CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. (accertato il 19 gennaio 2016); - che avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione, sono inammissibili, siccome unicamente diretti a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che i motivi, peraltro, sono meramente reiterativi di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza impugnata), con la quale i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati, rendendo i ricorsi così carenti anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis