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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14155/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Palermo cfa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in composizione monocratica che, con sentenza del 12/07/2023, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, essendosi la Corte di appello limitata a argomentare in maniera esclusivamente apparente, con riferimento al trattamento sanzionatorio.

3. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Palermo cfa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in composizione monocratica che, con sentenza del 12/07/2023, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, essendosi la Corte di appello limitata a argomentare in maniera esclusivamente apparente, con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo