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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45989/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di LECCE-sez.dist.

TARANTO, con sentenza in data 20/11/2019- dep. 27/01/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 11/06/2018 aveva condannato VINCI Salvatore, unitamente ai due coimputati non ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e SCHIRANO Enrico, a pena di giustizia per concorso in frode assicurativa, commesso a TARANTO il 2/05/2012, con la recidiva reiterata.

La condotta posta a base della condanna era consistita nell'avere falsamente denunciato alla compagnia SARA ass.ni un sinistro accaduto a MARINA di PULSANO l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva visto coinvolte la vettura AUDI tg. [OSCURATO:TARGA] condotta dall'imputato, che ne era il proprietario, la quale risultava aver tamponato l'[OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], condotta dal MARANGIOLO Antonio, sulla quale aveva preso posto il proprietario MARANGIOLO Benito, che a sua volta risultava aver tamponato, a seguito dell'urto subito, la Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA], condotta dal proprietario SCHIRANO Enrico. 2.

VINCI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'assenza di prove sul proprio concorso nel reato contestato, perché in atti non vi era alcun modulo di contestazione amichevole di sinistro da lui sottoscritto, come invece sostenuto dalla CORTE territoriale.

Egli peraltro non aveva presenziato neanche al momento del sopralluogo del perito assicurativo, mentre le coordinate gps che avevano permesso la geolocalizzazione della sua vettura, come collocata distante dal luogo dell'incidente nel momento in cui esso si era verificato, avrebbero al contrario attestato la propria estraneità, essendo altrimenti illogico avere a bordo una sorta di 'scatola nera' che annoti ogni movimento e organizzare un falso sinistro; - come secondo, l'assenza di prove sul fatto che l'incidente vi fosse stato realmente, poiché il perito assicurativo non aveva confermato la sua concreta realizzazione, e aveva lavorato soltanto sulle fotografie dei veicoli che in esso sarebbero stati coinvolti; - come terzo, l'eccessività della sanzione e il diniego delle attenuanti generiche, anche in relazione alla età avanzata e alla non oggettiva gravità del fatto.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

Poiché i primi due motivi puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo proposto deriva dal suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza.

4. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità sulle dichiarazioni del perito assicurativo, in alcun modo contestate nel merito dal ricorso, che hanno dimostrato la non verosimiglianza del sinistro stradale come ricostruito sulla scorta di quanto riferito nel modulo di contestazione amichevole dai soggetti coinvolti, e di quanto deducibile dal sistema di geolocalizzazione dell'AUDI.

La CORTE medesima non ha affermato, come contrastato dalla difesa, la presenza agli atti dell'anzidetto modulo, bensì che di esso aveva riferito il perito: il Collegio di appello è pervenuto con coerenza alla conclusione che se il perito aveva esaminato il modulo di contestazione amichevole fornitagli dal carrozziere che aveva eseguito le riparazioni, intanto quel modulo esisteva, e poi VINCI lo aveva sottoscritto, altrimenti non vi sarebbe stato.

Non vi è quindi alcun vizio logico nella motivazione tale da meritare censura, e la stessa inverosimiglianza evocata quanto alla 'scatola nera' dell'AUDI costituisce una considerazione priva di incidenza sulla ricostruzione del fatto.

5. La valutazione operata dalla CORTE circa il riconoscimento delle attenuanti generiche è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, pertanto insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nella specie i Giudici di appello hanno in modo logico richiamato quali elementi ostativi - in sé concorrenti e nel loro insieme più che sufficienti a negare le attenuanti, senza che su di essi incida l'età del ricorrente - i precedenti penali a carico e la gravità del fatto.

Logicamente coerente è pure la motivazione sull'entità della pena, corrispondente al minimo edittale aumentato con la riconosciuta recidiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il giorno 16/11/2021 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di LECCE-sez.dist. TARANTO, con sentenza in data 20/11/2019- dep. 27/01/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 11/06/2018 aveva condannato VINCI Salvatore, unitamente ai due coimputati non ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e SCHIRANO Enrico, a pena di giustizia per concorso in frode assicurativa, commesso a TARANTO il 2/05/2012, con la recidiva reiterata. La condotta posta a base della condanna era consistita nell'avere falsamente denunciato alla compagnia SARA ass.ni un sinistro accaduto a MARINA di PULSANO l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva visto coinvolte la vettura AUDI tg. [OSCURATO:TARGA] condotta dall'imputato, che ne era il proprietario, la quale risultava aver tamponato l'[OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], condotta dal MARANGIOLO Antonio, sulla quale aveva preso posto il proprietario MARANGIOLO Benito, che a sua volta risultava aver tamponato, a seguito dell'urto subito, la Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA], condotta dal proprietario SCHIRANO Enrico. 2. VINCI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'assenza di prove sul proprio concorso nel reato contestato, perché in atti non vi era alcun modulo di contestazione amichevole di sinistro da lui sottoscritto, come invece sostenuto dalla CORTE territoriale. Egli peraltro non aveva presenziato neanche al momento del sopralluogo del perito assicurativo, mentre le coordinate gps che avevano permesso la geolocalizzazione della sua vettura, come collocata distante dal luogo dell'incidente nel momento in cui esso si era verificato, avrebbero al contrario attestato la propria estraneità, essendo altrimenti illogico avere a bordo una sorta di 'scatola nera' che annoti ogni movimento e organizzare un falso sinistro; - come secondo, l'assenza di prove sul fatto che l'incidente vi fosse stato realmente, poiché il perito assicurativo non aveva confermato la sua concreta realizzazione, e aveva lavorato soltanto sulle fotografie dei veicoli che in esso sarebbero stati coinvolti; - come terzo, l'eccessività della sanzione e il diniego delle attenuanti generiche, anche in relazione alla età avanzata e alla non oggettiva gravità del fatto. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Poiché i primi due motivi puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo proposto deriva dal suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. 4. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità sulle dichiarazioni del perito assicurativo, in alcun modo contestate nel merito dal ricorso, che hanno dimostrato la non verosimiglianza del sinistro stradale come ricostruito sulla scorta di quanto riferito nel modulo di contestazione amichevole dai soggetti coinvolti, e di quanto deducibile dal sistema di geolocalizzazione dell'AUDI. La CORTE medesima non ha affermato, come contrastato dalla difesa, la presenza agli atti dell'anzidetto modulo, bensì che di esso aveva riferito il perito: il Collegio di appello è pervenuto con coerenza alla conclusione che se il perito aveva esaminato il modulo di contestazione amichevole fornitagli dal carrozziere che aveva eseguito le riparazioni, intanto quel modulo esisteva, e poi VINCI lo aveva sottoscritto, altrimenti non vi sarebbe stato. Non vi è quindi alcun vizio logico nella motivazione tale da meritare censura, e la stessa inverosimiglianza evocata quanto alla 'scatola nera' dell'AUDI costituisce una considerazione priva di incidenza sulla ricostruzione del fatto. 5. La valutazione operata dalla CORTE circa il riconoscimento delle attenuanti generiche è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, pertanto insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie i Giudici di appello hanno in modo logico richiamato quali elementi ostativi - in sé concorrenti e nel loro insieme più che sufficienti a negare le attenuanti, senza che su di essi incida l'età del ricorrente - i precedenti penali a carico e la gravità del fatto. Logicamente coerente è pure la motivazione sull'entità della pena, corrispondente al minimo edittale aumentato con la riconosciuta recidiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 16/11/2021 Il con