CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 febbraio 2021
Cassazione n. 38190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/05/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la CORTE di APPELLO di L'AQUILA confermava la sentenza con la quale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il TRIBUNALE di CHIETI in composizione monocratica aveva condannato LEOMBRONI Silvia a pena di giustizia per il delitto di appropriazione indebita continuata, commesso a CHIETI e denunciato il 27/05/2014. 2. LEOMBRONI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per nullità riguardante la presenza dell'imputata nel giudizio di appello. Rileva come: l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata rinvia per omessa notifica del decreto di citazione della ricorrente; per la successiva udienza del 24/03/2021 ella aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio solo il 6/03/2021, e per questo nelle conclusioni scritte aveva eccepito l'inosservanza del termine di cui all'art. 601 co. 3 cod. proc. pen.; il giudizio era rinviato solo per impedimento del relatore, e nulla era stato deciso sull'eccezione difensiva; l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di rinvio del processo al 7/05/2021, era stata notificata al solo difensore, a mezzo pec, e non invece all'imputata. Ad avviso della difesa il giudizio di appello non si era pertanto mai regolarmente instaurato; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per tardività della querela, depositata il 27/05/2014, quando la diffida della persona offesa all'imputata per la restituzione dei beni risaliva certamente, come attestato in sentenza, al 4/12/2013; come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per mancata motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla entità della pena. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'estinzione del reato per prescrizione, essendo non manifestamente infondato il primo motivo del ricorso. La difesa trasmette conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. 3. Il reato va dichiarato estinto per prescrizione, intervenuta il 27/11/2021, e per tale ragione la sentenza va annullata senza rinvio. Non appare infondato il primo motivo del ricorso, perché, nella scansione temporale in precedenza descritta, LEOMBRONI non risulta aver ricevuto una notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello che abbia corrisposto alle forme e ai termini previsti dal codice di rito: sarebbe tuttavia inutile annullare con rinvio per nuovo giudizio, in presenza della constatata causa di estinzione. Quanto alla tempestività della querela, essa non ha costituito oggetto dei motivi di appello, pur se più volte è stata segnalata dal difensore nelle note scritte inoltrate alla CORTE territoriale, come da documentazione allegata al ricorso, senza che il Collegio di appello abbia fornito risposta. La condotta che ha portato alla condanna per appropriazione indebita è invero consistita nell'avere LEOMBRONI, legale rappresentante della società che aveva in leasing un macchinario della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in virtù di un contratto risalente al 2008, omesso la restituzione del macchinario medesimo, nonostante propri ripetuti inadempimenti nel pagamento del canone di locazione e nonostante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa e avesse intimato la restituzione. La CORTE di APPELLO di L'AQUILA ha dato atto che, sulla base delle prove documentali, alla data del 4/12/2013 LEOMBRONI aveva ricevuto la lettera raccomandata con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva diffidato a restituire il macchinario, considerato il mancato pagamento dei canoni e l'operatività della clausola risolutiva del contratto. L'atto di querela, dal quale il presente giudizio ha preso avvio, risale però alla data del 27/05/2014, ed è quindi di quasi sei mesi successivo alla notifica della diffida, non seguita dalla consegna del bene: esso pertanto parrebbe aver oltrepassato il termine prescritto per la presentazione. 4. Va in proposito preliato che, sulla scorta dell'orientamento di questa S.C., (cf. Sez. 3 sentenza n. 33815 del 17/09/2020 dep. 30/11/2020 Rv. 280045 imputato M.) "il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità non opera per le censure attinenti alla procedibilità dell'azione penale, tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferisca alla procedibilità, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello. ([OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 2253 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 120734-01)": ma, ove non dedotto in appello, il motivo può essere preso in esame in cassazione solo se sul punto gli elementi di fatto siano obiettivamente rilevabili, e nel caso in esame non è dato ritenere la tardività sulla base dei soli elementi fattuali prima enunciati, senza che sul punto sia mai intercorso contraddittorio fra le parti. Ne segue l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso a Roma il 21/09/2