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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 40344/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Alessandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di Milano visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame delle misure personali cautelari, in accoglimento dell'appello del P.M. avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano in data 30/03/2021, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e di falso di cui ai capi A) e B) della incolpazione provvisoria.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'indagato articolando un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 274, comma 1 lett.

C cod. proc. pen.) con riferimento alle esigenze cautelari e, in particolare, al requisito della attualità del pericolo di recidiva, trattandosi di condotta risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in mancanza quindi della concreta ed elevata possibilità che si presenti nuovamente l'occasione per delinquere; in ogni caso, non si giustificava la permanenza in carcere dell'indagato e l'affermazione apodittica di inidoneità della misura degli arresti domiciliari con l'ausilio di strumenti elettronici.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Il tribunale (pag. 8 del provvedimento impugnato) ha infatti evidenziato, con motivazione coerente e conforme ai criteri di legge, che la concretezza ed intensità del pericolo di recidiva si evince dai significativi precedenti penali - analiticamente riportati, commessi anche dopo aver espiato lunghi periodi di detenzione - e dai contatti con ambiente criminali, desumibili dalle modalità della (recente) condotta delittuosa.

4. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va altresì equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. Cass. sez. 2 - sent. n. 5054 del 24/11/2020 - dep. 09/02/2021 - Rv. 280566, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva ravvisato l'attualità delle esigenze cautelari nei plurimi precedenti gravi e specifici).

5. Il tribunale si è attenuto a tali criteri, sottolineando in particolare - come evidenziato - i gravi e numerosi precedenti penali, i contatti con ambienti malavitosi, le pregresse espiazioni di pena prive di funzione deterrente, ravvisando nella misura cautelare inframuraria l'unica idonea a garantire le esigenze di tutela della collettività.

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti dei cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente !Mogi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Alessandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di Milano visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame delle misure personali cautelari, in accoglimento dell'appello del P.M. avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano in data 30/03/2021, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e di falso di cui ai capi A) e B) della incolpazione provvisoria. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'indagato articolando un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 274, comma 1 lett. C cod. proc. pen.) con riferimento alle esigenze cautelari e, in particolare, al requisito della attualità del pericolo di recidiva, trattandosi di condotta risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in mancanza quindi della concreta ed elevata possibilità che si presenti nuovamente l'occasione per delinquere; in ogni caso, non si giustificava la permanenza in carcere dell'indagato e l'affermazione apodittica di inidoneità della misura degli arresti domiciliari con l'ausilio di strumenti elettronici. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il tribunale (pag. 8 del provvedimento impugnato) ha infatti evidenziato, con motivazione coerente e conforme ai criteri di legge, che la concretezza ed intensità del pericolo di recidiva si evince dai significativi precedenti penali - analiticamente riportati, commessi anche dopo aver espiato lunghi periodi di detenzione - e dai contatti con ambiente criminali, desumibili dalle modalità della (recente) condotta delittuosa. 4. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va altresì equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. Cass. sez. 2 - sent. n. 5054 del 24/11/2020 - dep. 09/02/2021 - Rv. 280566, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva ravvisato l'attualità delle esigenze cautelari nei plurimi precedenti gravi e specifici). 5. Il tribunale si è attenuto a tali criteri, sottolineando in particolare - come evidenziato - i gravi e numerosi precedenti penali, i contatti con ambienti malavitosi, le pregresse espiazioni di pena prive di funzione deterrente, ravvisando nella misura cautelare inframuraria l'unica idonea a garantire le esigenze di tutela della collettività. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti dei cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente !Mogi