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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41810/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a suo carico; avverso la sentenza del 20/10/2021 della corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza del 10 luglio 2019 del Tribunale di tempio Pausania.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo un t unico motivo di impugnazione.

3. Deduce che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'appello, perché a fronte di sentenza del Gup del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., per intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi a) b) e c), avrebbe ritenuto erroneamente non rispettato il termine di impugnazione di 15 giorni piuttosto che quello di 45 giorni, da considerare a fronte della ritenuta particolare complessità della sentenza, in ordine alla quale era stato indicato in dispositivo il termine di deposito più lungo ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen.

Tale ultimo termine di impugnazione si imporrebbe in ragione di una lettura della disciplina ex art. 585 cod. proc. pen. costituzionalmente orientata, a tutela del diritto di difesa, a fronte del termine lungo di deposito giustificato dalla particolare complessità della stesura della motivazione.

In via subordinata, si richiede altresì l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. per la riammissione in termini per l'impugnazione.

Si censura altresì la mancata valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

Ed in via ulteriormente subordinata si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento al termine di impugnazione di cui agli artt. 424 e 585 cod. proc. pen. per contrasto della norma vivente, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione, con gli artt. 3, 24 e 111 cost.

Con sospensione del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 31312 del 26/06/2002 Rv. 222044 - 01), la Corte Costituzionale, con decisione n. 206 del 1997 ha precisato, in primo luogo, che l'art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza dei termini per l'impugnazione non delle sole sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice, dando attuazione alla direttiva 83 della legge delega, con la quale il legislatore delegato era tenuto a prevedere "la decorrenza dei termini per la dichiarazione d'impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace", con "determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione".

Da qui una differenziazione che ha riguardo sia i termini per impugnare sia la loro decorrenza.

Per le sentenze emesse a seguito di dibattimento l'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. prevede termini per impugnare diversi a seconda che il giudice abbia redatto immediatamente la parte motiva del provvedimento, dandone lettura in udienza subito dopo aver letto il dispositivo (artt. 544, comma 1, 545, 548, comma 1, prima parte cod. proc. pen.), ovvero si sia avvalso dei più lunghi termini per il deposito (art. 544, commi 2,3 e 3-bis, seconda parte cod. proc. pen.).

L'articolo 128 cod. proc. pen. dispone relativamente ai provvedimenti in camera di consiglio, con esclusione di quelli pronunciati nell'udienza preliminare e nel dibattimento, prevedendo che essi vengano depositati entro il termine di cinque giorni dalla deliberazione e che ove si tratti di provvedimenti impugnabili venga effettuata la comunicazione al p.m. e la notificazione alle parti dell'avviso di deposito, contenente l'indicazione del dispositivo.

L'art. 424 cod. proc. pen., qui di peculiare interesse, per i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza preliminare consente, invece, al giudice, di scegliere tra la redazione immediata della motivazione e quella differita entro il termine di trenta giorni, senza consentirgli però di fissare un più lungo termine e senza che peraltro tale scelta sia espressamente ricondotta a particolari profili di complessità come invece espressamente contemplato per le decisioni dibattimentali ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen.

Rispetto a tale scelta il termine per impugnare è sempre, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., di 15 giorni - quale regola generale questa volta dettata per i provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio -.

E' stato infine precisato che lo specifico maggior termine di deposito stabilito per i provvedimento emessi ex art. 424 cod. proc. pen. si spiega a fronte della considerazione, in via generale, di un apprezzamento del merito affidato al Gup ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti" (Sez.

U, Sentenza n. 31312 del 26/06/2002 Rv. 222044 - 01 cit.). 2.Dunque, da una parte è condivisibile la ricostruzione giuridica suindicata, nel senso che l'art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza dei termini per l'impugnazione non delle sole sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice, per cui nel caso in esame, per le sentenze del gup tale termine - ex art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. - è comunque pari a 15 giorni; dall'altra, la tesi del ricorrente, che riconduce il termine di deposito di 30 giorni scelto in concreto dal Gup, nel caso in parola, ad una "particolare complessità " della motivazione ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen. così da ricollegare anche per la sentenza di non luogo a procedere appellata il maggior termine impugnatorio di 45 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., appare un'operazione assertiva, posto che non è supportata da una specifica disposizione dettata per le decisioni in camera di consiglio quale quella in esame, nè la predetta scelta del Gup trova alcuna ufficiale espressa spiegazione in tal senso, dovendosi quindi solo ritenere che tale giudice abbia inteso semplicemente avvalersi di una facoltà di legge, che potrebbe essere ricondotta a molteplici ragioni.

Tanto più che si tratta, in concreto, di una decisione che non lascia trasparire giudizi di particolare complessità ove si consideri, da una parte, che con essa è stato dichiarato non doversi procedere, con diverse formule, in ordine ai capi contestati e, dall'altra, che secondo il ricorrente emergeva addirittura la prova - evidente - della insussistenza dei fatti per i capi a) b) e c); cosicchè la scelta del giudice adottata ex art. 129 comma 1 cod. proc. pen. sarebbe mero frutto di un errore a fronte di un chiarissimo quadro probatorio, quindi privo in sé di complessità. 3.Né del resto nel caso concreto il ricorrente ha rappresentato un effettivo e specifico vulnus difensivo per l'intervenuta impossibilità di presentare l'appello nel termine di 15 giorni, come emerge del resto dalla proposizione di un atto di appello in cui si è illustrata la legittimità dei titoli edilizi e rivendicato la sussistenza di plurime decisioni in fase cautelare favorevoli all'imputato, tanto da rappresentare l'evidenza della insussistenza dei reati di cui ai capi a), b) e c) contestati con violazione dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. come pure ribadito in questa sede.

4. Pertanto non vi sono ragioni per discostarsi dalle indicazioni già fornite dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte; né, riguardo alla prospettata questione di illegittimità costituzionale emerge, non solo una questione rilevante (per quanto sopra detto circa l'assenza di un concreto e specifico vulnus difensivo) ma neppure una questione non manifestamente infondata, a fronte di una fattispecie, quale quella della sentenza del Gup assunta in camera di consiglio, che, per quanto sinora osservato, non appare comparabile con quelle, distinte, delle sentenze dibattimentali, come già considerato - ragionevolmente - dal legislatore, attraverso le specifiche previsioni, ex artt. 585 comma 1 lett. a) e 424 comma 2 cod. proc. pen., dettate in ordine alla distinta e peculiare tipologia di decisione in esame.

5. Quanto alla richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. è inammissibile stante la genericità e siccome la stessa ai sensi del predetto articolo avrebbe dovuto essere depositata, scaduti i termini, tempestivamente, dinnanzi al giudice dell'impugnazione cui si fa riferimento.

6. A fronte della inammissibilità dell'atto di appello la questione relativa alla richiesta di rinvio appare irrilevante.7.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a suo carico; avverso la sentenza del 20/10/2021 della corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza del 10 luglio 2019 del Tribunale di tempio Pausania. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo un t unico motivo di impugnazione. 3. Deduce che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'appello, perché a fronte di sentenza del Gup del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., per intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi a) b) e c), avrebbe ritenuto erroneamente non rispettato il termine di impugnazione di 15 giorni piuttosto che quello di 45 giorni, da considerare a fronte della ritenuta particolare complessità della sentenza, in ordine alla quale era stato indicato in dispositivo il termine di deposito più lungo ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. Tale ultimo termine di impugnazione si imporrebbe in ragione di una lettura della disciplina ex art. 585 cod. proc. pen. costituzionalmente orientata, a tutela del diritto di difesa, a fronte del termine lungo di deposito giustificato dalla particolare complessità della stesura della motivazione. In via subordinata, si richiede altresì l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. per la riammissione in termini per l'impugnazione. Si censura altresì la mancata valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento. Ed in via ulteriormente subordinata si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento al termine di impugnazione di cui agli artt. 424 e 585 cod. proc. pen. per contrasto della norma vivente, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione, con gli artt. 3, 24 e 111 cost. Con sospensione del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 31312 del 26/06/2002 Rv. 222044 - 01), la Corte Costituzionale, con decisione n. 206 del 1997 ha precisato, in primo luogo, che l'art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza dei termini per l'impugnazione non delle sole sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice, dando attuazione alla direttiva 83 della legge delega, con la quale il legislatore delegato era tenuto a prevedere "la decorrenza dei termini per la dichiarazione d'impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace", con "determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione". Da qui una differenziazione che ha riguardo sia i termini per impugnare sia la loro decorrenza. Per le sentenze emesse a seguito di dibattimento l'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. prevede termini per impugnare diversi a seconda che il giudice abbia redatto immediatamente la parte motiva del provvedimento, dandone lettura in udienza subito dopo aver letto il dispositivo (artt. 544, comma 1, 545, 548, comma 1, prima parte cod. proc. pen.), ovvero si sia avvalso dei più lunghi termini per il deposito (art. 544, commi 2,3 e 3-bis, seconda parte cod. proc. pen.). L'articolo 128 cod. proc. pen. dispone relativamente ai provvedimenti in camera di consiglio, con esclusione di quelli pronunciati nell'udienza preliminare e nel dibattimento, prevedendo che essi vengano depositati entro il termine di cinque giorni dalla deliberazione e che ove si tratti di provvedimenti impugnabili venga effettuata la comunicazione al p.m. e la notificazione alle parti dell'avviso di deposito, contenente l'indicazione del dispositivo. L'art. 424 cod. proc. pen., qui di peculiare interesse, per i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza preliminare consente, invece, al giudice, di scegliere tra la redazione immediata della motivazione e quella differita entro il termine di trenta giorni, senza consentirgli però di fissare un più lungo termine e senza che peraltro tale scelta sia espressamente ricondotta a particolari profili di complessità come invece espressamente contemplato per le decisioni dibattimentali ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. Rispetto a tale scelta il termine per impugnare è sempre, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., di 15 giorni - quale regola generale questa volta dettata per i provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio -. E' stato infine precisato che lo specifico maggior termine di deposito stabilito per i provvedimento emessi ex art. 424 cod. proc. pen. si spiega a fronte della considerazione, in via generale, di un apprezzamento del merito affidato al Gup ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti" (Sez. U, Sentenza n. 31312 del 26/06/2002 Rv. 222044 - 01 cit.). 2.Dunque, da una parte è condivisibile la ricostruzione giuridica suindicata, nel senso che l'art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza dei termini per l'impugnazione non delle sole sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice, per cui nel caso in esame, per le sentenze del gup tale termine - ex art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. - è comunque pari a 15 giorni; dall'altra, la tesi del ricorrente, che riconduce il termine di deposito di 30 giorni scelto in concreto dal Gup, nel caso in parola, ad una "particolare complessità " della motivazione ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen. così da ricollegare anche per la sentenza di non luogo a procedere appellata il maggior termine impugnatorio di 45 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., appare un'operazione assertiva, posto che non è supportata da una specifica disposizione dettata per le decisioni in camera di consiglio quale quella in esame, nè la predetta scelta del Gup trova alcuna ufficiale espressa spiegazione in tal senso, dovendosi quindi solo ritenere che tale giudice abbia inteso semplicemente avvalersi di una facoltà di legge, che potrebbe essere ricondotta a molteplici ragioni. Tanto più che si tratta, in concreto, di una decisione che non lascia trasparire giudizi di particolare complessità ove si consideri, da una parte, che con essa è stato dichiarato non doversi procedere, con diverse formule, in ordine ai capi contestati e, dall'altra, che secondo il ricorrente emergeva addirittura la prova - evidente - della insussistenza dei fatti per i capi a) b) e c); cosicchè la scelta del giudice adottata ex art. 129 comma 1 cod. proc. pen. sarebbe mero frutto di un errore a fronte di un chiarissimo quadro probatorio, quindi privo in sé di complessità. 3.Né del resto nel caso concreto il ricorrente ha rappresentato un effettivo e specifico vulnus difensivo per l'intervenuta impossibilità di presentare l'appello nel termine di 15 giorni, come emerge del resto dalla proposizione di un atto di appello in cui si è illustrata la legittimità dei titoli edilizi e rivendicato la sussistenza di plurime decisioni in fase cautelare favorevoli all'imputato, tanto da rappresentare l'evidenza della insussistenza dei reati di cui ai capi a), b) e c) contestati con violazione dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. come pure ribadito in questa sede. 4. Pertanto non vi sono ragioni per discostarsi dalle indicazioni già fornite dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte; né, riguardo alla prospettata questione di illegittimità costituzionale emerge, non solo una questione rilevante (per quanto sopra detto circa l'assenza di un concreto e specifico vulnus difensivo) ma neppure una questione non manifestamente infondata, a fronte di una fattispecie, quale quella della sentenza del Gup assunta in camera di consiglio, che, per quanto sinora osservato, non appare comparabile con quelle, distinte, delle sentenze dibattimentali, come già considerato - ragionevolmente - dal legislatore, attraverso le specifiche previsioni, ex artt. 585 comma 1 lett. a) e 424 comma 2 cod. proc. pen., dettate in ordine alla distinta e peculiare tipologia di decisione in esame. 5. Quanto alla richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. è inammissibile stante la genericità e siccome la stessa ai sensi del predetto articolo avrebbe dovuto essere depositata, scaduti i termini, tempestivamente, dinnanzi al giudice dell'impugnazione cui si fa riferimento. 6. A fronte della inammissibilità dell'atto di appello la questione relativa alla richiesta di rinvio appare irrilevante.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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