CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, unificati a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e, applicate le circostanze al:tenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati per i quali è stata pronunciata condanna, in quanto la condotta risalirebbe ad un momento in cui non vi era un rischio di insolvenza, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza qui impugnata indica chiaramente le ragioni della decisione, ed è comunque generico e manifestamente infondato in quanto, sulla base della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza di appello, le condotte delittuose sono state tenute quando la società era già in crisi ed il fallimento trova causa proprio in tali condotte; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite - come nel caso di specie - è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e comunque la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, evidenziando la particolare gravità della condotta; né la pena inflitta al ricorrente si discosta così tanto da quella inflitta al coimputato da risultare illogica; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C