CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Noia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta da operazioni dolose in relazione alla società "Enzo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Noia il 28 dicembre 2009. La riforma in appello è consistita nella formulazione del giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti dei più fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità, nella conseguente riduzione della pena e nella sospensione condizionale di quest'ultima. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe adoperato, nel proprio costrutto argomentativo, argomentazioni concernenti la vicenda sub C) per cui vi era stata assoluzione perché il fatto non sussiste. Inoltre, la Corte di merito ha valorizzato il mancato attivarsi del prevenuto all'accesso della Guardia di Finanza, mentre Ferrara, nelle spontanee dichiarazioni e nella breve memoria depositata in Corte di appello, aveva spiegato che l'accesso dei finanzieri si collocava pochi giorni dopo la consegna delle scritture contabili in Tribunale e la richiesta di autofallimento. Fu per questo che, in quella occasione, l'imputato riferì che l'interlocutore della Guardia di Finanza non poteva che essere il curatore. Il nuovo accesso, chiesto dai legali rappresentanti delle imprese fornitrici, avvenne alla presenza di delegati al controllo della merce, che però si limitarono solo alla verifica di qualche capo, rispetto alle migliaia ivi allocati. Su tale doglianza difensiva, esplicitata nei motivi nuovi di appello, non vi è motivazione nella sentenza impugnata. D'altra parte, come puntualizzato sempre nei motivi nuovi (anche in questo caso senza ottenere risposta dalla Corte distrettuale), la [OSCURATO:PERSONA] aveva assorbito altra società della famiglia Ferraro, la Punto.it, a sua volta cliente della fallita, donde rinvenire merce delle ditte di Modena presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] era del tutto normale. Inoltre, sempre nei motivi nuovi, si era precisato che non era stata fatta una verifica, che riguardasse tutti i 197 capi di abbigliamento al fine di comprendere se appartenessero all'ordinativo del 2008 ovvero a quello degli anni precedenti. Anche su questi temi non vi era cenno nella decisione avversata. Quest'ultima sarebbe altresì carente nell'affrontare le osservazioni del consulente tecnico della difesa e le dichiarazioni del curatore circa l'atipicità del fallimento. Tale atipicità era data dal fatto che: - era sorto sulla base di richiesta della stessa società, - si sarebbe poi chiuso con un concordato fallimentare, - la società era priva di debiti con Equitalia, - il fallimento aveva addirittura saldi attivi, - il curatore non evidenziava condotte penalmente rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1. In primo luogo esso presenta un indice di inammissibilità di immediata evidenza laddove denunzia congiuntamente ed indistintamente tutti i vizi della motivazione. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2. Venendo al profilo dei contenuti del ricorso, il Collegio osserva, quanto all'utilizzo di argomentazioni legate alla vicenda sub c), che la Corte territoriale vi ha legittimamene fatto riferimento, considerato che la natura soggettivamente simulata dell'acquisto di capi di abbigliamento in stock dalla curatela — effettuato da Miranda per conto di Ferraro — non è stata smentita dalla pronunzia assolutoria; pronunzia che ha riguardato solo il profilo della mancata dimostrazione dell'incongruità del prezzo pagato da Miranda per l'acquisto. Riguardo la spiegazione, che si legge nel ricorso, circa la mancata attivazione di [OSCURATO:PERSONA] al sopralluogo della Guardia di Finanza — secondo cui egli tacque perché i libri contabili erano stati portati pochi giorni prima in Tribunale — essa è frutto di una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata, che conta su un'affermazione dell'imputato e che comunque non tiene conto che quello che si contesta è la mancata collaborazione all'attività di individuazione dei capi di abbigliamento delle ditte fornitrici. Quanto all'omessa motivazione circa le predicate modalità sbrigative seguite dai delegati dei fornitori nel sopralluogo svolto presso la sede della Effemoda, se pure la Corte territoriale non vi si è soffermata, il tema appare non dirimente dalle stesse argomentazioni spese dal ricorrente, laddove ha finito per giustificare — e quindi ammettere — la presenza di beni dei fornitori presso la [OSCURATO:PERSONA], spiegandola con la provenienza dalla Punto.it che, a sua volta, li avrebbe in precedenza acquistati dalla "Enzo e Michele" di cui era cliente.Ancora, la genesi e l'iter della procedura fallimentare — agitati nel ricorso quali elementi a discolpa — non rilevano ad escludere l'attuazione di condotte distrattive nei confronti della massa fallimentare e ad escludere la rilevanza, quali operazioni causative del fallimento, del perdurante approvvigionamento di merci dai fornitori dissimulando lo stato di insolvenza e pur in presenza di consistenti giacenze di magazzino, per poi fronteggiare le legittime pretese dei creditori con pretestuose azioni giudiziarie e rivendere la merce alla [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile alla fallita (circostanza, questiultima, analizzata a pag. 3 della sentenza impugnata e su cui non vi è contestazione del ricorrente) ed ottenendo il pagamento effettivo solo di circa metà delle spettanze. Per il resto il ricorso pare ignorare la trama essenziale della decisione avversata, laddove la Corte territoriale ha individuato gli indicatori sia di una continuità gestionale tra la "Enzo e Michele" e la Effe moda, sia un travaso di merce dall'una all'altra, merce ottenuta — accumulando ulteriori debiti — dissimulando la condizione di incapacità di adempiere e, infine i anche ricorrendo all'uso pretestuoso di un'azione civile per giustificare il mancato pagamento. Attività che è proseguita anche in costanza della procedura fallimentare quando, attraverso l'affine di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con provvista fornita da [OSCURATO:PERSONA], vi è stato il riacquisto dei beni appresi dalla curatela ad una somma frutto del deprezzamento della merce che intanto era avvenuto. Di fronte ad un costrutto di tal fatta, non ha efficacia demolitiva la mancata risposta ad ognuna delle doglianze formulate dal momento che, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle