente non afferma.
129
Sotto un secondo profilo, occorre scomputare i tempi dei procedimenti, precontenzioso e contenzioso, diretti contro la decisione del 16 novembre 2000 di interrompere il procedimento e che hanno dato luogo alla sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), che ha annullato tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2013, Nardone/[OSCURATO:PERSONA], F‑111/12, EU:F:2013:140, punto 69). Occorre infatti rilevare che il ricorrente non afferma né che i termini statutari del procedimento precontenzioso siano stati oltrepassati né che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe usato manovre dilatorie nell’ambito del procedimento contenzioso. Lo stesso è a dirsi per il tempo trascorso per via della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 22 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑399/03, non pubblicata, EU:T:2005:141).
130
Sotto un terzo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, meno di due mesi dopo la sentenza del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), il progetto di decisione del 10 marzo 2003. A seguito della domanda in tal senso del ricorrente, è stata costituita una commissione medica, senza ritardo significativo, in data 8 ottobre 2003.
131
Sotto un quarto profilo, a seguito della rinuncia, il 10 dicembre 2003, del medico inizialmente designato dal ricorrente per rappresentarlo nella commissione medica, quest’ultimo ha impiegato più di sei anni e mezzo per nominare infine un altro medico, nel luglio 2010, e questo nonostante vari solleciti da parte della [OSCURATO:PERSONA], come illustrato al precedente punto 22. Emerge inoltre dagli atti che il ricorrente ha trasmesso la documentazione necessaria per aprire il procedimento dinanzi alla commissione medica così formata solo il 14 giugno 2011. L’argomento del ricorrente secondo cui tale ritardo sarebbe dovuto alla «diminuzione notevole» degli onorari che la nuova regolamentazione comune prevedeva nonché alla reticenza dei medici ad assisterlo a causa della complessità del suo fascicolo non può essere accolto. Infatti, da un lato, occorre constatare che le tabelle degli onorari stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] sono generalmente applicabili a qualsiasi procedura medica, circostanza che il ricorrente non contesta, ragion per cui il ricorrente non è stato trattato diversamente rispetto a qualunque interessato che si trovasse nella sua situazione. Dall’altro, si deve rilevare che il ricorrente non indica, nelle proprie memorie, di aver espressamente informato la [OSCURATO:PERSONA] di eventuali rifiuti di assisterlo da parte dei medici che aveva contattato, chiedendole di tener conto di tali circostanze o di fornirle supporto al riguardo. Di conseguenza, questo ritardo, di oltre sei anni, non può minimamente essere imputato alla [OSCURATO:PERSONA].
132
Sotto un quinto profilo, occorre rilevare che il medico designato dall’APN e quello designato dal ricorrente non riuscivano a nominare di comune accordo il terzo medico, ragion per cui tale nomina è stata deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che vi ha proceduto con decisione del suo presidente del 18 marzo 2012. Neppure il periodo correlato a questa fase del procedimento integra di conseguenza un ritardo imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].
133
Sotto un sesto profilo, con riferimento al periodo compreso tra la definizione del mandato della commissione medica, il 18 aprile 2012, e la data della decisione impugnata, ossia il 26 giugno 2014, sono trascorsi approssimativamente 26 mesi, mentre la commissione medica disponeva di un termine indicativo di sei mesi per completare i propri lavori, circostanza che è stata confermata da entrambe le parti nel corso dell’udienza.
134
È pacifico che la dilazione relativa al tempo compreso tra l’8 gennaio 2014, data della relazione definitiva, e il 23 giugno 2014, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto tale relazione, è dipesa da disguidi postali, fatto che il ricorrente non contesta.
135
A tale riguardo, detratti i sei mesi di ritardo dovuti ai disguidi postali, il procedimento dinanzi alla commissione medica è durato approssimativamente 20 mesi, mentre le era stato assegnato un termine di sei mesi per completare i suoi lavori. Se è pur vero che tale termine è indicativo, nondimeno esso può servire da riferimento per valutare il rispetto del principio del termine ragionevole nel caso di specie.
136
Occorre pertanto determinare se il ritardo di quattordici mesi rispetto al termine inizialmente previsto sia imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza richiamata al precedente punto 125, infatti, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non abbia di per sé causato il ritardo in questione, essa deve comunque assumerne la responsabilità nei confronti del ricorrente per conto dell’Unione qualora tale ritardo sia imputabile alla commissione medica, e non solo al membro di quest’ultima designato dal ricorrente, nel qual caso tale soluzione non può essere accolta (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 159). Orbene, nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo suggerisce – né la [OSCURATO:PERSONA] deduce – che tale ritardo sia stato causato dal medico designato dal ricorrente.
137
È infatti necessario rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra di aver fatto il necessario per portare a termine il procedimento al più presto (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, AE/[OSCURATO:PERSONA], F‑79/09, EU:F:2010:99, punto 115).
138
A tale riguardo, occorre anzitutto osservare che la prima seduta della commissione medica era stata prevista per il 29 giugno 2012, ma è stata rinviata al 21 settembre 2012 a causa dell’indisponibilità dei servizi di interpretariato richiesti dal medico designato dall’APN per consentirgli di seguire pienamente i lavori della commissione medica, che si svolgevano in italiano, lingua che egli non padroneggiava a sufficienza.
