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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14139/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v\f`" [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per la ricettazione di un assegno. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dell'imputato fossero idonee a fondare la sua consapevolezza di negoziare un titolo di dubbia provenienza, essendosi limitata all'affermazione secondo cui non avevano trovato alcun riscontro oggettivo; era inoltre stato omesso ogni tipo di valutazione in ordine alla mancanza di indagini sui rapporti intercorrenti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato il blocchetto degli assegni da cui era stato tratto quello di cui al capo di imputazione. 1.2 II difensore eccepisce che la pena inflitta era eccessiva: una corretta valutazione avrebbe dovuto portare ad una pena quantomeno corrispondente ai minimi assoluti di legge

2. Il medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore osserva che il dubbio circa la penale responsabilità dell'imputata era emerso dalle dichiarazioni del teste Faeti, che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso il negozio di computer, per cui nulla era emerso in ordine all'effettiva conoscenza in capo alla stessa della provenienza illecita dell'assegno consegnato in pagamento; la buona fede della Recupero emergeva anche dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per cui non la si poteva ritenere assolutamente concorrente nel reato; era inoltre stato omesso ogni tipo di valutazione in ordine alla mancanza di indagini sui rapporti intercorrenti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato il blocchetto degli assegni da cui era stato tratto quello di cui al capo di imputazione. 2.2 Il difensore osserva inoltre che la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale e che avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.1.1 1 Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, i motivi di ricorso sono reiterativi delle censure già proposte in appello, e non si confrontano con le argomentazioni della Corte di appello, che ha rilevato che: 1)[OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato l'assegno oggetto di furto quale corrispettivo dell'acquisto di un computer afttin Faeti (come dallo stesso dichiarato) che, una volta scoperta l'irregolarità dell'assegno, aveva cercato inutilmente di contattare l'imputato; 2)nell'occasione dell'acquisto, la Recupero aveva personalmente compilato l'assegno, per cui non si poteva ritenere la sua condotta marginale; 3)il trattamento sanzionatorio era congruo, alla luce dei precedenti anche specifici degli imputati (vedi motivazione esposta a pag.4 della sentenza).

Non si vede quale onere di motivazione avrebbe avuto la Corte di appello relativamente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Carovana (che gli avrebbe consegnato un libretto di assegni), visto che l'esistenza di questo soggetto risulta solo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v\f`" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per la ricettazione di un assegno. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dell'imputato fossero idonee a fondare la sua consapevolezza di negoziare un titolo di dubbia provenienza, essendosi limitata all'affermazione secondo cui non avevano trovato alcun riscontro oggettivo; era inoltre stato omesso ogni tipo di valutazione in ordine alla mancanza di indagini sui rapporti intercorrenti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato il blocchetto degli assegni da cui era stato tratto quello di cui al capo di imputazione. 1.2 II difensore eccepisce che la pena inflitta era eccessiva: una corretta valutazione avrebbe dovuto portare ad una pena quantomeno corrispondente ai minimi assoluti di legge 2. Il medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore osserva che il dubbio circa la penale responsabilità dell'imputata era emerso dalle dichiarazioni del teste Faeti, che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso il negozio di computer, per cui nulla era emerso in ordine all'effettiva conoscenza in capo alla stessa della provenienza illecita dell'assegno consegnato in pagamento; la buona fede della Recupero emergeva anche dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per cui non la si poteva ritenere assolutamente concorrente nel reato; era inoltre stato omesso ogni tipo di valutazione in ordine alla mancanza di indagini sui rapporti intercorrenti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato il blocchetto degli assegni da cui era stato tratto quello di cui al capo di imputazione. 2.2 Il difensore osserva inoltre che la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale e che avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.1.1 1 Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, i motivi di ricorso sono reiterativi delle censure già proposte in appello, e non si confrontano con le argomentazioni della Corte di appello, che ha rilevato che: 1)[OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato l'assegno oggetto di furto quale corrispettivo dell'acquisto di un computer afttin Faeti (come dallo stesso dichiarato) che, una volta scoperta l'irregolarità dell'assegno, aveva cercato inutilmente di contattare l'imputato; 2)nell'occasione dell'acquisto, la Recupero aveva personalmente compilato l'assegno, per cui non si poteva ritenere la sua condotta marginale; 3)il trattamento sanzionatorio era congruo, alla luce dei precedenti anche specifici degli imputati (vedi motivazione esposta a pag.4 della sentenza). Non si vede quale onere di motivazione avrebbe avuto la Corte di appello relativamente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Carovana (che gli avrebbe consegnato un libretto di assegni), visto che l'esistenza di questo soggetto risulta solo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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