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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28969/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43042/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla violazione dell'art. 522 c.p.p., al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva, alle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla nullità, aspecifico e perché nemmeno dedotto in appello (cfr., atto di appello) e, quanto agli altri, perché, da una parte, 1:Ittor meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43042/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla violazione dell'art. 522 c.p.p., al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva, alle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla nullità, aspecifico e perché nemmeno dedotto in appello (cfr., atto di appello) e, quanto agli altri, perché, da una parte, 1:Ittor meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
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