CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 22513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNadia Marcoli;-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 258/2021,depositata il 18/02/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24287/2021Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22513/2026Data pubblicazione 30/06/2026viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentalee il rigetto del ricorso principale, conclusioni ribadite nel corso dell’udienzapubblica;udito l’[OSCURATO:PERSONA], con delega dell’[OSCURATO:PERSONA],per la parte controricorrente/ricorrente incidentale.PREMESSO CHE1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiamato in giudizio la societàGem [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che leconvenute fossero condannate in solido al pagamento della somma di euro223.442,03, quale saldo dei lavori oggetto del contratto d’appalto stipulatotra l’attrice e [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un fabbricatoartigianale, fabbricazione finanziata con il contratto di leasing stipulato conING Lease.Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda sia nei confronti di ING Leaseche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima rimasta contumace inprimo grado, ritenendo che vi fosse un collegamento negoziale tra icontratti di leasing e di appalto e sottolineando che nelle condizionigenerali del contratto di leasing era previsto l’obbligo in capo allaconcedente di provvedere al pagamento dei costi per la realizzazione delfabbricato.2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]., cheha tra l’altro contestato l’omessa pronuncia sulla domanda di manleva cheaveva proposto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e cheriproponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dellasocietà, considerato che nel frattempo era stata dichiarata fallita la societàe la medesima era stata cancellata dal registro delle imprese.Con la sentenza n. 258/2021 la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmenteaccolto il gravame e ha condannato ING Bank n.v. (già [OSCURATO:SOCIETA].)Numero registro generale 24287/2021Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22513/2026Data pubblicazione 30/06/2026al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della minore somma di euro135.163,80, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il giudiced’appello, in via preliminare, ha considerato come già nel giudizio di primogrado, con sentenza del 20 marzo 2012, fosse stato dichiarato il fallimentodella società [OSCURATO:PERSONA], come nel mese di dicembre dello stessoanno la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese e comedalla visura camerale prodotta dall’appellante fosse emerso che almomento della cancellazione l’unico socio fosse [OSCURATO:PERSONA] che,regolarmente citato nel giudizio d’appello, non si era costituito e del qualeha dichiarato la contumacia.3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazioneImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]Ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale INGBank n.v.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte controricorrente/ricorrente incidentale hadepositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma,c.p.c.CONSIDERATO CHEIl Collegio rileva come, preliminarmente all’esame dei quattro motivi delricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale, sia necessarioverificare l’integrità del contraddittorio.Come si è detto, nel giudizio di secondo grado è stato dichiaratocontumace [OSCURATO:PERSONA], unico socio della cancellata società GemIsotermici, convenuta in primo grado e condannata dal Tribunale diTeramo in solido con [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 223.442,03,condanna confermata in secondo grado, ove invece l’obbligata in solidoING Lease è stata condannata al pagamento della minore somma di euro135.163,80.Numero registro generale 24287/2021Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22513/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale non sono stati notificati aPaolo Giorgini, parte necessaria di questo giudizio.Va pertanto integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MLa Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di PaoloGiorgini, in qualità di socio della cancellata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secondacivile, in data 18 giugno 2026.La PresidenteMilena Falaschi