Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06570/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6518/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata preso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Sicilia, n. 3560/25/15 depositata il 20 agosto 2015.

Udita la relazione svolta nella udienza del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -la controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha tassato il decreto ingiuntivo n. 997 del 1998, munito di formula esecutiva il 12 ottobre 2010, emesso dal Tribunale di Palermo con il quale veniva ingiunto solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e a quattro fideiussori di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di lire 42.669.120.731 (oggi € 22.036.761,78), oltre interessi al tasso del 3%; -il credito derivava da un contratto di factoring con clausola pro solvendo stipulato il 23 ottobre 1987 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima successivamente incorporata per fusione nella [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA].; -avverso tale decreto venivano proposte distinte opposizioni dalla debitrice principale e dai suoi garanti; -nella pendenza di tali giudizi il credito contenzioso veniva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito di cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].; - il giudizio di oppos izione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva dichiarato estinto, in quanto la società era stata dichiarata fallita e, quindi il decreto ingiuntivo diventava definitivo nei suoi confronti; - le altre opposizioni venivano parzialmente accolte dall a Corte d’Appello di Palermo (sent. n. 439 del 2012), la quale riduceva la pretesa monitoria ad € 5.180.000,00; - nelle more veniva emesso un avviso di liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con il quale le si intimava il pagamento della somma di € 1.117.432,00 per imposta di registro sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo; - la C.T.R., riformando parzialmente la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto l'appello proposto dalla ricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • l’avviso di liquidazione, in quanto semplice atto liquidatorio, non necessita di una particolare motivazione; • non è sostenibile che l’imposta di registro di un decreto ingiuntivo di circa € 22.000.000 possa ritenersi assolta con il versamento di € 250,00, la cui prova, peraltro non è stata fornita; • nelle more del contenzioso la Corte d’appello di Palermo ha liquidato l’imposta di registro riducendola a € 5.180.000,00 e tale rideterminazione fa ora stato nei confronti della pretesa erariale; • risulta emesso un nuovo avviso di accertamento con la corretta quantificazione dell’imposta di registro; - avverso la sentenz a ricorre l'Agenzia delle Finanze, mentre la società controricorrente si costituisce con controricorso proponendo ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 37 e 77 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; si duole che la CTR abbia ritenuto decisivo l’intervento della sentenza della Corte d’Appello di Palermo sopra indicata che ha ridotto l’ammontare del decreto ingiuntivo; in particolare contesta il passaggio in giudicato della predetta sentenza, la quale risulta resa nei confronti dei garanti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, pertanto, trattandosi di atti giudiziari distinti non poteva rilevare nel presente giudizio.

Sotto altro profilo deduce che, ai sensi dell’art. 77 citato, il contribuente che abbia diritto al rimborso lo deve chiedere all’ufficio che ha riscosso l’imposta.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 15 e 54 del d.p.r. n. 131 del 1986 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000.

Contesta la decisione impugnata laddove ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di liquidazione.

Deduce in proposito che nella specie il procedimento di liquidazione richiedeva l’individuazione della base imponibile e, pertanto, era necessaria l’indicazione delle ragioni della pretesa tributaria; trattandosi di decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto chiarire quale somma aveva tassato e perché gli interessi convenzionali fossero imponibili ai fini dell’imposta.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la controricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 e c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Si duole che l’Agenzia delle Entrate solamente con la costituzione in giudizio ha dedotto che l’imposta era stata liquidata solo sugli interessi e che gli interessi dovevano considerarsi moratori e, quindi, esclusi dall’imponibilità IVA e tale contestazione è stata sollevata sin dalla costituzione in primo grado.

Contesta l’assenza di motivazione sul punto della sentenza, la quale ha rinviato semplicemente alla motivazione del giudice del primo grado.

4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la controricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1282 e ss. c.c., 2967 c.c., 15, comma 1, n. 1 del d.p.r. n. 633 del 1972 e 40 del d.p.r. n. 131 del 1986.

Contesta che la sentenza impugnata non ha rilevato come l’Agenzia delle Entrate non abbia affatto dimostrato il presupposto per la tassazione degli interessi liquidati.

Deduce, in particolare, che si trattava di una cessione di credito con la previsione di un interesse convenzionale fino al rimborso.

Tale interesse ha natura corrispettiva, trattandosi di una restituzione di una somma di denaro certa e liquida e, dunque, produttiva di interessi ex lege.

5. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato istanza di sospensione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c.

197. Detta legge ha previsto, all’art. 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2 (dunque per importo pari a quello del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato).

