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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10319/2026

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ionale della [OSCURATO:PERSONA], n.1529/20, depositata il 31/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, l’avviso di accertamento n.

TVP010501255/2012 el’atto di contestazione n.

TVPCO0501346/2012, relativi all’anno d’imposta2007, l’avviso di accertamento n.

TVP010501274/2012 relativo all’annod’imposta 2008, l’avviso di accertamento n.

TVP010501286/2012 relativoall’anno d’imposta 2009 e l’avviso di accertamento n.TVP010501297/2012 relativo all’anno d’imposta 2010.Numero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026Con tali atti l'Agenzia delle entrate - sulla base del p.v.c. del07/03/2012 da cui era emerso che il contribuente, oltre all’attività agricoladichiarata, svolgeva anche l’attività di allevamento di cavalli da corsa –aveva ripreso a tassazione, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972,l’Iva dovuta sui premi corrisposti dall’UNIRE (Unione Nazionale IncrementoRazze Equine) per i risultati conseguiti nelle gare ippiche, irrogando lesanzioni previste per l’omessa tenuta delle scritture contabili e delladocumentazione riferita all’attività di allevamento di cavalli da corsa.La CTP accoglieva il ricorso, assumendo che «Il ricorrente halegittimamente operato perché l’UNIRE non ha preteso la regolare fatturaa fronte delle provvidenze erogate sulla insussistenza dei presupposti perl’iscrizione nell’elenco con la conseguenza della non imponibilità dellesomme versate».2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava ilgravame, assumendo che, non essendo il contribuente iscrittonell’apposito elenco dell’UNIRE, lo stesso non era tenuto al versamentodell’Iva sui premi conseguiti, né alla redazione della relativa contabilità.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a duemotivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 44 della legge n.342/2000, come modificato dalla legge n. 244/2007, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto illegittimal’applicazione dell’Iva sulle provvidenze erogate dall’UNIRE, sebbene ilcontribuente svolgesse attività di allevamento di cavalli da corsa che, nonNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026rientrando nel reddito agrario, era tassabile quale reddito da attivitàcommerciale.Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l’allevamento dicavalli da corsa non rientra nell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., inquanto la stessa richiede specifiche cognizioni tecniche che esulano deltutto dalle conoscenze del comune agricoltore.Peraltro, non era dirimente la mancata iscrizione del contribuenteall’UNIRE, in quanto, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 342/2000, sonoimponibili con l’aliquota ordinaria i premi UNIRE corrisposti a soggettiproprietari di almeno cinque cavalli da corsa iscritti nell’apposito registrotenuto da tale associazione e relativi a manifestazioni organizzate daquest’ultima, che controlla il permanere dei requisiti per l’iscrizione.

Nellaspecie, il contribuente possedeva cavalli registrati presso l’UNIRE, oltre adadeguate stalle in muratura e legno con 12 box ciascuna, nonché unapista per gli allenamenti, un carrello per il trasporto dei cavalli e deicalessi utilizzati per gli allenamenti, tutti elementi che dimostravano comel’attività principalmente svolta fosse quella di allevamento di cavalli per lapartecipazione a gare sportive.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamenteritenuto che il contribuente, non essendo tenuto al versamento dell’Ivaperché non iscritto nell’apposito registro presso l’UNIRE, non fosse tenutoneppure alla redazione della contabilità inerente alle operazioni daregistrare ai fini Iva, con conseguente non debenza delle sanzioni irrogatedall’Ufficio.In realtà, il contribuente possedeva i requisiti di cui all’art. 44 dellalegge n. 342/2000, sicché l’esercizio regolare delle corse, attestato daipremi erogati dall’UNIRE, configurava l’obbligo della regolare tenuta dellaNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026contabilità e, pertanto, giustificava le sanzioni irrogate con gli attiimpugnati.3.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantoconnessi, sono infondati.3.1 La ripresa a tassazione da parte dell’Ufficio ha riguardato l’Ivanon versata sulle somme percepite dal contribuente a titolo di premicorrisposti dall’UNIRE a seguito della partecipazione a gare ippiche deicavalli da corsa da lui allevati.Come sostenuto da questa Corte, l’allevamento di cavalli da corsafinalizzato all’attività agonistica è estraneo all’attività propriamenteagraria, in quanto si caratterizza per la sua autonomia rispetto allosfruttamento, per la produzione agraria, del terreno, con annessescuderie, sul quale si svolge e, pertanto, non può essere qualificata comeagricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., richiedendo un complesso diconoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quellopropriamente agricolo (Cass., Sez.

