CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31738-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, alla via Agnello n. 5, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Tacito n. 90. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. AGRICOLA, con sede in Villanova di Castenaso (BO), alla via Tosarelli n. 155, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. - intimata - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 avverso la sentenza, n. cronol. 702/2020, della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata in data 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2017, n. 8412, il Tribunale di Milano respinse la domanda della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in amministrazione straordinaria (d’ora in avanti, breviter GDM) volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall., di due pagamenti (per il complessivo importo di € 66.513,06) dalla stessa eseguiti, in favore della Naturitalia soc. coop. agricola, nel semestre anteriore al deposito di un proprio ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. 1.1. Il gravame di GDM contro questa decisione è stato respinto dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3 marzo 2020, n. 702, che, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto insussistente la prova della scientia decoctionis dell’accipiens. 2. Avverso detta sentenza, la GDM propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. agricola è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. e dell’art. 49 del d.lgs. n. 270/99». Si ascrive alla corte milanese di aver ritenuto, quanto alla scientia decoctionis, che non fosse sufficiente la prova della situazione di incapacità economica della Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 società debitrice, ma occorresse pure dimostrare che la creditrice fosse edotta della irreversibilità di tale situazione di crisi di liquidità; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.», per essere stato escluso che costituisse prova della scientia decoctionis l’avere la creditrice accordato alla debitrice, che aveva sospeso i pagamenti delle forniture da oltre otto mesi, una ulteriore dilazione di pagamento rateale (peraltro neppure pienamente satisfattiva) ritenendo che fossero necessari, invece, ulteriori elementi di manifestazione esteriore dello stato di insolvenza, quali i protesti ed i pignoramenti. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili. 2.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 2.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28462 del 2021, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass.n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). 2.3. Va sottolineato, infine, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 22698 del 2021; Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 8976 del 2019; Cass. n. 526 del 2016, Cass. n. 10209 del 2009) in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono essere anche indiziari, da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. In altri termini, l'onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, ma è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019). 2.4. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze istruttorie fosse inidoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna intimata; né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da GDM per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti. 2.4.1. In particolare, quella corte ha ritenuto di desumere l’assenza della scientia decoctionis, in capo alla Naturitalia soc. coop. agricola, dal fatto che, come pure evidenziato dal tribunale «… del debito da rateizzare (di complessivi € 166.282,65, maturato per fatture rimaste impagate, non particolarmente risalenti nel tempo [la più antica del gennaio dello stesso anno]), in conformità al piano concordato nell’agosto 2010, era stato pagato, il 16.7.2010, un acconto di € 31.684 ed onorate tempestivamente le rate del 15 e Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 del 30 settembre, di € 33.256,53 ciascuna, per un totale, quindi, nel giro di pochi mesi, di ben 98.992,33 euro, cui poi sono seguiti i due pagamenti oggetto di revoca (ottobre e dicembre 2010), di cui solo il secondo con un ritardo minimo di 14 giorni rispetto a quanto concordato. Aveva dato atto, quindi, la GDM di riuscire a fare fronte ancora ad esborsi di notevole entità nonostante le difficoltà evidentemente esistenti, e, se a ciò si aggiunge la mancanza di protesti, pignoramenti o procedure esecutive che potessero far presagire l’effettiva situazione patrimoniale, corretta deve ritenersi la decisione del primo giudice che in questa sede va, pertanto, confermata». 2.5. E’ noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 22698 del 2021, in motivazione; Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019) ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 22698 del 2021 e Cass. n. 3845 del 2018): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 22698 del 2021, in motivazione; Cass. n. 2431 del 2004). 2.5.1. Si aggiunga, poi, che, come ribadito da Cass. n. 22698 del 2021 e da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. le rispettive motivazioni), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall’altro, in tale tipo di prova, non Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 22698 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011). 2.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 22698 del 2021, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi, si risolvono, essenzialmente, nel tentativo, da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022). 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo Naturitalia soc. coop. agricola rimasta solo intimata, altresì, dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 maggio 2022. Ric. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 9- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31738/2020 Numero sezionale 4643/2022 Numero di raccolta generale 17681/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31738 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 10- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E