CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 dicembre 2024
Cassazione n. 09747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2396-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 112/2022; [OSCURATO:PERSONA] per giusta causa R.G.N.2396/2023 Cron. Rep. Ud.18/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 620/2021 che pure aveva rigettato il suo ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] BG-LC-SO), con cui il lavoratore aveva chiesto: di accertare la natura ritorsiva o, in subordine, l’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa con comunicazione del 5.10.2020, con condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno; nonché di accertare l’illegittimità della revoca della qualifica di dirigente disposta da [OSCURATO:PERSONA] con comunicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. L’intimata ha resistito con controricorso. CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale uno dei difensori della controricorrente ha depositato telematicamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il direttore generale dell’azienda controricorrente dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è altresì sottoscritto dai rispettivi difensori. 2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; 3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del