CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14663/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in calce al ricorso, domiciliat o ex lege come da domiciliodigitale; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rapp resentante pro tempore , rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, in virtù di procura speciale in calce al controricorsoe come da domicilio digitale; -controricorrente- CC 9 giugno2025 Ric. 14663del 2021 Pres. P.A.P. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi per la cassazione della sentenza n. 71/2021 della Corte d’ a ppello di TRENTO , sezione distaccata di BOLZANO,pubblicata il 7 maggio 2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 202 5 dal la Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Bolzano per la somma di € 3.567,39su ricorso diFercam s.p.a. pretesa per l’attività di trasporto di beni mobili svolta in suo favore e , a sua volta , proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dai mobili, oggetto del trasporto. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con ordinanza in data 27 luglio 2017 , separava la domanda principale da quella riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore, concedendo termine,ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., di tre mesi dalla data di comunicazione dell’ordinanza, per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale. La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Bolzano mediante la notifica, in data 26 novembre 2017, dell’atto di citazione in riassunzione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] direttamente alla sua controparte personalmente, anziché al procuratore costituito. Il Tribunale,con ordinanza in data 13 giugno 2018 , constatata la mancata costituzione in giudizio di parte [OSCURATO:SOCIETA]., rilevava che la notifica era stata eseguita nei confronti della parte personalmente e non già nei confronti del procuratore costituito. Considerato, quindi, che il giudizio non era stato correttamente riassunto nel termine perentorio a tal fine assegnato dal giudice a quo, dichiarava l’estinzione del giudizio. 2. Avverso tale provvedimento , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, sostenendo che la notifica eseguita alla parte personalmente ovvero in luogo comunque riferibile alla parte che ne è destinataria, non è affetta da inesistenza e, pertanto, è suscettibile di sanatoria e di rinnovazione avendo comunque l’effetto di impedire le decadenze processuali. CC 9 giugno2025 Ric. 14663del 2021 Pres. P.A.P. [OSCURATO:PERSONA]. I.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita, chiedendo il rigetto dell’appello avversario e rimarcando che la notifica - nulla per essere stata effettuata alla parte personalmente- non ha raggiunto lo scopo a cui era destinata e che per tale ragione non poteva essere considerata sanata ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. Con la sentenza, qui impugnata, la Corte d’appello di Trento ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , condannando l o alla refusione delle spese del grado in favore dell’appellata. 3. Avverso la sentenza della Corte d’ a ppello , ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di unmotivo di ricorso ; ha resistito con controricorso Fercams.p.a. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.. Parte ricorrente ha depositato memoria. Motividella decisione 1.Con l’unico motivo di r icorso , [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “Nullitàdel procedimento ex art 360 n. 4 in relazione all’art 291 c.p.c. ed all’art 163 c.p.c.”; in particolare,lamenta che la Corte di merito - partendo dal principio della natura perentoria del termine per la riassunzione exart. 50 cod. proc. civ.,principio all’evidenza corretto, ma del tutto inutile a risolvere il caso concreto, -avrebbe violato l’art 291 c.p.c. “ contaminando il giudizio ” con una questione non attinente alla natura perentoria del termine fissato per la riassunzione. Richiama l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass . Sez. 6 n. n.29685/2020) che , nel ritenere tempestivo un appello proposto con notifica affetta da nullità e quindi rinnovata ex art 291 c.p.c. , ha affermato : “La previsione dell'ordine di rinnovazione è infatti funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio e mira ad evitare che la nullità della notifica possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante: per questo è stabilito che la rinnovazione della notificazione - ricollegandosi per disposizione di legge alla notificazione iniziale nulla - impedisce ogni decadenza. La rinnovazione in altri termini CC 9 giugno2025 Ric. 14663del 2021 Pres. P.A.P. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi produce, in forza della indicata disposizione, un effetto conservativo della notificazione nulla, per cui - sul piano strettamente processuale - per effetto della rinnovazione la notifica si ha per effettuata ora per allora”. Ilricorrente osserva che il tema della natura perentoria del termine è proprio un presupposto di applicazione dell’art 291 c.p.c. e non già perché la norma ne consenta la deroga o violazione, quanto piuttosto perché consente, in presenza di una notifica eseguita nel rispetto del termine perentorio ma affetta da nullità (e che quindi non abbia consentito la regolare instaurazione del rapporto processuale), la possibilità del rinnovo ad effetto sanante retroattivo; col risultato che la notifica nulla, se seguita nel termine fissato dal giudice ex art. 291 c.p.c. da una notifica valida, finisce con l’avere comunque l’effetto interruttivo di qualsiasi decadenza e che,per tale ragione, si parla di sanatoria retroattiva. 2.L’unico motivo di ricorso è fondato. Giova premettere che l’indirizzo di q uesta Corte è ormai da tempo consolidato nell’affermare che la notifica dell'atto riassuntivo alla parte personalmente anziché, come prescritto dagli artt. 170, primo comma, c.p.c. e 125 disp. att. stesso codice, al procuratore costituito, impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione, salvo che il destinatario della medesima si costituisca,verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità, perraggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto (art. 156, comma3, c.p.c. ), anche quando la costituzione avvenga allo scopo difar valere il vizio (Cass. Sez. 2, n. 4475 del 09/05/1994 ; Cass. Sez. 2, n. 11028 del 15/07/2003;Cass. Sez. 2, n. 1676 del 29/01/2015). Nel caso di specie, il ricorrente ha tempestivamente riassunto, con atto di citazione, il giudizio in primo grado entro il termine perentorio (di tre mesi) concesso dal Giudice di prim o grado, costituendosi tempestivamente in giudizio e chiedendo termine per la rinnovazione della notifica— affetta da nullità, in quanto eseguita alla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la sede legale, anziché presso il procuratore costituito — sicché il Tribunale non avrebbe potuto CC 9 giugno2025 Ric. 14663del 2021 Pres. P.A.P. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi dichiarare l'estinzione del giudizio (cfr. Cass., n. 4456/1999 e Cass. n. 1676/2015). Difatti, l'irregolare notifica dell’atto di riassunzione e la mancata costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno impedito la valida costituzione del rapporto processuale in fase di riassunzione e determinato, conseguentemente,la nullità del giudizio di primo grado, che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare. 3.L’unico motivo di ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e la causa rinviata al Tribunale di Bolzano , in persona di diverso magistrato, al fine del la rinnovazione della notifica dell’atto di riassunzione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accogl i e il ricorso , cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del giudizio di primo grado e rinvia la causa al Tribunale di Bolzano , in persona di diverso magistrato, anche in ordinealla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Cosìd