U., 25/11/1993, n. 11648; Cass.12/02/1981, n. 857; Cass. 03/07/1981, n. 4336).Ma non è questa la questione rilevante ai fini della decisione.La CTR, infatti, ha ritenuto che i premi corrisposti dall’UNIRE per lapartecipazione alle gare ippiche non fossero assoggettabili ad Iva inquanto il contribuente, pur esercitando l’attività di allevamento di cavallida corsa, non era iscritto nell’apposito elenco tenuto presso la stessaUNIRE, di cui all’art. 44 della legge n. 342/2000.Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, prevedeva che«1.

I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa,impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo esiepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razzeequine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in appositoelenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e ilpermanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predettoNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica conl'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni».La norma è stata poi modificata dall’art. 1, comma 263, della leggen. 244/2007, che ha disposto che ai soggetti iscritti al predetto elencol'Iva nell'anno seguente si applica con l'aliquota ordinaria sui premi di cuiall’art. 3 della legge n. 315/1942, corrisposti dall’UNIRE.L’imposizione dei premi ippici ai fini Iva presuppone, quindi, lasussistenza dei requisiti previsti da tale norma, in assenza dei quali,invece, i soggetti che percepiscono un premio “al traguardo” per effetto diun determinato risultato non devono assoggettare tale importo a Iva, inquanto il premio in una competizione ippica è subordinato allarealizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea, laquale esclude l’esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione delcavallo e vincita del premio, sicché il premio non può essere qualificatocome corrispettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 el’Iva non è dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del medesimod.P.R. (in tal senso, Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.550/2021).Questa Corte ha, infatti, ripetutamente statuito, in tema di Iva inrelazione proprio al predetto art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, chel'imponibilità delle prestazioni di servizi presuppone la configurabilità di unrapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e lareciprocità delle stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto trail servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto (Cass.09/03/2018, n. 5721).Inoltre, la circolare n. 207 del 16/11/2000 del Ministero delleconfigurazione del presupposto soggettivo d'imposta, ai fini dell'IVA, inrelazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzateNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall'UNIRE.

A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo,costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed ilrequisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto,galoppo e siepone, organizzate dall'UNIRE.

Tali presupposti devonorisultare da un apposito elenco, istituito presso l'UNIRE, che consenteall'Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo.

I soggetti che entro ilmese di dicembre sono iscritti in tale elenco acquistano, ai fini IVA, lasoggettività passiva d'imposta.

Sulla base di tale presupposto la normadispone che detti soggetti applicano il tributo anche sui premi al traguardoche percepiscono ai sensi dell'art. 3 della L. 24 marzo 1942 e successivemodificazioni […] Si ritiene opportuno precisare che le scuderie di cavallinon iscritte nell'elenco istituito presso l'UNIRE, che istituzionalmentepercepiscono i suddetti premi, per tale aspetto continuano a svolgereLa carenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo evincita del premio trova conferma anche nella giurisprudenza unionale,secondo cui «l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazionedi una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea.

Orbene, talealea esclude […] l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizionedel cavallo e la vincita di un premio».

Pertanto «il premio eventualmentevinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può esserequalificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione delcavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica»(Corte giustizia, 10/11/2016, causa C-432/15, Baštová).3.2 Nel caso di specie, pertanto, era dirimente accertare, ai finidell’individuazione della soggettività passiva Iva, non se il contribuentesvolgesse, con l’allevamento di cavalli da corsa, un’attività d’impresa,anziché agricola, ma se ricorressero i requisiti di cui al citato art. 44.Su tale questione la CTR ha rilevato, con accertamento in fatto nonsindacabile nel giudizio di legittimità, che il contribuente non era iscrittoNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026nell’elenco tenuto presso l’UNIRE, sicché, difettando uno dei requisitipredetti, i premi percepiti non erano assoggettabili ad Iva, comecorrettamente rilevato nell’impugnata sentenza.4.

