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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34407/2026

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rocuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1981 avverso la sentenza de116/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 336 cod. pen. contestatogli per le minacce nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni descritte nella imputazione.

Il Tribunale ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non abbia integrato il reato contestatogli perché non risulta che le minacce siano state espresse per costringerli a compiere atti contrarDm doveri o a compiere o omettere atti di ufficio o comunque per influire sulle loro attività (artt, 336, commi primo e 1secondo, cod. pen.), sicché «la condotta dell'imputato non ha influito minimamente sull'attività d'ufficio compiuta dai militari».

2. Nel ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge.

Si rileva, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] minacciò i Carabinieri con plurime frasi dal contenuto intimidatorio quando essi, dopo averlo condotto in caserma, stavano redigendo un verbale di sequestro amministrativo del suo veicolo per violazione del codice della strada e, nell'occasione, usò l'espressione «mi dovete lasciare andare (..) non vi preoccupate che poi ci vedremo (...) non vi preoccupate fate quello che dovete fare che dopo ci penso io». [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento.

Ne deriva che se l'agente agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo (Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Rv. 229162; Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434).

Invece, non integra il delitto ex art. 336 cod. pen. la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376).

2. Nel caso in esame l'espressione «mi dovete lasciare andare (..) non vi preoccupate che poi ci vedremo (...) non vi preoccupate fate quello che dovete fare che dopo ci penso io» ha il contenuto di una prospettazione generica non univocamente riconducibile alla minaccia di un danno ingiusto (perché potrebbe connettersi al proposito, per esempio, di una iniziativa legale) e, comunque, non immediatamente rivolta a impedire il compimento della attività dei pubblici ufficiali ai quali [OSCURATO:PERSONA] si rivolse.

Pertanto, il ricorso è inammissibile. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1981 avverso la sentenza de116/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 336 cod. pen. contestatogli per le minacce nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni descritte nella imputazione. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non abbia integrato il reato contestatogli perché non risulta che le minacce siano state espresse per costringerli a compiere atti contrarDm doveri o a compiere o omettere atti di ufficio o comunque per influire sulle loro attività (artt, 336, commi primo e 1secondo, cod. pen.), sicché «la condotta dell'imputato non ha influito minimamente sull'attività d'ufficio compiuta dai militari». 2. Nel ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge. Si rileva, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] minacciò i Carabinieri con plurime frasi dal contenuto intimidatorio quando essi, dopo averlo condotto in caserma, stavano redigendo un verbale di sequestro amministrativo del suo veicolo per violazione del codice della strada e, nell'occasione, usò l'espressione «mi dovete lasciare andare (..) non vi preoccupate che poi ci vedremo (...) non vi preoccupate fate quello che dovete fare che dopo ci penso io». [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento. Ne deriva che se l'agente agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo (Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Rv. 229162; Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434). Invece, non integra il delitto ex art. 336 cod. pen. la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376). 2. Nel caso in esame l'espressione «mi dovete lasciare andare (..) non vi preoccupate che poi ci vedremo (...) non vi preoccupate fate quello che dovete fare che dopo ci penso io» ha il contenuto di una prospettazione generica non univocamente riconducibile alla minaccia di un danno ingiusto (perché potrebbe connettersi al proposito, per esempio, di una iniziativa legale) e, comunque, non immediatamente rivolta a impedire il compimento della attività dei pubblici ufficiali ai quali [OSCURATO:PERSONA] si rivolse. Pertanto, il ricorso è inammissibile. 2 P.Q.M
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