CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-nonché controMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezian.163/2022 depositata il 04/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20643/2022Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 16106/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano