CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: FRII0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FRII0 [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di detenzione di sostanza stupefacente di varia tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Crotone; rilevato che la difesa ha dedotto vizio della motivazione, ritenuta eccessivamente breve, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al "mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis n. 4 cod. pen." e alla conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, sui motivi dedotti, nell'arco di tre pagine di sentenza (sicchè risulta incomprensibile il riferimento alle "17 righe", contenuto nel motivo di ricorso); ritenuto inoltre che, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, il ricorrente risulta aver dedotto la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e non delle attenuanti generiche, peraltro già concesse in primo grado (laddove invece la motivazione della Corte territoriale circa la non concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, motivata con la totale insussistenza dei relativi presupposti, non risulta essere stata oggetto di confutazione alcuna); ritenuto, per completezza, di dover precisare che i richiami giurisprudenziali relativi al comma 5 dell'art. 73, contenuti nell'ultima parte del ricorso, non danno luogo ad un autonomo motivo, fermo restando che la Corte d'Appello, con motivazione tutt'altro che illogica, ha escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve alla luce della diversa tipologia, del dato ponderale e soprattutto della detenzione in costanza di applicazione degli arresti domiciliari per fatto della stessa specie (pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea la capacità del ricorrente di muoversi "con destrezza, abilità e sfrontatezza nel mondo del narcotraffico", nonostante la sottopozione a misura detentiva in altro analogo procedimento a suo carico); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.Ml 6 2026 li Fur,__ Aii its 1..r.- , Sarttis