CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 24528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29513/2017R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] GMBH, rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo– sezione staccata di Pescara n. 391 / 0 6 / 20 1 7 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–diniego di rimborso credito IVA -La CTP di Pescara accoglieva i l ricors o propost o da lla società estera [OSCURATO:PERSONA] GMBH contro il diniego parziale al rimborso IVA relativo all’anno 2007, richiesto con istanza presentata in data 11.06.2008,ai sensi dell’art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Comm issione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, rilevando che: - il diniego di rimborso riguardava prestazioni di servizi , rese alla Sysmex da società italiane , che, secondo l’Amministrazione finanziaria riguardavano consulenze tecniche (valutazioni di perfomance e analisi di mercato) , escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito territoriale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile ratione temporis), per cui l’IVAnon era rimborsabile, in quanto erroneamente addebitata in fattura; - dette prestazioni, invece, dovevano essere considerate “servizi scientifici”, in quanto connesse e strumentali all’applicazione tecnica di scoperte scientifiche, differenziandosi dalle mere consulenze tecniche che, invece, riguardavano solo la produzione di un giudizio o parere; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -la [OSCURATO:PERSONA] GMBH resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alla riconducibilità delle prestazioni fatturate nell’ambito delle prestazioni scientifiche, piuttosto che in quelle relative alleconsulenze tecniche;-il motivo è infondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esau risce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi l a sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); -la sentenza impugnata ha indicato in maniera concisa, ma esaustiva gli elementi dai quali la CTR ha tratto il proprio convincimento, in ordine alla qualificazione delle prestazioni fatturate come “scientifiche” e non come mere prestazioni di consulenza tecnica, in quantoriguardavano attività di ricerca e sperimentazione in ordine a prodotti da immettere sul mercato (“la tesi prospettata dalla contribuente a parere della commissione è da ritenere condivisibile, atteso che lo studio su reagenti ed alcune proteine fornite dalla Sclavo risultano compatibili con la strumentazione Vital”…“Con riferimenti posti in essere per ottenere la brevettabilità dei nuovi beni, si ritiene che gli stessi, in quanto finalizzate all’applicazione tecnica delle scoperte scientifiche per una concreta realizzazione industriale, possono ricomprendersi all’interno dell’attività di ricerca sviluppo principale quale attività connessa e strumentale ad essa. L’attività di ricerca e sviluppo ha, infatti, come finalità economica la realizzazione di nuovi beni, per la quale riveste un’importanza decisiva l’ottenimento dei brevetti necessari per la loro commercializzazione”), per cui si deve ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale"; -il motivo, peraltro, risulta anche inammissibile, laddove la ricorrente tenta di rimettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in particolare quello relativo alla valutazione delle prove, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente legittimata a presentare la richiesta il rimborso dell’IVA indebitamente versata la società destinataria della prestazione, mentre legittimato era esclusivamente il prestatore, potendo la destinataria esercitare solo un’azione civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del prestatore; -anche questo motivo è infondato; - il diritto al rimborso dell’IVA è riconosciuto alla società controricorrente, al fine di recuperare l’IVA pagata sui servizi acquistati,dall'art. 38-ter del d.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non identificatoe privo di un rappresentante in Italia; - in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] GMBH delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €