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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 51057/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bologna in data 24 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2019.

La Corte ha ritenuto non fondato l'assunto secondo il quale il condannato aveva avuto conoscenza del procedimento solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione, escludendone l'ignoranza incolpevole sulla scorta di una serie di circostanze di fatto sintomatiche: - in data 2 giugno 2016 l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio del predetto; - questi aveva effettivamente ricevuto nel dicembre 2018 la notificazione del decreto di citazione quale donniciliatario dell'imputato, oltre che come difensore di fiducia in proprio; - lo stesso, solo successivamente, nel febbraio 2019/aveva rinunciato al mandato; - [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure dedotto la ineffettività di tale rapporto professionale, né evidenziato l'impossibilità di comunicare con il difensore donniciliatario; - il processo si era svolto nella dichiarata assenza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione della citata ordinanza "in relazione alla valutazione operata circa l'incolpevole mancata conoscenza del processo", lamentando che il provvedimento impugnato non avesse considerato che l'imputato non aveva mai avuto conoscenza effettiva dell'accusa contenuta nell'atto formale dì vocatio in iudicium e che l'assenza al processo era stata causata dalla incolpevole mancanza di tale conoscenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito solo in epoca successiva una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, non mass.; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).

Il principio affermato è applicabile al caso dì specie, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] si è posto volontariamente nelle condizioni per rendere impossibile il ministero difensivo fino a quel momento assolutamente regolare (con attività notificatoria del decreto di citazione presso il difensore fiduciario nominato domiciliatario).

Orbene, valorizzando la sintomaticità di detto indicatore, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'indirizzo di legittimità.

Sotto diverso profilo va considerato che la motivazione del provvedimento impugnato tiene conto della giurisprudenza di legittimità anche laddove questa ha affermato che "l'avere eletto domicilio e avere nominato il difensore di fiducia sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo" (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), essendo indubitabile che, pur non trattandosi di presunzioni cognitive, tali situazioni realizzano ipotesi in cui "è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie".

3. Va inoltre rilevato che da parte della difesa non è stata neppure enunciata una particolare e specifica allegazione di circostanze di fatto che dovrebbero deporre — a fronte della significativa valenza della descritta contingenza — per uno stato di incolpevole ignoranza del provvedimento stesso: allegazione che non può essere circoscritta all'evocazione del mero dato di non avere ricevuto personalmente la notifica dell'accusa cristallizzata nella vocatio in ius.

4. Dalle osservazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bologna in data 24 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2019. La Corte ha ritenuto non fondato l'assunto secondo il quale il condannato aveva avuto conoscenza del procedimento solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione, escludendone l'ignoranza incolpevole sulla scorta di una serie di circostanze di fatto sintomatiche: - in data 2 giugno 2016 l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio del predetto; - questi aveva effettivamente ricevuto nel dicembre 2018 la notificazione del decreto di citazione quale donniciliatario dell'imputato, oltre che come difensore di fiducia in proprio; - lo stesso, solo successivamente, nel febbraio 2019/aveva rinunciato al mandato; - [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure dedotto la ineffettività di tale rapporto professionale, né evidenziato l'impossibilità di comunicare con il difensore donniciliatario; - il processo si era svolto nella dichiarata assenza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione della citata ordinanza "in relazione alla valutazione operata circa l'incolpevole mancata conoscenza del processo", lamentando che il provvedimento impugnato non avesse considerato che l'imputato non aveva mai avuto conoscenza effettiva dell'accusa contenuta nell'atto formale dì vocatio in iudicium e che l'assenza al processo era stata causata dalla incolpevole mancanza di tale conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito solo in epoca successiva una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, non mass.; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). Il principio affermato è applicabile al caso dì specie, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] si è posto volontariamente nelle condizioni per rendere impossibile il ministero difensivo fino a quel momento assolutamente regolare (con attività notificatoria del decreto di citazione presso il difensore fiduciario nominato domiciliatario). Orbene, valorizzando la sintomaticità di detto indicatore, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'indirizzo di legittimità. Sotto diverso profilo va considerato che la motivazione del provvedimento impugnato tiene conto della giurisprudenza di legittimità anche laddove questa ha affermato che "l'avere eletto domicilio e avere nominato il difensore di fiducia sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), essendo indubitabile che, pur non trattandosi di presunzioni cognitive, tali situazioni realizzano ipotesi in cui "è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie". 3. Va inoltre rilevato che da parte della difesa non è stata neppure enunciata una particolare e specifica allegazione di circostanze di fatto che dovrebbero deporre — a fronte della significativa valenza della descritta contingenza — per uno stato di incolpevole ignoranza del provvedimento stesso: allegazione che non può essere circoscritta all'evocazione del mero dato di non avere ricevuto personalmente la notifica dell'accusa cristallizzata nella vocatio in ius. 4. Dalle osservazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1
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