CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 ottobre 1959
Cassazione n. 04191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1933 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1993 avverso il decreto del 07/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Antonietta PICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 luglio 2021, depositato il 27 settembre 2021, la Corte di appello di Perugia rigettava il ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 156, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere la revocazione della decisione, divenuta definitiva, con la quale la Corte di appello di Roma, con decreto n. 13 del 9 aprile 2020, in parziale riforma del decreto del Tribunale, aveva circoscritto agli anni dal 2009 al 2012 il periodo nel quale sussisteva la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto - per quanto qui rileva - aveva confermato la confisca dei beni acquisiti nel suddetto periodo, intestati in parte anche a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], o dei quali questi ultimi avevano l'usufrutto. 2. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore e con il medesimo atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 649 cod. proc. pen., 4, 10, 16, 18, 20, 24 e 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il decreto impugnato ha considerato, ai fini di prevenzione, solo determinati reati fra quelli contestati nei tre procedimenti penali sorti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, quelli commessi fra il 2009 e il 2012 astrattamente incrementativi del loro patrimonio, quali le truffe consumate loro ascritte nel procedimento n. 22148/2012. Tuttavia, per detti reati, successivamente alla pronuncia del decreto del quale si è chiesta la revocazione, vi sono state due sentenze di assoluzione. Con la prima (la n. 1464 del 2020) la Corte di appello di Roma ha assolto gli imputati nel merito, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e dichiarando la insussistenza del fatto per alcuni delitti di truffa, consumata e tentata; con la seconda (la n. 10406 del 2020), il Tribunale di Roma, con pronuncia predibattimentale emessa ex art.129 cod. proc. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la stessa ampia formula liberatoria da tutti i reati di truffa. Alla luce di queste pronunce, l'impianto motivazionale del decreto n. 13 del 2020 è stato sconfessato, essendo venuto meno il blocco di reati che avrebbe consentito la formazione illecita del patrimonio. La Corte di appello di Perugia, invece, ha affermato che dette sentenze non hanno mutato "i termini del problema", così reinterpretando il giudicato, in violazione delle norme sopraindicate, essendo pacifica l'applicabilità dell'art. 649 cod. proc. pen. alle misure di prevenzione: vi è, infatti, "piena corrispondenza tra reati sottesi alla prevenzione (truffe) e sentenze assolutorie", mentre il decreto "prende in esame fattispecie espressamente escluse dal provvedimento revocando (reati di falso) perché non incrementativi del patrimonio".2.2. Mancata acquisizione di prova decisiva richiesta dalla parte, costituita da una perizia contabile, e illogicità della motivazione. La Corte di appello ha ignorato "la documentazione rilevante nonché ulteriori elementi di prova, maturati nel periodo successivo al formarsi del giudicato", fra i quali la relazione della Guardia di finanza sulla provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile confiscato, e la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha annullato l'avviso di accertamento inerente ai redditi non dichiarati di cui al procedimento penale del Tribunale di Roma n. 35371/19. Il decreto impugnato ha poi richiamato, "pur affidandogli un compito meramente integrativo" un presunto reato di appropriazione indebita, commesso nell'anno 2005, che avrebbe arricchito il patrimonio dei proposti di 6.420 euro (procedimento n. 19230/11), nonché reati di truffa e patrocinio infedele (di cui al procedimento n. 13137/13), con un incremento patrimoniale di circa 7.000 euro. 2.3. Con memoria depositata il 30 dicembre 202A la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce della novella di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, che ha introdotto disposizioni "per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". In particolare l'art. 2 stabilisce il "divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili". La pronuncia di condanna da parte del giudice chiamato a decidere in ordine alla responsabilità dell'imputato non può essere sostituita da quello di altro giudice, quale il giudice - come nel caso di specie - che ha disposto la confisca o di quello competente a decidere sulla revocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati perché proposti con motivi infondati. 2. Va premesso che l'art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ha nella sostanza formalizzato in via legislativa il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare v. Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956) per recuperare la funzione dell'istituto della revisione anche nel campo dell'ablazione di prevenzione, valorizzando lo strumento di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956 quale utile veicolo per intervenire ex tunc sulle misure reali affette da invalidità genetica, consentendo la restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale ingiustificatamente subita. Essa costituisce misura straordinaria, che postula, in primo luogo, la sopravvenienza di una prova nuova rispetto a quanto emerso nel corso del procedimento di prevenzione, in mancanza della quale finirebbe per assumere le connotazioni di una impugnazione tardiva. In primo luogo, va evidenziata la manifesta infondatezza dei rilievi svolti nella memoria, già disattesi con la sentenza n. 33156 emessa il 27 ottobre 2020, con la quale la Quinta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibili le impugnazioni del Procuratore generale e degli odierni ricorrenti nel procedimento di prevenzione. Questi ultimi, infatti, avevano già denunciato la violazione della direttiva UE 343/16 sul rafforzamento della presunzione d'innocenza, successivamente recepita dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, e la pronuncia di questa Corte aveva sul punto richiamato la sentenza n. 24 del 2019 con la quale la Corte costituzionale «ha ribadito che le garanzie che, dal punto di vista costituzionale e convenzionale, circondano le misure di prevenzione non sono le stesse che riguardano i reati e le pene. Ha, in tal senso, sottolineato che la necessità di acquisizione, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, di elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto non comporta che le misure in questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale. Imperniate come sono su un giudizio di pericolosità del soggetto, le misure di prevenzione hanno, infatti, una chiara finalità preventiva anziché punitiva, di modo che l'indubbia dimensione afflittiva, che pure le caratterizza, non è che un effetto collaterale della loro essenziale funzione di controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: nulla hanno a che vedere, in sostanza, dal punto di vista teleologico, con la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato. Ha, quindi, dato séguito all'orientamento, espresso dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale le misure di prevenzione non soggiacciano ai principi dettati, in materia di diritto e di processo penale, dagli articoli 25, comma 2, 27, 111, commi 3, 4 e 5, e 112, Cost.». Ne consegue che, secondo il diritto vivente, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 6, n. 36216 del 13/7/2017, Schiraldo, Rv. 271372). 3. Alla luce di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta «il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma - ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale - anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361; Sez. 1, n. 6636, del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364). Avuto specifico riguardo al tema della revocazione, si è coerentemente affermato che essa non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione del proposto, con sentenza definitiva, da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225; Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Husovic, Rv. 275778; Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244). La Corte di appello di Perugia si è attenuta a questo principio e ha correttamente ritenuto che i fatti accertati con le due sentenze penali definitive, emesse nell'ambito del procedimento n. 22148/2012 (definito "fulcro centrale del giudizio di pericolosità", avente "ad oggetto decine di imputazioni relative a reati di associazione per delinquere, truffe, falsi ai danni dell'INPS e dello Stato"), non abbiano affatto escluso «in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca», come invece richiesto dall'art. 28, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Con la sentenza del 4 febbraio 2020, infatti, la Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto l'impugnazione della difesa, proposta contro la sentenza emessa ex art. 425 cod. proc. pen., con la quale il G.u.p. aveva rilevato la prescrizione in relazione a quattordici reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decisione riformata in parte dalla Corte territoriale, che per metà delle imputazioni soltanto ha assolto gli imputati con formula ampiamente liberatoria. Per la maggior parte delle condotte integranti i reati di associazione per delinquere, falso, truffa consumata e tentata, contestati in ben 147 capi d'imputazione, il G.u.p. aveva emesso decreto ex art. 429 cod. proc. pen. avanti il Tribunale, che con sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. ha assolto i due imputati per le 41 imputazioni di truffa per insussistenza del fatto, proseguendo il processo per tutti gli altri reati. Il decreto impugnato ha ben rimarcato - come osservato anche dal Procuratore generale - che detta pronuncia è conseguita non già ad una diversa valutazione dei fatti come accertati in sede cautelare bensì alla risoluzione di una questione di puro diritto in tema di truffa processuale, avendo il Tribunale aderito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale. Poiché il citato articolo 28 evoca non l'esito assolutorio del giudizio penale bensì l'accertamento di fatti che escludano in modo assoluto i presupposti della confisca, erroneamente i ricorrenti hanno inteso far discendere automaticamente dall'assoluzione una presunta e inesistente reinterpretazione del giudicato. L'assoluzione per le truffe, fondata esclusivamente sulla ricordata valutazione di natura squisitamente giuridica, non contrasta in alcun modo con la ricostruzione dei fatti ampiamente esaminata dalla Corte di appello nel giudizio di prevenzione, al pari dell'assoluzione per soli sette episodi di truffa, in precedenza ricordata. Il primo motivo di ricorso, pertanto, non è fondato. 4. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, innanzitutto là dove si è lamentata la mancata acquisizione di una prova decisiva richiesta dalla parte (perizia contabile), in relazione al disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto - come da ultimo ricordato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione) - il motivo previsto da tale disposizione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «è considerato proponibile soltanto per il processo di cognizione a rito dibattimentale, non anche per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio e che sono regolati da differenti disposizioni con riferimento all'attività istruttoria (Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita; Sez. 1, n. 49180 del 6/07/2016, Barberio ed altro, rv. 268652; sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, rv. 242887; Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008, Greco, rv. 241309; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008, Locci, rv. 242148)». Inoltre, anche a prescindere da ogni altra considerazione in punto di novità e concludenza della prova dedotta, sono prive di ogni rilievo le considerazioni inerenti ai reati di infedele patrocinio e truffa, avente ad oggetto la somma di circa 7.000 euro, e di appropriazione indebita di 6.420 euro (contestati nei procedimenti penali iscritti rispettivamente ai nn. 10137/2021 e 19230/2011 del R.G.N.R.), trattandosi - come osservato nel decreto impugnato - di "somme di denaro modeste, pari a poche migliaia di euro, di per sé sole inidonee a produrre il rilevantissimo profitto illecito necessario all'acquisto dell'appartamento di via Tacito e ad operare gli investimenti delle somme oggetto di confisca", in presenza, invece, "delle reiterate condotte appropriative contestate nel procedimento n. 22148/2012". La difesa, ancora, ha richiamato la deposizione resa in dibattimento da un teste della Guardia di Finanza, il quale avrebbe confermato che parte della provvista per l'acquisto del suddetto immobile si era formata prima del 2009, quindi in epoca precedente al periodo per il quale la Corte di appello di Roma aveva ritenuto sussistere la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche questa deduzione non ha pregio, in quanto intesa a contestare un profilo già esaminato nel giudizio di prevenzione, con richiamo di una circostanza ritenuta irrilevante nella sentenza emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte («Le doglianze, che eccepiscono la mancata considerazione di quelle allegazioni [...] asseritamente idonee a dimostrare l'inesistenza del nesso necessario tra i profitti illeciti, conseguiti dai proposti tra il 2009 e il 2013, e gli acquisti, effettuati tra il 2011 e il 2015, non colgono la ratio decidendi della motivazione rassegnata sul punto dalla Corte di appello capitolina: ossia che le dette provviste, quand'anche documentate e riferibili agli anni precedenti, non potevano essere prese in considerazione ai fini della giustificazione della legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni confiscati perché non di origine lecita, in quanto frutto di evasione fiscale, come spiegato al punto 3.3. della presente motivazione)». Infine, non risulta affatto pertinente neppure il riferimento alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 16820/23/19, non definitiva, con la quale è stata semplicemente dichiarata la cessazione della materia del contendere per "rottamazione" di molte cartelle esattoriali, essendosi poi rilevato un difetto di notificazione per altre. Detto annullamento non esclude che evasione fiscale vi fu, come ritenuto dalla Corte di appello di Roma nel procedimento di prevenzione, con statuizione ritenuta incensurabile dalla Quinta Sezione di questa Corte nella citata sentenza.Peraltro, l'oggetto della pronuncia del giudice tributario - secondo la difesa - sarebbe un "avviso di accertamento con il quale l'Erario aveva richiamato a tassazione gli elementi di reddito identificati dal decreto nel preteso procedimento penale Trib. Roma RGNR 35371/19" (pag. 14), quando invero, nella richiesta presentata alla Corte di appello di Perugia, si affermava che dagli avvisi di accertamento annullati era sorto il procedimento penale per "dichiarazione infedele" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 15): non è affatto chiaro, dunque, neppure il nesso fra i fatti esaminati nel giudizio di prevenzione e l'accertamento tributario, oggetto della sentenza non definitiva emessa dalla C.T.P. di Roma il 28 ottobre 2019, depositata il 28 novembre 2019. Va altresì evidenziato che detta decisione fu depositata quasi due mesi prima della emissione, in data 23 gennaio 2020, da parte della Corte di appello di Roma, del decreto n. 13 del 2020, del quale è stata chiesta la revocazione. Risulta necessario ribadire, allora, che «la prova nuova, rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento» (così Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; in senso conforme cfr., sempre da ultimo, Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021, Bellinvia, Rv. 281803; Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800; Sez. 6, n. 2190 del 28/10/2020, dep. 2021, Notaro, Rv. 281143; Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, Morgante, Rv. 279809). 5. Al rigetto delle impugnazioni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes