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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43073/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della C3RTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i, ricorso; udita la relazione svoita dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c „t4 z • ( 4, e (2.4,1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'articolo 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato nell'autocertificazione resa in data 14/05/2015, allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che il reddito imponibile era pari a zero; alchiarazione smentita da quella rilasciata in sede di interrogatorio di garanzia il giorno dopo, 15/05/2015, di lavorare, seppur non in maniera regolarizzata, nell'edilizia e di percepire emolumenti per 500/600 euro al mese.

2. L'evidente discrasia tra le due dichiarazioni era risolta dal Tribunale nel senso della falsità di quanto affermato nell'istanza di ammissione, non potendo riconoscersi credibilità alla giustificazione, addotta dall'imputato in sede processuale, di avere errato nel dichiarare, nel corso dell'interrogatorio, di guadagnare gli anzidetti importi mensili, né potendosi ragionevolmente attribuire ad un errore l'indicazione di un reddito che non si percepisce, per di più comunicandone la fonte (attività edile) e l'ammontare, ulteriormente corredando l'assunto con la specifica affermazione che si trattava di reddito percepito "in nero".

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione.

Evidenzia come, nel corso di spontanee dichiarazioni rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato avesse specificato che gli emolumenti a cui si riferiva in sede di interrogatorio di garanzia erano stati percepiti nell'anno 2013 e non durante l'anno oggetto dell'autocertificazione (2014).

Peraltro, anche a voler considerare gli importi indicati, il reddito annuale dell'imputato non supererebbe, comunque, la soglia massima reddituale prevista dalla legge.

4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato.

A fronte delle esplicite affermazioni del Bela in ordine al reddito percepito, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che quanto dallo stesso dichiarato il giorno prima nell'autocertificazione, ovvero di avere un reddito pari a zero, fosse mendace.

Le argomentazioni sui punto della Corte territoriale appaiono logiche e coerenti nel ritenere del tutto implausibili le giustificazioni addotte dal ricorrente.

Né ha rilevanza che il reddito complessivo fosse, in ipotesi, inferiore alla soglia massima reddituale prevista.

Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto quello per il quale integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282716).

6. Al rigetto dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della C3RTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i, ricorso; udita la relazione svoita dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c „t4 z • ( 4, e (2.4,1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'articolo 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato nell'autocertificazione resa in data 14/05/2015, allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che il reddito imponibile era pari a zero; alchiarazione smentita da quella rilasciata in sede di interrogatorio di garanzia il giorno dopo, 15/05/2015, di lavorare, seppur non in maniera regolarizzata, nell'edilizia e di percepire emolumenti per 500/600 euro al mese. 2. L'evidente discrasia tra le due dichiarazioni era risolta dal Tribunale nel senso della falsità di quanto affermato nell'istanza di ammissione, non potendo riconoscersi credibilità alla giustificazione, addotta dall'imputato in sede processuale, di avere errato nel dichiarare, nel corso dell'interrogatorio, di guadagnare gli anzidetti importi mensili, né potendosi ragionevolmente attribuire ad un errore l'indicazione di un reddito che non si percepisce, per di più comunicandone la fonte (attività edile) e l'ammontare, ulteriormente corredando l'assunto con la specifica affermazione che si trattava di reddito percepito "in nero". 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione. Evidenzia come, nel corso di spontanee dichiarazioni rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato avesse specificato che gli emolumenti a cui si riferiva in sede di interrogatorio di garanzia erano stati percepiti nell'anno 2013 e non durante l'anno oggetto dell'autocertificazione (2014). Peraltro, anche a voler considerare gli importi indicati, il reddito annuale dell'imputato non supererebbe, comunque, la soglia massima reddituale prevista dalla legge. 4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato. A fronte delle esplicite affermazioni del Bela in ordine al reddito percepito, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che quanto dallo stesso dichiarato il giorno prima nell'autocertificazione, ovvero di avere un reddito pari a zero, fosse mendace. Le argomentazioni sui punto della Corte territoriale appaiono logiche e coerenti nel ritenere del tutto implausibili le giustificazioni addotte dal ricorrente. Né ha rilevanza che il reddito complessivo fosse, in ipotesi, inferiore alla soglia massima reddituale prevista. Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto quello per il quale integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282716). 6. Al rigetto dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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