CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 7212-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso; -controricorrenti - avverso la SENTENZA N. 175/2016 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, respinto la domanda che gli stessi avevano proposto per l’accertamento della servitù prediale di parcheggio e di Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 passaggio sull’area scoperta esistente tra i caseggiati contrassegnati dai n. 1, 3 e 5 della via Aurelia di Levante nel Comune di Cogoleto. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver affermato che il vincolo pubblicistico sulle aree che ai sensi dell’art. 18 della l. 765/1967 devono essere destinate a parcheggio nelle nuove costruzioni non incide sul potere negoziale delle parti di disporre di tali aree separatamente dalla costruzione e di sottoporle ad un regime diverso da quello delle pertinenze, purché sia rispettato il vincolo di destinazione a parcheggio,e che, nel caso in esame, era stata conservata la destinazione dell’area a parcheggio visto che l’area in questione è utilizzata come tale daiMassoletti, proprietari di unità abitative nello stabile, ha, per quanto ancora rileva, esaminato la domanda con la quale gli attori avevano chiesto di accertare l ’ acquisto per usucapio ne della servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico della porzione antistante il civico n. 3 ed in favore delle unità immobiliare facenti parte del civico n. 5. 1.3. L’appellante, ha osservato la corte, ritiene che “la destinazione ex lege a parcheggio del piano fondi del civico numero 5 renderebbe manifesto l’asservimento dell’area compresa tra ilcancello che si apre sulla via Aurelia e l’edificio medesimo al passaggio non solo delle persone ma anche dei veicoli” e che “in ogni caso tutti gli elementi che compongono la fattispecie concorrono a configurare lo stato dei luoghi in senso favorevole all’esercizio della servitù dovrebbe essere considerati unitariamente dal giudice secondo una visione d’insieme”. 1.4. La corte, sul punto, condividendo la decisione del tribunale, ha osservato che “ la destinazione a parcheggio non costituisce un’opera destinata all’esercizio della servitù”mentre “le altre opere” indicate dall ’ appellante “ non denotano una Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 specifica destinazione del fondo all’esercizio della servitù”, come “il cancellosulla via Aurelia”, che delimita l’accesso alla proprietà Massoletti, “la rampa di accesso al piano fondi del civico numero 5”, che serve a consentire l’accesso alla stessa proprietàe non denota un asservimento del fondo alla proprietà Nardi, né è chiaramente riconoscibile “un percorso destinato specificamente all’accesso”a q uest ’ ultima . 1.5. La valutazione del fatto, del resto, ha aggiunto la corte, non cambia neppure considerando in una visione d’insieme il complesso degli elementi che, secondo l’appellante, dovrebbero concorrere a rivelare l’esistenza del peso derivante dall’esercizio di fatto della servitù, posto che, come già evidenziato dal tribunale, “non è sufficient e a costituire l’apparenza della servitù di passaggio l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo necessario che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e pertanto un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù”. 1.6. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato (lunedì) 20/3/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 1.8. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte, in via preliminare, ritiene che dev’essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti emergendo invece dalla sua lettura che l’atto riporta l ’esposizione dei fatti di causa in modo da consentire l’esatta comprensione delle censure poi articolate.Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 132, comma 2°, n. 3, 112 e 156, comma 2°, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., ha censurato, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha esposto le conclusioni dell’appellante in modo palesemente difforme rispetto a quelle che la stessa aveva formulato nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni e non si è, di conseguenza, pronunciata su tutte le domande che l’appellante aveva proposto. 3.2. L’appellante, infatti, ha proseguito la ricorrente, aveva chiesto, nell’atto d’appello, che la corte, ritenuta la nullità e l’inefficacia delle pattuizioni contenute nell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lì dove hanno previsto un accesso che all’epoca non esisteva, dichiarasse il diritto di servitù di passaggio non solo carrabile ma anche pedonale sugli immobili di proprietà dei Massoletti, per accedere, dal canc ello sulla via Aurelia , alla porzione del piano fondi d e ll ’ edificio al civico n. 5 ed al sovrastante appartamento di sua proprietà. 3.3. La sentenza impugnata, invece, dopo aver evidenziato che l’appellante aveva affermato di aver acquistato per usucapione la servitù di passo pedonale e carrabile in favore delle unità immobiliari di sua proprietà facenti parte del civico n. 5, ha rigettato la domanda sulla base di rilievi che, però, ha osservato laricorrente, attengono esclusivamente al passaggio carrabile e al posto auto assegnato in sede di divisione a [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, pronunciarsi sul passaggio pedonale né sull’accesso all’appartamento della stessa nell’edificio al civico n. 5, né, infine, sulla nullità e/o l’ inefficacia delle pattuizioni contenute nell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 3.4. Il motivo è infondato. L ’ omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità, infatti, solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti ( come nel caso in esame) dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 2237 del 2016). 3.5. La corte d’appello, infatti, ha inequivocamente esaminato la domanda con la quale gli attori avevano chiesto di accertare l’acquisto, per usucapione, della servitù di passo pedonale e carrabile sulla porzione antistante il civico n. 3 ed in favore delle unità immobiliare facenti parte del civico n. 5 rilevando, per un verso, che “la destinazione a parcheggio non costituisce un’opera destinata all’esercizio della servitù” (di passaggio carrabile), al pari delle “altre opere” indicate dall’appellante, che “ non denotano una specifica destinazione del fondo all’esercizio della servitù”invocata ( come “ il cancello sulla via Aurelia”, che delimita l’accesso alla proprietà Massoletti, e “la rampa di accesso al piano fondi del civico numero 5”, che serve a consentire l’accesso a tale proprietà e non denota un asservimento del fondo alla proprietà Nardi), e, per altro verso, che non è chiaramente riconoscibile “un percorso destinato specificamente all’accesso”, così come invocato (e cioè tanto carrabile, quanto pedonale), a quest’ultima. 3.6. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 132, comma 2°, n. 3, 156, comma 2°, c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost., ha censurato, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata nella parte in cui la corte Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 d’appello ha ritenuto l’insussistenza di opere che denotassero la specifica destinazione del fondo all’esercizio della servitù di passaggio invocata dall’appellante senza, tuttavia, motivare il rigetto della domanda proposta da quest’ultima. 3.7. Le affermazioni contenute nella sentenza, infatti, ha osservato la ricorrente, appaiono meramente apodittiche e generiche, tali da non far conoscere l’iterlogico-giuridico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, non avendo, in particolare, dato conto delle fonti da cui ha tratto che il cancello sulla via Aurelia delimita la proprietà Massoletti, anziché l’intera area sulla quale insistono i fabbricati in parte di proprietà Massoletti e in parte di proprietà Nardi, e che la rampa di accesso al piano fondi del civico numero 5 serve a consentire l’accesso alla proprietà Massoletti ma non anche alla proprietà Nardi ubicata nel medesimo piano fondi, e non è chiaramente riconoscibile un percorso destinato specificamente ad accedere a quest’ultima nonostante l’appellante avesse ben precisato gli elementi puntualmente dimostrativi del contrario. 3.8. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza di opere che denotassero la specifica destinazione del fondo all’esercizio della servitù di passaggio invocata dall’appellante senza, tuttavia,considerare che, se, in effetti, l’apparenza della servitù richiede la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, la destinazione delle opere all’esercizio della servitù si desume da tutti i segni fisici ma anche immateriali che, senza identificarsi con le opere stesse, costituiscano, nel contesto in cui si collocano, un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino, com’è Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 accaduto nel caso in esame, dove la destinazione del fondo a parcheggio costituisce non tanto un’opera attraverso la quale si esercita la servitù quanto un elemento che evidenzia le finalità delle opere esistenti sul fondo servente, e cioè il cancello carrabile, il percorso in ghiaia e la rampa di discesa al piano, anche a servizio del fondo dominante. 3.9. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza di opere che denotassero la specifica destinazione del fondo all’esercizio della servitù di passaggio invocata dall’appellante, senza, tuttavia valutare il materiale probatorio acquisito in causa, come le planimetrie, le fotografie, i documenti e gli atti prodotti in giudizio, e dar corso alle prove offerte dalla stessa, come l’interrogatorio formale e le testimonianze delle quale aveva ritualmente chiesto l’ammissione. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato (Cass. n. 6488 del 2011; Cass. n. 25355 del 2017, Cass. n. 11834 del 2021) che il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di un’attività compiuta in via precaria bensì di un preciso onere a carattere stabilee che non è, pertanto, sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo, piuttosto, Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso fine di dare accesso attraverso il preteso fondo servente a l preteso fondo dominante, ossia è necessario unquid pluris, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio dellaservitù. 4.3. Nel caso in esame, la corte d’appello, come visto, ha ritenuto, in fatto, l’insussistenza di tale quid pluris, lì dove, in particolare, ha affermato, per un verso, che “la destinazione a parcheggio non costituisce un’opera destinata all’eserciziodella servitù”, e, per altro verso, che “le altre opere” indicate dall’appellante “non denotano una specifica destinazione del fondo all’esercizio della servitù”, come “il cancello sulla via Aurelia”, che delimita l’accesso alla proprietà Massoletti, “la rampa di accesso al piano fondi del civico numero 5”, che serve a consentire l’accesso a tale proprietà e non denota un asservimento del fondo alla proprietà Nardi, senza, peraltro, che sia chiaramente riconoscibile “ un percorso destinato specificamente all’accesso”a quest’ultima. 4.4. La ricorrente, pertanto, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per censurare l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso la sussistenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio invocata. 4.5. Lavalutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il v izio ( nel caso in esame neppure Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 invocatocome tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). 4.6. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie (effettivamente acquisite in giudizio o, per come desumibili dai relativi capi, invocate dalla parte), di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). 4.7. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.8. La corte d’appello, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio (ed escluso quelle implicitamente ritenute irrilevanti),ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè la sussistenza di una servitù apparente) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che non era emersa la sussistenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio. 4.9. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di una o più circostanze decisive, che fosse emersa(o fosse stata offerta) la prova della sussistenza di segni del tipo necessario ai fini invocati dall’appellante, non si Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che la stessacorte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dalla stessa, in quanto volta, appunto, al riconoscimento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio in favore degli immobili di sua proprietà ed a carico del fondo dei Massoletti. 4.10. Né tale statuizione è censurabile, come invece pretende la ricorrente, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Ed infatti, poiché l’art. 116 c.p.c. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo il suo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione è deducibile in cassazione solo se : a) il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso, oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi (Cass. n. 26965 del 2007; in senso conforme: Cass. n. 20119 del 2009; n. 13960 del 2014; Cass. 11892 del 2016). La violazione dell’art.116 c.p.c. è, dunque, al più idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360n. 4 c.p.c. ma solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normative, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 1606 del 2017). Tale violazione, pertanto, non può essere ravvisata, come invece pretende la ricorrente, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. In tema diricorso per cassa zione, infatti, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo i l suo “ prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 n. 5 cit., ma nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. SU n. 20867 del 2020). 4.11. Nello stesso modo, per dedurre la violazione delparadigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare, come invocato dallaricorrente, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598 del 2016). 4.12. In tema di ricorso per cassazione, in definitiva, una censura relativa alla violazione e alla falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, le prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229 del 2019). 5. Il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato.Ric. 2017n. 7212 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo. 7. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea rimborsare ai controricorrent i le spese di lite, che liquida in €. 4.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, n