In definitiva, il ricorso va rigettato.Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, atteso che ilcontribuente non ha svolto attività difensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ionale della [OSCURATO:PERSONA], n.1529/20, depositata il 31/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, l’avviso di accertamento n. TVP010501255/2012 el’atto di contestazione n. TVPCO0501346/2012, relativi all’anno d’imposta2007, l’avviso di accertamento n. TVP010501274/2012 relativo all’annod’imposta 2008, l’avviso di accertamento n. TVP010501286/2012 relativoall’anno d’imposta 2009 e l’avviso di accertamento n.TVP010501297/2012 relativo all’anno d’imposta 2010.Numero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026Con tali atti l'Agenzia delle entrate - sulla base del p.v.c. del07/03/2012 da cui era emerso che il contribuente, oltre all’attività agricoladichiarata, svolgeva anche l’attività di allevamento di cavalli da corsa –aveva ripreso a tassazione, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972,l’Iva dovuta sui premi corrisposti dall’UNIRE (Unione Nazionale IncrementoRazze Equine) per i risultati conseguiti nelle gare ippiche, irrogando lesanzioni previste per l’omessa tenuta delle scritture contabili e delladocumentazione riferita all’attività di allevamento di cavalli da corsa.La CTP accoglieva il ricorso, assumendo che «Il ricorrente halegittimamente operato perché l’UNIRE non ha preteso la regolare fatturaa fronte delle provvidenze erogate sulla insussistenza dei presupposti perl’iscrizione nell’elenco con la conseguenza della non imponibilità dellesomme versate».2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava ilgravame, assumendo che, non essendo il contribuente iscrittonell’apposito elenco dell’UNIRE, lo stesso non era tenuto al versamentodell’Iva sui premi conseguiti, né alla redazione della relativa contabilità.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a duemotivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 44 della legge n.342/2000, come modificato dalla legge n. 244/2007, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto illegittimal’applicazione dell’Iva sulle provvidenze erogate dall’UNIRE, sebbene ilcontribuente svolgesse attività di allevamento di cavalli da corsa che, nonNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026rientrando nel reddito agrario, era tassabile quale reddito da attivitàcommerciale.Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l’allevamento dicavalli da corsa non rientra nell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., inquanto la stessa richiede specifiche cognizioni tecniche che esulano deltutto dalle conoscenze del comune agricoltore.Peraltro, non era dirimente la mancata iscrizione del contribuenteall’UNIRE, in quanto, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 342/2000, sonoimponibili con l’aliquota ordinaria i premi UNIRE corrisposti a soggettiproprietari di almeno cinque cavalli da corsa iscritti nell’apposito registrotenuto da tale associazione e relativi a manifestazioni organizzate daquest’ultima, che controlla il permanere dei requisiti per l’iscrizione. Nellaspecie, il contribuente possedeva cavalli registrati presso l’UNIRE, oltre adadeguate stalle in muratura e legno con 12 box ciascuna, nonché unapista per gli allenamenti, un carrello per il trasporto dei cavalli e deicalessi utilizzati per gli allenamenti, tutti elementi che dimostravano comel’attività principalmente svolta fosse quella di allevamento di cavalli per lapartecipazione a gare sportive.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamenteritenuto che il contribuente, non essendo tenuto al versamento dell’Ivaperché non iscritto nell’apposito registro presso l’UNIRE, non fosse tenutoneppure alla redazione della contabilità inerente alle operazioni daregistrare ai fini Iva, con conseguente non debenza delle sanzioni irrogatedall’Ufficio.In realtà, il contribuente possedeva i requisiti di cui all’art. 44 dellalegge n. 342/2000, sicché l’esercizio regolare delle corse, attestato daipremi erogati dall’UNIRE, configurava l’obbligo della regolare tenuta dellaNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026contabilità e, pertanto, giustificava le sanzioni irrogate con gli attiimpugnati.3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantoconnessi, sono infondati.3.1 La ripresa a tassazione da parte dell’Ufficio ha riguardato l’Ivanon versata sulle somme percepite dal contribuente a titolo di premicorrisposti dall’UNIRE a seguito della partecipazione a gare ippiche deicavalli da corsa da lui allevati.Come sostenuto da questa Corte, l’allevamento di cavalli da corsafinalizzato all’attività agonistica è estraneo all’attività propriamenteagraria, in quanto si caratterizza per la sua autonomia rispetto allosfruttamento, per la produzione agraria, del terreno, con annessescuderie, sul quale si svolge e, pertanto, non può essere qualificata comeagricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., richiedendo un complesso diconoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quellopropriamente agricolo (Cass., Sez. U., 25/11/1993, n. 11648; Cass.12/02/1981, n. 857; Cass. 03/07/1981, n. 4336).Ma non è questa la questione rilevante ai fini della decisione.La CTR, infatti, ha ritenuto che i premi corrisposti dall’UNIRE per lapartecipazione alle gare ippiche non fossero assoggettabili ad Iva inquanto il contribuente, pur esercitando l’attività di allevamento di cavallida corsa, non era iscritto nell’apposito elenco tenuto presso la stessaUNIRE, di cui all’art. 44 della legge n. 342/2000.Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, prevedeva che«1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa,impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo esiepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razzeequine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in appositoelenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e ilpermanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predettoNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica conl'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni».La norma è stata poi modificata dall’art. 1, comma 263, della leggen. 244/2007, che ha disposto che ai soggetti iscritti al predetto elencol'Iva nell'anno seguente si applica con l'aliquota ordinaria sui premi di cuiall’art. 3 della legge n. 315/1942, corrisposti dall’UNIRE.L’imposizione dei premi ippici ai fini Iva presuppone, quindi, lasussistenza dei requisiti previsti da tale norma, in assenza dei quali,invece, i soggetti che percepiscono un premio “al traguardo” per effetto diun determinato risultato non devono assoggettare tale importo a Iva, inquanto il premio in una competizione ippica è subordinato allarealizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea, laquale esclude l’esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione delcavallo e vincita del premio, sicché il premio non può essere qualificatocome corrispettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 el’Iva non è dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del medesimod.P.R. (in tal senso, Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.550/2021).Questa Corte ha, infatti, ripetutamente statuito, in tema di Iva inrelazione proprio al predetto art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, chel'imponibilità delle prestazioni di servizi presuppone la configurabilità di unrapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e lareciprocità delle stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto trail servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto (Cass.09/03/2018, n. 5721).Inoltre, la circolare n. 207 del 16/11/2000 del Ministero delleconfigurazione del presupposto soggettivo d'imposta, ai fini dell'IVA, inrelazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzateNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall'UNIRE. A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo,costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed ilrequisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto,galoppo e siepone, organizzate dall'UNIRE. Tali presupposti devonorisultare da un apposito elenco, istituito presso l'UNIRE, che consenteall'Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo. I soggetti che entro ilmese di dicembre sono iscritti in tale elenco acquistano, ai fini IVA, lasoggettività passiva d'imposta. Sulla base di tale presupposto la normadispone che detti soggetti applicano il tributo anche sui premi al traguardoche percepiscono ai sensi dell'art. 3 della L. 24 marzo 1942 e successivemodificazioni […] Si ritiene opportuno precisare che le scuderie di cavallinon iscritte nell'elenco istituito presso l'UNIRE, che istituzionalmentepercepiscono i suddetti premi, per tale aspetto continuano a svolgereLa carenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo evincita del premio trova conferma anche nella giurisprudenza unionale,secondo cui «l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazionedi una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea. Orbene, talealea esclude […] l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizionedel cavallo e la vincita di un premio». Pertanto «il premio eventualmentevinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può esserequalificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione delcavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica»(Corte giustizia, 10/11/2016, causa C-432/15, Baštová).3.2 Nel caso di specie, pertanto, era dirimente accertare, ai finidell’individuazione della soggettività passiva Iva, non se il contribuentesvolgesse, con l’allevamento di cavalli da corsa, un’attività d’impresa,anziché agricola, ma se ricorressero i requisiti di cui al citato art. 44.Su tale questione la CTR ha rilevato, con accertamento in fatto nonsindacabile nel giudizio di legittimità, che il contribuente non era iscrittoNumero registro generale 5006/2021Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 10319/2026Data pubblicazione 20/04/2026nell’elenco tenuto presso l’UNIRE, sicché, difettando uno dei requisitipredetti, i premi percepiti non erano assoggettabili ad Iva, comecorrettamente rilevato nell’impugnata sentenza.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, atteso che ilcontribuente non ha svolto attività difensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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