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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1981

Cassazione n. 11227/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41006-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile innanzitutto perché aspecifico, perché pare invocare la concessione stessa delle predette circostanze, che invece erano già state concesse dal giudice di primo grado.

Se il ricorso va letto in relazione al diniego della prevalenza, esso è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto invoca una prevalenza inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 1 1 2 2 7 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4165/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41006/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41006-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile innanzitutto perché aspecifico, perché pare invocare la concessione stessa delle predette circostanze, che invece erano già state concesse dal giudice di primo grado.

Se il ricorso va letto in relazione al diniego della prevalenza, esso è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto invoca una prevalenza inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41006-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile innanzitutto perché aspecifico, perché pare invocare la concessione stessa delle predette circostanze, che invece erano già state concesse dal giudice di primo grado. Se il ricorso va letto in relazione al diniego della prevalenza, esso è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto invoca una prevalenza inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                      1 1 2 2 7 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4165/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 41006/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41006-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile innanzitutto perché aspecifico, perché pare invocare la concessione stessa delle predette circostanze, che invece erano già state concesse dal giudice di primo grado. Se il ricorso va letto in relazione al diniego della prevalenza, esso è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto invoca una prevalenza inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       P.Q.MP.Q.M