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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12226/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 maggio 2025 dalla Corte diappello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che,all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe compiuto «atti idonei direttiin modo non equivoco ad impossessarsi dei beni presenti all'internodell'appartamento sito in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 58, ove risiedeSanthiralingam Komathi».2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.56, 624-bis, 625 cod. pen. e 125, 442, 546 e 598 cod. proc. pen.Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica econtraddittoria, in quanto la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il tentatofurto in abitazione sarebbe stata affermata sulla base di elementi probatori incertie non convergenti.

Evidenzia che la persona offesa, nell’immediatezza del fatto,non aveva riconosciuto gli autori del reato e sostiene che il successivoriconoscimento fotografico sarebbe avvenuto in circostanze poco attendibili.Sostiene che nulla sarebbe stato asportato dall’appartamento e che, pertanto, lacondotta dell’imputato sarebbe, al più, compatibile con un tentativo di occupazioneabusiva, piuttosto che con un furto.

L'elemento soggettivo, in ogni caso, nonsarebbe «stato né compiutamente provato né adeguatamente motivato perassurgere a quel grado di certezza richiesto per l'affermazione, al di là delragionevole dubbio, della penale responsabilità».2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 99 cod. pen.Contesta l’applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello nonavrebbe adeguatamente motivato sul punto.2.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen.e 125, 442, 546 e 598 cod. proc. pen.Contesta la pena applicata e il giudizio di bilanciamento delle circostanze,sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuantiprevalenti sulle aggravanti.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

Il primo motivo è inammissibile.Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendostate da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti diprova o vizi di manifesta illogicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono,invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie eun inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte diappello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n.18620 del 19/01/2017, Patalano).Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerentee priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria,effettuato dalla persona offesa, ma anche sulla base delle stesse ammissioni fattedal [OSCURATO:PERSONA].La deduzione relativa alla presunta volontà dell’imputato di occuparel’appartamento è pure priva di specificità estrinseca, perché meramente reiterativadi identiche doglianze già proposte dalla difesa, disattese dai giudici di merito concorretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto difatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 1 e2 della sentenza impugnata e pagina 4 della sentenza di primo grado).Quanto alla regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dalricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa haampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere propostauna ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva soloallorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108).1.2.

Il secondo motivo è infondato.La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione che risulta in linea conl’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690,valutando il nuovo fatto delittuoso come sintomatico di un’accentuata pericolositàsociale dell’imputato, in relazione ai suoi precedenti penali.1.3.

Il terzo motivo è inammissibile.Va ricordato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto»(Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato, in manieraadeguata e coerente, in ordine all'esercizio del suo potere discrezionale,rappresentando che: “il peso” della recidiva e della circostanza di cui all'art. 625n. 2 non poteva essere superato da quello delle attenuanti generiche; ilbilanciamento in termini di equivalenza determinava l’applicazione di una pena«equa e conforme a giustizia».2.

Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 maggio 2025 dalla Corte diappello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che,all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe compiuto «atti idonei direttiin modo non equivoco ad impossessarsi dei beni presenti all'internodell'appartamento sito in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 58, ove risiedeSanthiralingam Komathi».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.56, 624-bis, 625 cod. pen. e 125, 442, 546 e 598 cod. proc. pen.Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica econtraddittoria, in quanto la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il tentatofurto in abitazione sarebbe stata affermata sulla base di elementi probatori incertie non convergenti. Evidenzia che la persona offesa, nell’immediatezza del fatto,non aveva riconosciuto gli autori del reato e sostiene che il successivoriconoscimento fotografico sarebbe avvenuto in circostanze poco attendibili.Sostiene che nulla sarebbe stato asportato dall’appartamento e che, pertanto, lacondotta dell’imputato sarebbe, al più, compatibile con un tentativo di occupazioneabusiva, piuttosto che con un furto. L'elemento soggettivo, in ogni caso, nonsarebbe «stato né compiutamente provato né adeguatamente motivato perassurgere a quel grado di certezza richiesto per l'affermazione, al di là delragionevole dubbio, della penale responsabilità».2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 99 cod. pen.Contesta l’applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello nonavrebbe adeguatamente motivato sul punto.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen.e 125, 442, 546 e 598 cod. proc. pen.Contesta la pena applicata e il giudizio di bilanciamento delle circostanze,sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuantiprevalenti sulle aggravanti.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è inammissibile.Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendostate da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti diprova o vizi di manifesta illogicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono,invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie eun inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte diappello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n.18620 del 19/01/2017, Patalano).Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerentee priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria,effettuato dalla persona offesa, ma anche sulla base delle stesse ammissioni fattedal [OSCURATO:PERSONA].La deduzione relativa alla presunta volontà dell’imputato di occuparel’appartamento è pure priva di specificità estrinseca, perché meramente reiterativadi identiche doglianze già proposte dalla difesa, disattese dai giudici di merito concorretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto difatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 1 e2 della sentenza impugnata e pagina 4 della sentenza di primo grado).Quanto alla regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dalricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa haampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere propostauna ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva soloallorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108).1.2. Il secondo motivo è infondato.La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione che risulta in linea conl’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite diquesta Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690,valutando il nuovo fatto delittuoso come sintomatico di un’accentuata pericolositàsociale dell’imputato, in relazione ai suoi precedenti penali.1.3. Il terzo motivo è inammissibile.Va ricordato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto»(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato, in manieraadeguata e coerente, in ordine all'esercizio del suo potere discrezionale,rappresentando che: “il peso” della recidiva e della circostanza di cui all'art. 625n. 2 non poteva essere superato da quello delle attenuanti generiche; ilbilanciamento in termini di equivalenza determinava l’applicazione di una pena«equa e conforme a giustizia».2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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