CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 44826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Vercelli, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., con circostanze attenuanti ritenute equivalenti alla recidiva contestata, perché teneva un comportamento oltraggioso nell'opporre resistenza al compimento di un atto di ufficio di un agente della Polizia penitenziaria. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a mezzo del suo difensore: 2.1 Con il primo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità per il delitto previsto dall'art. 341-bis cod. pen., in quanto l'offesa verbale sarebbe stata posta in essere alla sola presenza di agenti di Polizia penitenziaria e non anche di altri detenuti. 2.2 Con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, poiché non è stato valutato il particolare contesto in cui si è perfezionato il reato, trattandosi di una condotta meramente occasionale legata alla manifestazione di un disagio del detenuto, privato di una mezza compressa di psicofarmaco. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo risulta reiterativo e manifestamente infondato. Il ricorrente censura la motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo B), in quanto l'asserita presenza di altri detenuti contrasta con la sentenza di primo grado, non essendo riscontrabile in atti. Secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo Sez. 6, sent. n. 6604 del 18.01.2022, Pagliari, Rv. 282999 — 01), ai fini della configurazione del reato di oltraggio al pubblico ufficiale, è necessaria la presenza di almeno due persone. Occorre, tuttavia, che queste ultime siano rappresentate da persone diverse dagli appartenenti alla pubblica amministrazione che stiano svolgendo le funzioni in riferimento alle quali l'oltraggio sia commesso, in quanto, diversamente, trattandosi di soggetti qualificati, verrebbe a mancare quel connotato di pubblicità dell'offesa richiesta dalla norma che impone una lesione non solo all'onore del pubblico ufficiale, ma soprattutto alla reputazione e all'autorevolezza della pubblica amministrazione. Qualora, invece, il fatto sia commesso alla presenza di pubblici ufficiali che però non siano in quel determinato contesto per lo stesso motivo d'ufficio, allora si tratterà di persone esterne, integrandosi in tal modo il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen. 1.1 Dopo aver richiamato la motivazione del giudice di prime cure e sottolineato la necessità di una lettura congiunta delle due pronunce, la Corte di appello di Torino ha confermato la sussistenza di un riscontro in atti del requisito della presenza di soggetti non qualificati, perché gli altri agenti non stavano partecipando all'attività del destinatario dell'oltraggio, richiamando la relazione di servizio. A Dalla lettura di quest'ultima, invero, emerge la presenza di due momenti distinti. In un primo momento, all'interno della cella del Cozzolino, aveva luogo la reazione del ricorrente tesa ad impedire il compimento dell'atto di ufficio dell'Agente di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, riuscito il pubblico ufficiale ad allontanarsi dalla sezione, l'imputato pronunciava frasi oltraggiose, dunque in un luogo aperto al pubblico nel quale erano accorsi numerosi detenuti. Ciò posto, il giudice di secondo grado non è incorso nel vizio censurato, avendo pienamente dimostrato che la presenza di più persone risulti dagli atti e non sussista alcun elemento di segno contrario tale da supportare la prospettazione del ricorrente. 2. Il secondo motivo è da ritenere anch'esso manifestamente infondato. Il ricorrente deduce l'insufficiente motivazione a sostegno della riconosciuta recidiva. Non risulta condivisibile tale censura a fronte della motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, in quanto rileva quali indicatori di gravità del fatto la sussistenza di numerose sentenze di condanna, precedenti anche specifici ed il contesto in cui i reati furono commessi. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa del ricorrente, al pagamento di una somma, determinata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de