CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 13115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento pendente nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Lette le conclusioni del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 26 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AGALBATO in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1, cod. pen.2. La parte pubblica, con l'unico motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato alla commissione del reato di cui al capo B) dell'imputazione. Secondo il ricorrente le conversazioni intercettate dimostrerebbero che l'AGALBATO, nonostante fosse stato informato da Antonio MALLARDO che Francesco CIMMINO doveva esser picchiato perché si era comportato da «scostumato» con il boss Michele [OSCURATO:PERSONA], avrebbe immediatamente accettato di accompagnare il MALLARDO dal cugino con conseguente realizzazione di una condotta di tipo concorsuale penalmente rilevante. Le dichiarazioni con le quali l'AGALBATO ha negato di esser a conoscenza delle ragioni che dell'incontro con il CIMMINO sarebbero inverosimili in quanto smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Va, in proposito, sottolineato come le doglianze formulate con il ricorso siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto operata dai giudici del riesame; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza del compendio indiziario ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 4. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, ha escluso il coinvolgimento dell'AGALBATO in considerazione del contenuto della conversazione intercettata in data 26 gennaio 2021 e delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia (vedi pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). In particolare, i giudici del riesame hanno ritenuto, sulla base di tale compendio indiziario, che il ricorrente «nulla sapesse dell'incontro al momento in cui si era visto con il Mallardo» e che, durante il tragitto in auto, l'AGALBATO non sarebbe mai stato messo a conoscenza delle intenzioni estorsive del MALLARDO. Il Tribunale, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, ha, inoltre, ritenuto che tali elementi logico-fattuali desunti dalla conversazione intercettata hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dall'AGALBATO in ordine alla sua inconsapevolezza in ordine ai reali motivi dell'incontro tra il MALLARDO ed il cugino Francesco CIMMINO. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale, si è limitato a prospettare una diversa interpretazione dell'unica intercettazione ambientale posta a fondamento dell'ordinanza genetica, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici del riesame. 5. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata). Nel caso di specie non è stato denunciato alcun travisamento del contenuto dei dialoghi captati, il ricorrente si è limitato a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicché è manifestamente infondata la censura sviluppata dal ricorrente in ordine alla presunta illogicità della motivazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.