139
Inoltre, la seconda e ultima seduta della commissione medica ha avuto luogo il 14 giugno 2013 e aveva come unica ragione la decisione della medesima, adottata nel corso della prima seduta, di sottoporre il ricorrente a esame psichiatrico. Tuttavia, come emerge dagli atti, la perizia del professor M. era stata ultimata all’incirca sette mesi prima dello svolgimento della seduta, ossia il 26 novembre 2012, circostanza che, quindi, avrebbe dovuto consentire alla commissione medica di riunirsi più rapidamente onde terminare tempestivamente i propri lavori. Peraltro, in una lettera del 16 gennaio 2013, il medico designato dal ricorrente ha espressamente attirato l’attenzione del medico designato dall’APN sugli ingiustificati ritardi a questo riguardo.
140
Infine, la relazione definitiva è stata completata solamente l’8 gennaio 2014, ossia all’incirca sei mesi dopo l’ultima seduta della commissione medica, ritardo di cui il medico designato dal ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] con messaggio di posta elettronica del 18 settembre 2013 e di cui il terzo medico, con lettera datata 1° ottobre 2013, ha avvertito il medico designato dall’APN.
141
Pertanto, il ritardo di quattordici mesi rilevato al precedente punto 136 dev’essere considerato imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].
142
In secondo luogo, per quanto riguarda la complessità del procedimento in questione, occorre osservare che la commissione medica si è riunita due volte e ha consultato un solo specialista, il cui parere medico, da ultimo, non è stato in sostanza analizzato nella relazione definitiva. Peraltro, non risulta dagli atti che il ritardo di quattordici mesi rilevato al precedente punto 136 sia dovuto a eventuali pareri divergenti dei membri della commissione medica che l’abbiano indotta a procedere a esami aggiuntivi o a un lavoro redazionale esorbitante. Pertanto, tale ritardo non può essere considerato dovuto a un’insolita complessità del procedimento.
143
In terzo luogo, la situazione personale del ricorrente imponeva che venisse fatto il possibile per portare il procedimento a termine al più presto. Infatti, il peggioramento piuttosto serio del suo stato di salute, già riscontrato nel 1994, nonché la durata complessiva del procedimento, protrattosi per oltre quattordici anni, giustificavano un trattamento particolarmente diligente della sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento.
144
In ultimo luogo, per effetto della presente sentenza di annullamento della decisione impugnata il ricorrente si trova nuovamente in una posizione di attesa quanto alla definizione ultima e completa del procedimento avviato a seguito della sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento. Un simile prolungamento della situazione di attesa e di incertezza, provocato dall’illegittimità della decisione impugnata, costituisce un danno morale risarcibile sin da ora, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] risarcire con una somma adeguata valutata ex aequo et bono (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, Guittet/[OSCURATO:PERSONA], F‑92/15, EU:F:2016:118, punto 188 e giurisprudenza ivi citata).
145
Tenuto quindi conto di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia effettivamente subito un danno morale direttamente connesso alla violazione del principio del termine ragionevole imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che spetta a quest’ultima risarcire. Valutando tale danno ex aequo et bono, il Tribunale ritiene che il riconoscimento di un importo di EUR 5 000 costituisca un risarcimento adeguato del ricorrente.
Sul pagamento di interessi di mora
146
Il ricorrente chiede, da un lato, il riconoscimento di interessi moratori sul capitale versato sulla base della decisione impugnata, ossia sull’importo di EUR 98 372,51 per il periodo compreso tra la scadenza dei sei mesi successivi alla presentazione della domanda di riconoscimento dell’aggravamento e la data di effettiva liquidazione del capitale, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato, maggiorato di due punti. Il ricorrente chiede, dall’altro, il riconoscimento di interessi moratori da calcolarsi sull’importo stimato all’esito del presente procedimento, a partire dalla data della sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato, maggiorato di due punti.
147
Tuttavia, dal momento che la decisione impugnata dev’essere annullata per insufficienza e incoerenza di motivazione (v. punto 114 supra), deve ritenersi che tali domande di versamento di interessi riguardino un capitale che sarà determinato da una futura decisione. Inoltre, gli atti non consentono di stabilire se l’emananda decisione, adottata in esecuzione della presente sentenza di annullamento, implicherà con certezza che il ricorrente beneficerà di un importo superiore a quello riconosciutogli (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2016, Guittet/[OSCURATO:PERSONA], F‑92/15, EU:F:2016:118, punto 198).
148
Pertanto, le domande di pagamento di interessi moratori sono premature e devono quindi essere respinte.
Sulle spese
149
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
150
Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è risultata soccombente con riferimento tanto alle conclusioni dirette all’annullamento quanto alle conclusioni dirette al risarcimento del danno, occorre condannarla alle spese, conformemente alle conclusioni del ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 26 giugno 2014, che riconosce al sig. [OSCURATO:PERSONA] una maggiorazione del 20% dell’indennità ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata al pagamento al sig. [OSCURATO:PERSONA] della somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale cagionato.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Tomljenović
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2017.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
V. Tomljenović
*
Lingua processuale: l’italiano.