Il comma 195 dell’art. 1, cit., ha quindi previsto che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, entro il 30 giugno 2023; Il comma 197 ha disposto che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.»; Deve, pertanto, essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso ai fini della verifica dell’eventuale definizione agevolata della con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6518/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata preso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Sicilia, n. 3560/25/15 depositata il 20 agosto 2015. Udita la relazione svolta nella udienza del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -la controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha tassato il decreto ingiuntivo n. 997 del 1998, munito di formula esecutiva il 12 ottobre 2010, emesso dal Tribunale di Palermo con il quale veniva ingiunto solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e a quattro fideiussori di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di lire 42.669.120.731 (oggi € 22.036.761,78), oltre interessi al tasso del 3%; -il credito derivava da un contratto di factoring con clausola pro solvendo stipulato il 23 ottobre 1987 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima successivamente incorporata per fusione nella [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA].; -avverso tale decreto venivano proposte distinte opposizioni dalla debitrice principale e dai suoi garanti; -nella pendenza di tali giudizi il credito contenzioso veniva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito di cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].; - il giudizio di oppos izione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva dichiarato estinto, in quanto la società era stata dichiarata fallita e, quindi il decreto ingiuntivo diventava definitivo nei suoi confronti; - le altre opposizioni venivano parzialmente accolte dall a Corte d’Appello di Palermo (sent. n. 439 del 2012), la quale riduceva la pretesa monitoria ad € 5.180.000,00; - nelle more veniva emesso un avviso di liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con il quale le si intimava il pagamento della somma di € 1.117.432,00 per imposta di registro sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo; - la C.T.R., riformando parzialmente la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto l'appello proposto dalla ricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • l’avviso di liquidazione, in quanto semplice atto liquidatorio, non necessita di una particolare motivazione; • non è sostenibile che l’imposta di registro di un decreto ingiuntivo di circa € 22.000.000 possa ritenersi assolta con il versamento di € 250,00, la cui prova, peraltro non è stata fornita; • nelle more del contenzioso la Corte d’appello di Palermo ha liquidato l’imposta di registro riducendola a € 5.180.000,00 e tale rideterminazione fa ora stato nei confronti della pretesa erariale; • risulta emesso un nuovo avviso di accertamento con la corretta quantificazione dell’imposta di registro; - avverso la sentenz a ricorre l'Agenzia delle Finanze, mentre la società controricorrente si costituisce con controricorso proponendo ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 37 e 77 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; si duole che la CTR abbia ritenuto decisivo l’intervento della sentenza della Corte d’Appello di Palermo sopra indicata che ha ridotto l’ammontare del decreto ingiuntivo; in particolare contesta il passaggio in giudicato della predetta sentenza, la quale risulta resa nei confronti dei garanti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, pertanto, trattandosi di atti giudiziari distinti non poteva rilevare nel presente giudizio. Sotto altro profilo deduce che, ai sensi dell’art. 77 citato, il contribuente che abbia diritto al rimborso lo deve chiedere all’ufficio che ha riscosso l’imposta. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 15 e 54 del d.p.r. n. 131 del 1986 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000. Contesta la decisione impugnata laddove ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di liquidazione. Deduce in proposito che nella specie il procedimento di liquidazione richiedeva l’individuazione della base imponibile e, pertanto, era necessaria l’indicazione delle ragioni della pretesa tributaria; trattandosi di decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto chiarire quale somma aveva tassato e perché gli interessi convenzionali fossero imponibili ai fini dell’imposta. 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la controricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 e c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Si duole che l’Agenzia delle Entrate solamente con la costituzione in giudizio ha dedotto che l’imposta era stata liquidata solo sugli interessi e che gli interessi dovevano considerarsi moratori e, quindi, esclusi dall’imponibilità IVA e tale contestazione è stata sollevata sin dalla costituzione in primo grado. Contesta l’assenza di motivazione sul punto della sentenza, la quale ha rinviato semplicemente alla motivazione del giudice del primo grado. 4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la controricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1282 e ss. c.c., 2967 c.c., 15, comma 1, n. 1 del d.p.r. n. 633 del 1972 e 40 del d.p.r. n. 131 del 1986. Contesta che la sentenza impugnata non ha rilevato come l’Agenzia delle Entrate non abbia affatto dimostrato il presupposto per la tassazione degli interessi liquidati. Deduce, in particolare, che si trattava di una cessione di credito con la previsione di un interesse convenzionale fino al rimborso. Tale interesse ha natura corrispettiva, trattandosi di una restituzione di una somma di denaro certa e liquida e, dunque, produttiva di interessi ex lege. 5. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato istanza di sospensione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 197. Detta legge ha previsto, all’art. 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2 (dunque per importo pari a quello del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato). Il comma 195 dell’art. 1, cit., ha quindi previsto che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, entro il 30 giugno 2023; Il comma 197 ha disposto che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.»; Deve, pertanto, essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso ai fini della verifica dell’eventuale definizione agevolata della con
Decreto Cassazione n. 06570/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris