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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41522/2025

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ato la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi esposti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Venezia ha confermato quella con cui, l’8 marzo 2024, la Corte di assise di Vicenza aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio, aggravato dall’avere agito nei confronti di persona stabilmente convivente e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, l’aveva condannato alla pena di ventuno anni di reclusione.

2. Il procedimento penale nell’ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda la morte di XXXXXXXXXXX, fidanzata con l’imputato sin dal 2015 e con la quale egli aveva convissuto, spostandosi da un’abitazione a un’altra, locate con il sostegno delle rispettive famiglie.

Durante la relazione con [OSCURATO:PERSONA] la donna si era sottoposta a diversi ricoveri per l’acuirsi delle sue problematiche psichiatriche (disturbo schizo-affettivo), ma dopo l’ultimo ricovero del febbraio 2019 ella aveva interrotto i rapporti con l’uomo fino all’estate del 2021 quando, a seguito di un incontro casuale, aveva ripreso la relazione e si era trasferita a vivere con lui all’interno del camper ove è stata trovata cadavere.

2.1. Secondo la conforme ricostruzione compiuta dai giudici di merito – ai cui fini ha avuto rilievo decisivo la perizia medico-legale dei dottori Rago-Moreschi – l’imputato, in seguito a una lite, aveva colpito la vittima all’interno del camper con calci e pugni (come indicato dalle ecchimosi presenti sulle sue mani e dal gonfiore sul suo piede destro, nonché dalla compatibilità delle ferite lacero contuse sull’orecchio e sulla fronte della donna con l’anello o indossato da [OSCURATO:PERSONA]), quindi l’aveva trascinata all’esterno del mezzo, dove, dopo avere proseguito con le percosse, mentre questa si trovava in posizione supina, l’aveva trattenuta per la gola e si era posto con le proprie ginocchia sul suo torace, determinando lo sfondamento anteriore della gabbia toracica e le fratture costali posteriori (c.d. volet sternale).

Nei successivi minuti la vittima aveva boccheggiato senza ricevere alcun soccorso che, si è accertato, ove intervenuto e preso in carico da personale specializzato, avrebbe determinato non trascurabili chances di sopravvivenza.

L’imputato, dopo avere lavato il camper e il cadavere, vestitolo con indumenti puliti, l’aveva collocato in posizione seduta all’interno del mezzo; infine, dopo qualche ora dal decesso (intervenuto in un orario compreso tra le 00,00 e le 6,00 del 19 dicembre 2021), alle ore 6,41, aveva chiamato i soccorsi. [OSCURATO:PERSONA] di prima cura, così ricostruita la dinamica del fatto, sulla scorta delle deposizioni dei familiari della vittima e dei risultati dell’esame psicologico svolto sull’imputato, ha ritenuto di individuare il movente dell’omicidio nella natura ambivalente del rapporto tra questi e persona offesa e nella prevalenza, nel corso di quella notte, per motivi rimasti non chiariti, di sentimenti d’insofferenza e rabbia che avevano indotto [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere la violentissima aggressione esitata nelle morte della donna con dolo diretto, sebbene d’impeto.

2.2. Impugnata tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello, con la decisione suindicata, ha disatteso tutte le censure difensive in punto d’inidonea valutazione della prova indiziaria e di ritenuta sussistenza del reato di omicidio volontario, escludendo l’invocata diversa qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce cinque motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo denuncia la violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intrattenute dall’imputato in occasione dei colloqui nella Casa circondariale.

Osserva il ricorrente che dai colloqui con i familiari emergerebbero elementi di scarso rilievo, relativi a un possibile intervento di terzi sulla scena dell’omicidio; ipotesi questa che non ha fatto parte della linea difensiva e che l’imputato non ha mai consegnato all’autorità giudiziaria attraverso le proprie dichiarazioni.

In ogni caso, deduce che i relativi decreti, autorizzativo e di proroga, sarebbero affetti da nullità perché manchevoli di un’adeguata motivazione in punto di assoluta indispensabilità dell’intercettazione per la prosecuzione delle indagini.

Evidente sarebbe la natura meramente esplorativa del mezzo di ricerca della prova, espressamente finalizzata a captare le ipotetiche dichiarazioni confessorie dell’indagato o, addirittura, la sua linea difensiva.

La motivazione con cui il [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ritenuto di superare l’eccezione sarebbe del tutto insoddisfacente perché rimanda a generiche esigenze – ovverosia quella di verificare la coerenza della narrazione dell’allora indagato e di raccogliere elementi a lui favorevoli ai sensi dell’art. 358 cod. proc. pen. – che non trovano riscontro nel provvedimento.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente reitera la richiesta affinché sia sollevata l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 266 cod. proc. pen. nella parte in cui consente l’intercettazione delle comunicazioni in presenza tra il soggetto detenuto e i suoi familiari al di fuori dell’ipotesi dell’esistenza del fondato motivo di ritenere che in quel luogo vi si stia svolgendo attività criminosa.

Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello non si sarebbe realmente confrontato con l’obiezione difensiva secondo cui la sala predisposta per i colloqui con i familiari dovrebbe essere assimilata al luogo di privata dimora, perché luogo d’incontro con i prossimi congiunti, ossia con persone legate da un profondo vincolo fiduciario cui l’ordinamento assicura il diritto al segreto familiare ai sensi dell’art. 199 cod. proc. pen.

Sul punto sarebbe del tutto non pertinente il riferimento svolto dalla Corte di secondo grado alla decisione della Corte costituzionale riguardante l’affermazione del diritto alla tutela dell’affettività in carcere (sent. n. 10 del 2024) che, difatti, riguarda diritti e libertà fondamentali ben diversi da quello rilevante in questa sede, ovverossia quello di difesa, rispetto al quale – ad avviso del ricorrente – le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sul domicilio e sui rapporti familiari dovrebbero considerarsi assolutamente recessive.

3.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso riguardano il merito della decisione e sono preceduti da un’ampia premessa con la quale il ricorrente lamenta la svalutazione ingiustificata di tutti gli elementi di segno contrario all’ipotesi investigativa iniziale, ossia quella della colpevolezza dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe proceduto con una «visione a tunnel», incorrendo in veri e propri travisamenti degli elementi istruttori e omettendo di analizzare la plausibilità processuale della ricostruzione alternativa, violando in definitiva la disposizione processuale di cui all’articolo 192 cod. proc. pen., oltre che il principio cardine della presunzione d’innocenza.

In particolare, con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazionein punto di valutazione della prova scientifica, dichiarativa e indiziaria che ha condotto alla conferma della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio.

Nella prima parte dell’articolatissimo motivo di ricorso, il ricorrente avversa il ragionamento probatorio con il quale la Corte di assise di appello è giunta alla conferma della sentenza di primo grado e lamenta la mancanza della doverosa operazione, in cui deve articolarsi la valutazione di elementi indiziari, costituita dalla valutazione di ciascun elemento indiziario, singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e del successivo esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti, all’unico fine di appurare se i margini di ambiguità correlati a ciascuno di essi possano essere superati in una visione unitaria.

Il ricorrente procede, dunque, a un’analitica rassegna di ciascuno degli elementi indiziari indicati dai Giudici di appello, al fine di evidenziarne l’assenza di reale attitudine dimostrativa.

Segnatamente: a) lamenta l’arbitrarietà dell’interpretazione da parte della Corte di secondo grado della tesi difensiva della “caduta” di XXXXXXXXXXX, erroneamente intesa come spiegazione alternativa esclusiva, laddove invece la difesa aveva inteso solo affermare che una caduta vi era stata, che l’imputato l’aveva percepita e ne aveva riferito e che la stessa aveva dato luogo alla ferita sulla fronte, come riscontrato dalla macchia ematica presente sull’asfalto antistante i gradini del camper.

Giammai la difesa aveva inteso affermare – come invece attribuitole in sentenza – che tutte le lesioni riscontrate sul corpo della vittima dovessero ricondursi alla caduta; b) censura come contraddittoria e travisante la lettura data all’intercettazione ambientale in carcere in cui l’imputato prospettava un possibile intervento di terzi soggetti.

È, infatti, del tutto illogica e indimostrata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’imputato, consapevole di essere intercettato, avrebbe con quella conversazione cercato di depistare le investigazioni; c) sottolinea il mancato confronto con specifiche doglianze indicate nell’atto di appello riguardanti le lesioni presenti sul corpo della vittima che non erano in rapporto di causalità diretta con l’evento morte.

La difesa aveva in proposito evidenziato che la reiterazione di colpi violenti mediante pugni avrebbe dovuto lasciare un quadro di lesioni ben diverse rispetto a quelle riscontrate; inoltre, si era evidenziato che le lesioni rilevate sull’imputato interessavano le mani piuttosto che i piedi, mentre quelle sul corpo della vittima erano collocate nella parte bassa del corpo.

Su tali punti la sentenza sarebbe rimasta silente e, soprattutto, non è stato inteso che la tesi difensiva aveva a oggetto non tanto l’individuazione d’indizi di segno diverso o contrario rispetto a quelli indicati nella sentenza di primo grado, bensì il depotenziamento, in termini di precisione e gravità, di quelli posti a base dell’affermazione di responsabilità.

Sotto altro profilo, obietta che i periti hanno escluso che la lesione sulla fronte della vittima, che più aveva suggestionato il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dipendesse dall’anello di [OSCURATO:PERSONA] e che molte delle lesioni individuate come ecchimosi erano in realtà macchie ipostatiche, sicché il quadro lesivo non sarebbe per nulla compatibile con il ritenuto delitto di omicidio; d) obietta l’erronea valutazione del volet sternale quale causa della morte.

Il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione che confonderebbe l’esistenza di tale lesione (sulla quale, peraltro, il consulente della difesa ha espresso perplessità), e le modalità con cui lo stesso si è verificato.

La difesa non ha mai affermato che il volet fosse conseguenza di una caduta, bensì ha prospettato che le lesioni al torace potessero essere determinate da uno scomposto tentativo di rianimazione effettuato dall’imputato.

La sentenza avrebbe trascurato che la perizia aveva escluso che le lesioni mortali fossero di origine contusiva, affermandone la natura meramente compressiva, così omettendo di confrontarsi seriamente con la tematica del tentativo di rianimazione; e) censura l’immotivata enfatizzazione del movente e del rilievo attribuito in punto di affermata sussistenza del dolo diretto invece che dell’elemento della preterintenzione.

Il ricorrente lamenta una lettura atomistica della narrazione dell’imputato che viene considerato attendibile quando narra del litigio e inattendibile sull’oggetto della discussione.

La sentenza afferma che l’imputato agì in preda a una rabbia incontrollata che, tuttavia, non trova appiglio obiettivo neppure nelle valutazioni specialistiche del consulente psichiatra della difesa che ha parlato d’impulsività e rabbia come espressione di disregolazione emotiva e non come volontà di sopraffazione, distruzione e annichilimento dell’altro.

Censura come apodittica l’affermazione di un tentativo di “violenza sessuale”, fatto processualmente inesistente che rende la motivazione illogica e travisante.

Sottolinea l’illogicità delle considerazioni svolte nella sentenza di appello sulla mancata condivisione da parte dell’imputato delle scelte mediche della giovane, in contrasto con il messaggio, la cui rilevanza è stata totalmente svalutata, nel quale l’imputato inviava spontaneamente ai genitori della vittima la richiesta di avere il numero dello psichiatra che aveva in cura la giovane.

In definitiva, osserva che la sentenza non spiegherebbe sulla scorta di quali elementi ha ritenuto provato che l’imputato avesse agito sulla base di un impeto incontrollato nei riguardi della sua compagna, a tal fine il motivatamente enfatizzando l’unico messaggio di minaccia che l’uomo le aveva rivolto; f) stigmatizza l’insufficienza della motivazione della sentenza nella parte in cui valuta come generiche le doglianze dell’appello riguardanti gli esiti degli accertamenti del RIS di Parma.

La sentenza impugnata si limiterebbe ad avversare la tesi difensiva, senza esplicitare quale indizio o elemento di prova sia ricavabile da questi accertamenti, se non la presenza di profili genotipici appartenenti anche ai due protagonisti della vicenda, circostanza per la quale non serviva scomodare gli esperti del RIS, visto che i due protagonisti vivevano entrambi nel camper.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 533 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di mancato vaglio del ragionevole dubbio.

La sentenza non si sarebbe realmente confrontata con la soluzione alternativa prospettata dalla difesa secondo la quale l’imputato e la donna avevano discusso della possibilità per quest’ultima di recarsi presso lo studio dello psichiatra il lunedì successivo e, dopo quella discussione, mentre l’uomo si era allontanato all’esterno del camper, la donna era caduta; trovatala con una ferita alla testa (verosimilmente causata dall’impatto con un gradino del camper), l’imputato aveva tentato di soccorrerla e rianimarla, così provocando le lesioni risultate letali, a seguito delle quali aveva cercato di avvisare i genitori della giovane e chiamato i soccorsi.

Il corrispondente motivo di appello sarebbe stato immotivatamente ritenuto generico e, soprattutto, la sentenza di appello non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul contenuto del soliloquio del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al brigadiere Laera, chiaramente indicativo dell’accidentalità di quanto avvenuto alla donna in assenza dell’imputato.

La sentenza avrebbe inoltre negletto il fatto, adeguatamente segnalato nell’appello, che la perizia medico-legale aveva riconosciuto la compatibilità con alcune lesioni riscontrate sul corpo della vittimacon l’urto di distretti anatomici contro uno o più strutture del camper.

I Giudici di appello avrebbero trascurato l’accumulo di sangue presente ai piedi degli scalini del camper, spiegabile solo con lo stazionamento per un determinato tempo della vittima con il capo riverso sull’asfalto; infine avrebbero confuso il tema della caduta con la compressione della cassa toracica, logicamente consequenziale alla caduta stessa.

Nelle pagine da 60 a 75, il ricorrente ripercorre la sentenza di appello in più punti, riproducendo documenti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, al fine di evidenziare come la sentenza di appello non abbia fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ragionevole dubbio.

3.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 575, 43 e 584 cod. pen. e più vizi di motivazione in punto di mancata qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale.

Il ricorrente lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello, dopo avere riassunto le doglianze difensive, le ha dichiarate manifestamente infondate e generiche al solo fine di evitare di confrontarsi sulle singole questioni sollevate che, pertanto, non avrebbero trovato alcuna risposta nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.

La sentenza di appello, invece di indagare seriamente l’elemento psicologico che ha sorretto l’azione dell’imputato, avrebbe confuso l’elemento soggettivo con l’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento.

Si censura come irragionevole l’affermazione della sentenza secondo cui sarebbe stato accertato, oltre il ragionevole dubbio, che l’imputato sia rimasto sulla compagna, sopraffacendola, con tutto il peso del suo corpo al solo fine di comprimerla, mentre lei giaceva supina, tra sé e il suolo.

Ciò in quanto, se il dolo è stato qualificato come d’impeto, non si comprenderebbe il motivo per cui l’imputato si sarebbe limitato restare immobile sul torace della persona offesa, sino al suo decesso della vittima, invece di attuare condotte di ben più rapida e immediata efficacia mortifera.

Nell’ultima parte del motivo, il ricorrente reitera le richieste svolte sin dal primo grado di giudizio, ossia: i) l’ammissione al giudizio abbreviato in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata nell’articolo 521 cod. proc. pen.; ii) disporre il rinvio pregiudiziale per verificare la compatibilità di tale norma con il diritto dell’Unione Europea; iii) sollevare la questione di costituzionalità della disposizione in parola per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non consente all’imputato di reato che non ammette il rito abbreviato la possibilità di chiedere detto rito alternativo una volta che sia mutata la qualificazione giuridica del fatto.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso il richiamo alle memorie depositate in data 16 settembre 2025, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il difensore delle parti civili ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte.Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che deduce motivi infondati, dev’essere rigettato.

La sentenza della Corte di assise di appello, invero, adeguatamente e logicamente motivata, resiste a tutte le censure sviluppate nell’impugnazione che, nel denunciare formalmente pretese incongruenze motivazionali, in realtà propongono temi disattesi con argomentazioni adeguate e immuni da vizi logici o giuridici.

2. Ciò vale certamente per il primo e per il secondo motivo, riguardanti l’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intrattenute dall’imputato con i familiari nella sala colloqui della Casa circondariale e l’invocata questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 cod. proc. pen.

I motivi sono reiterativi, generici e manifestamente infondati.

2.1. La Corte di appello ha, infatti, risposto alla censura sull’asserita carenza di motivazione dell’elemento della assoluta indispensabilità delle captazioni nelle p. 46 e s. della sentenza e, oltre a evidenziare una serie d’imprecisioni contenute nell’atto di appello sulla cronologia dei decreti e sulle relative proroghe, ha chiarito la correttezza delle ragioni che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva posto a fondamento dell’assoluta indispensabilità per il prosieguo delle indagini, ovverosia che era assolutamente necessario non disperdere le informazioni provenienti dall’unica persona che si era trovata in compagnia della vittima al momento della sua morte, anche nell’ottica prospettica imposta dall’art. 358 cod. proc. pen., poiché [OSCURATO:PERSONA] poteva avere taciuto per paura o per altra ragione fatti e circostanze utili anche per la propria difesa.

Tali argomentazioni in quanto congrue e logiche, non sono censurabili in questa sede.

Dev’essere qui ribadito, infatti, l’orientamento secondo cui, «In tema d’intercettazionedi conversazioni o comunicazioni, l’assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini dellaprosecuzionedelle indagini – cui l’art. 267 comma 1 cod. proc. pen. subordina il rilascio dell’autorizzazione giudiziale – è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Licenziato, Rv. 274900 - 01; Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Scremin, Rv. 227708 - 01).Una diversa conclusione, infatti, snaturerebbe il ruolo affidato al giudice della legittimità e il perimetro entro cui è consentito il suo sindacato, che, com’è noto, è circoscritto alla violazione di legge o a vizi della motivazione del provvedimento impugnato.

Inoltre – e trattasi di considerazione assorbente-, osserva il Collegio che è lo stesso ricorrente ad ammettere (p. 7 dell’atto di impugnazione) che si tratta di dialoghi contenenti elementi di scarso interesse investigativo.

Al riguardo, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).

Sicché – a fronte della mancata utilizzazione di tali elementi da parte del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e della mera menzione degli stessi da parte di quello di secondo grado (al solo fine di replicare alle censure dell’appellante e ad affermare, con motivazione non manifestamente illogica, la plausibilità che l’imputato fosse consapevole di essere ascoltato) – appare di ogni evidenza come l’eventuale accoglimento della censura sarebbe del tutto ininfluente, perché insuscettibile di incidere e disarticolare il ragionamento motivazionale della sentenza impugnata.

2.2. Quanto appena rilevato rende in radice irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale.

Per pura completezza si osserva che la Corte di appello ha altresì risposto, nelle p. 48 e ss., con motivazione corretta in diritto, alla censura difensiva che vorrebbe equiparare gli ambienti penitenziari ai luoghi di privata dimora, chiarendo l’insussistenza dei presupposti per sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 266 cod. proc. pen.

Del resto, osserva il Collegio, la questione invocata è stata già affrontata da questa Corte che l’ha condivisibilmente dichiarata manifestamente infondata, chiarendo che «Ai fini dell’ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto» (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241228 – 01); e, ancora, Sez. 6, n. 36273 del 23/02/2004, Agate, Rv. 229808 – 01 ha ribadito che «È manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale relativa all’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto in stato di detenzione o custodia domiciliare, l’intercettazione delle conversazioni dei detenuti anche se non sussiste il fondato timore che all’interno della cella si stia svolgendo attività criminosa.

E invero, a norma dell’art. 13 D.L. n. 152 del 1991, è previsto che, qualora il procedimento abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata, l’intercettazione nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen. è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa.

Peraltro, deve escludersi che l’ambiente carcerario, sia esso la cella o la sala colloqui dell’istituto di detenzione, rientri nel concetto di privata dimora nel possesso e nella disponibilità dei detenuti, in quanto è pur sempre un luogo sottoposto ad un diretto controllo dell’amministrazione penitenziaria che su di esso esercita la vigilanza ed a cui soltanto compete lo ius excludendi"».

3. A confutazione del terzo e quarto motivo – con i quali il ricorrente lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello abbia proceduto con una «visione a tunnel», svalutando tutti gli elementi di segno contrario all’ipotesi investigativa iniziale, ossia quella della colpevolezza dell’imputato e omettendo di analizzare la plausibilità processuale della ricostruzione alternativa – deve rilevarsi come il compendio indiziario, rigorosamente valutato dalla Corte territoriale, possieda i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi e dei quali si dirà appresso.

Non è superfluo ricordare sin d’ora che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato in conformità a una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente e organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024 Ud., Rossitto, Rv. 286492 – 01).

Dunque, va respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondi su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione, senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza (si veda anche Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 - 02).

Nel caso che ci occupa, il ragionamento giudiziale è stringente nella sua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede, essendo conforme allo standard valutativo della prova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nella necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), al fine di accertare se la fisiologica parzialità e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

3.1. La lettura della sentenza impugnata attesta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello non si è discostato da tale corretta impostazione epistemologica, avendo svolto l’opportuna valutazione – sia unitaria, sia globale – dei dati raccolti e proceduto al loro logico raccordo in modo tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo e, per tale, via è giunto all’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dello standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato.

La motivazione, muovendo da elementi processualmente inconfutabili e non realmente contrastati, ha ricostruito l’episodio mortale come un’aggressione violentissima e protratta per un tempo necessario ad assicurare l’exitus letale, realizzata con dolo d’impeto.

L’animus necandi è stato inferito (p. 92 sentenza appello) delle evidenze scientifiche che hanno consentito di ritenere accertato che, a un certo punto dell’aggressione, dalla quale la donna ha tentato invano di difendersi, l’imputato è riuscito a mettersi sopra la vittima e ha volontariamente messo in atto forza pressoria per tenerla sotto di sé mentre era supina, schiacciata contro la superficie di un piano calpestabile, in tal senso deponendo in termini univoci, coerenti e non confutati, oltre al volet sternale, le lesioni sul collo e nelle regioni mandibolari che indicano che l’imputato aveva cercato di tenerne fermi il collo e la testa.

L’autopsia e la perizia hanno restituito l’immagine di un’azione mortifera violenta, temporalmente prolungata per svariati minuti, che costituisce l’acme di un’aggressione più ampia e duratura nel corso della quale plurimi e ripetuti sono stati i colpi inferti al tronco e agli arti, come indicano ecchimosi ed escoriazioni descritte, in più decine, nella perizia.

I giudici di merito – con motivazione logicamente coerente e scevra da fratture razionali – hanno valutato come irragionevole e sganciata da qualsiasi appiglio obiettivo la tesi della verificazione di queste lesività in epoca anteriore e diversa rispetto allo scontro con l’imputato, così come altrettanto irragionevole hanno ritenuto la tesi di un maldestro tentativo di rianimazione, in ragione del numero complessivo delle coste fratturate, sia anteriori sia posteriori, e per la loro collocazione in una posizione incompatibile con un (per quanto inadeguato) massaggio cardiaco e altrettanto incompatibili con le già menzionate lesioni al collo, indicative di un afferramento di quella parte del corpo; gesto quest’ultimo che esclude qualsiasi tentativo di soccorso.

3.2. Nell’atto di ricorso si è contestata la reale valenza indiziante di alcune emergenze istruttorie, ma – rileva il Collegio – nessuna delle obiezioni difensive ha una reale portata di disarticolazione del ragionamento posto a base della ricostruzione del fatto in chiave d’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del fatto omicidiario.

3.2.1. Quanto alla tesi difensiva della “caduta” e al tentativo di rianimazione, il [OSCURATO:PERSONA] di appello, dopo avere premesso l’impossibilità di affermare ovvero escludere con assoluta certezza che la vittima potesse essere caduta, ha chiarito che vi erano più elementi probatori che deponevano ragionevolmente in senso contrario, e, precisamente: i) l’assenza di lacerazioni o tracce sulle ginocchia dei pantaloni indossati dalla vittima, dove invece è rimasta impressa l’impronta di suola di scarpa; ii) l’assenza di abrasioni o escoriazione sotto le mani che verosimilmente ella avrebbe dovuto posizionare dinanzi a sé nella caduta; iii) la presenza di lesività ai lati del viso incompatibili con questa ricostruzione, così come spiegato dai periti.

Si è posta in risalto, in senso contrario alla tesi difensiva, la presenza di numerose ulteriori escoriazioni (sulla fronte e nella regione mandibolare del volto e sul collo) che i periti hanno ascritto ad una azione esercitata dalle unghie dell’aggressore, sicché con motivazione logicamente coerente si è ritenuto che, se caduta vi era stata, essa non era avvenuta secondo le modalità descritte dalla difesa, poiché l’unico spigolo interno al mezzo compatibile con l’ipotizzata perdita di equilibrio della donna è quello del gradino interno al camper, come inequivocabilmente affermato dai periti.

Si sono, dunque, valorizzate le evidenze scientifiche (il quadro complessivo delle lesività esterne e interne, la localizzazione e la distribuzione delle tracce ematiche) al fine di avallare una ricostruzione ben diversa da quella riferita dall’imputato al padre della ragazza nel corso della telefonata, quindi ai soccorritori e, infine, nel corso degli interrogatori.

Partendo, dunque, dal dato certo, perché ammesso dallo stesso imputato, che vi fu un alterco, la lettura unitaria e globale di tutte le evidenze ha condotto i Giudici di merito a ritenere che lo scontro non si limitò a urla reciproche e a una caduta, ma – considerando tutti i dati evidenziati e tenuto conto delle modalità con cui si può determinare il volet sternale – che: i) a un certo punto dello scontro, [OSCURATO:PERSONA] esercitò con il proprio peso corporeo, una forza pressoria sulla vittima per tenerla schiacciata, supina, sotto di sé, contro la superficie del piano calpestabile; ii) la vittima con elevata probabilità, prossima alla certezza, cercò di divincolarsi e di muoversi perché in questo senso depongono – in termini univoci, coerenti e non confutati – le lesività esterne sul collo e nelle regioni mandibolari, indicative del fatto che [OSCURATO:PERSONA] cercò di tener fermi giù è bloccati collo e testa della persona offesa che cercava di dibattersi e di sottrarsi alla presa; iii) che la vittima fu tenuta in questa posizione per diversi minuti, fino all’arresto cardiocircolatorio che ne provocò la morte.

3.2.2. Analoghe considerazioni valgono per le censure riguardanti gli esiti degli accertamenti del RIS di Parma.

Diversamente da quanto lamentato nel ricorso e, prima ancora, nell’atto di appello, la selezione dei reperti sui quali sono stati effettuati i prelievi per l’analisi delle tracce biologiche e, più in generale, gli accertamenti svolti dagli investigatori non si sono rivelati affatto un’attività di ricerca della prova inutile, nonostante la pacifica e confessata attività di pulizia e riordino da parte dell’imputato, poiché la Corte di assise di appello ha – con motivazione aderente alle risultanze in atti – ricordato che vi erano punti dove le tracce di sangue non erano state eliminate e che ciò che aveva consentito di acquisire tasselli, significativi e rimasti incontestati, sullo sviluppo dell’azione.

3.2.3. [OSCURATO:PERSONA] di appello si è altresì fatto carico di avversare (p. 58) la lettura che la difesa pretenderebbe di attribuire al soliloquio avvenuto in caserma, qualche ora dopo i fatti, dinanzi al carabiniere Laera, chiarendo come in tali sincopate dichiarazioni l’imputato non aveva mai fatto riferimento a terzi e, quando aveva affermato «non dovevi farle così male», stava facendo riferimento a sé e non ad altri soggetti.

3.2.4. Quanto alle altre obiezioni (indicate nella parte della premessa, quali ad esempio le censure riguardanti le lesioni presenti sul corpo della vittima, non in rapporto di causalità diretta con l’evento morte ovveroil significato da attribuire all’intercettazione ambientale in carcere in cui l’imputato prospettava un possibile intervento di terzi soggetti), le stesse – ove confrontate con le censure svolte in sede di appello – si palesano reiterative, aspecifiche e interamente versate in fatto, e costituiscono altresì l’evidente conseguenza di una lettura parcellizzata degli elementi di prova, di un eccesso di segmentazione della critica, che non considera il procedimento di concatenazione degli indizi, invece realizzato in modo del tutto congruo nelle due decisioni di merito.

3.3. Piuttosto dev’essere qui sottolineato come – dopo un’accurata analisi dei singoli elementi indiziari e della loro valutazione complessiva – il [OSCURATO:PERSONA] di appello non abbia mancato di evidenziare anche l’esistenza di un movente,costituito dalla incapacità di regolazione della rabbia, in linea con le valutazioni specialistiche del consulente dottor Martelli (secondo cui l’imputato è persona avente un risalente, cronico e irrisolto problema di gestione della propria reattività, di discontrollo degli impulsi), ancorandolo alle affermazioni dello stesso imputato (che, nel corso del primo interrogatorio, aveva ammesso il diverbio con la compagna) e al soliloquio percepito dal carabiniere Laera (durante il quale egli aveva ammesso di aver “perso la testa”).

Si tratta di una motivazione che si pone nell’alveo del principio espresso in sede di legittimità secondo cui la causale di un delitto, se non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto di per sé non convincente, assume invece un ruolo catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento del giudizio di responsabilità, quando questi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta appunto dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094-01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287-01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889-01).

3.4. In definitiva, in punto di prova indiziaria si è al cospetto di un apparato motivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, sul punto dell’affermata penale responsabilità, alle doglianze prospettate, nella rimanente parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.

4. L’ultimo motivo, in punto di elemento psicologico, che la difesa invoca di qualificare come preterintenzione, è destituito di fondamento alla stregua della dinamica della condotta così come si è riscostruita da parte dei Giudici di merito: l’imputato, nel corso di un alterco con la compagna, in preda a un’esplosione di rabbia, ha iniziato a colpirla con calci e pugni, con una scarica violenta di parecchi colpi che hanno attinto in più punti il corpo della donna che egli voleva, in quel momento, annientare, come è stato logicamente dedotto dal fatto che egli non si sia mai fermato e, anzi, egli sia salito sulla donna con tutto il peso del corpo, inginocchiandosi su di esso e schiacciandole il torace.

L’azione, si è osservato, è stata esercitata per diversi minuti, con la vittima già ferita sulla fronte e sanguinante che cercava di divincolarsi e muovere la testa, mentre veniva tenuta ferma.

La Corte di assise di appello, nelle p. 141 la Corte di appello, ha dunque affrontato il tema della diversa qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale e, correttamente, ha ulteriormente evidenziato, in senso contrario, che l’imputato aveva sempre negato di avere percosso la vittima, in tal modo non aveva offerto alcuna veritiera e completa ricostruzione che consentisse di valutare se, nell’ambito dello sviluppo del litigio e dello scontro fisico, il frammento della violenza sprigionata nella causazione del volet sternale potesse non essere sorretto dalla volontà di causare la morte della compagna.

Altrettanto correttamente ha valorizzato il comportamento successivo diXXXXXXXXXX, ossia il mancato soccorso nel momento in cui egli si dovette necessariamente accorgersi (per quanto ineccepibilmente chiarito dai periti) delle difficoltà respiratorie della donna.

La Corte di assise di appello ha dunque, escluso l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale sulla scorta delle modalità con cui si svolse l’intera azione, caratterizzata da plurime e reiterate scariche di violenza, consistite in calci e pugni in zone vitali, cui sì è aggiunta la compressione violenta del torace che è stata ritenuta finalizzata a provocare la morte, in mancanza di un immediato raggiungimento di tale fine con le modalità di percosse, più volte replicate.

Tali argomentazioni sono in linea con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra l’omicidio preterintenzionale – caratterizzato da una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l’evento mortale (Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024 Ud.(dep. 08/01/2025 ) Rv. 287459 – 01; Sez. 5, n. 43093 del 16/10/2024, Loi, Rv. 287244 – 01; Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Sansone, Rv. 286574 – 01; Sez., n. 34342 del 05/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286931 – 01) e l’omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte, mentre, nel secondo la previsione di tale evento è necessaria, mentre le deduzioni difensive volte si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, in questa sede non consentita e, soprattutto, fondata su dati assertivi e indimostrati.

5. Sono prive di pregio le censure e richieste di cui all’ultima parte del quarto motivo, ossia: i) l’ammissione al giudizio abbreviato in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata nell’articolo 521 cod. proc. pen.; ii) disporre il rinvio pregiudiziale per verificare la compatibilità di tale norma con il diritto dell’Unione Europea; iii) sollevare la questione di costituzionalità della disposizione in parola per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non consente all’imputato di reato che non ammette il rito abbreviato la possibilità di chiedere detto rito alternativo una volta che sia mutata la qualificazione giuridica del fatto.

Ciò in quanto ciascuna di esse è legata all’ipotesi, qui non avvenuta, di una diversa qualificazione giuridica del fatto.

6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev’essere - come preannunciato – rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti civili costituite, liquidate, alla luce della natura delle questioni, secondo le modalità e gli importi indicati nel dispositivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi esposti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Venezia ha confermato quella con cui, l’8 marzo 2024, la Corte di assise di Vicenza aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio, aggravato dall’avere agito nei confronti di persona stabilmente convivente e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, l’aveva condannato alla pena di ventuno anni di reclusione. 2. Il procedimento penale nell’ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda la morte di XXXXXXXXXXX, fidanzata con l’imputato sin dal 2015 e con la quale egli aveva convissuto, spostandosi da un’abitazione a un’altra, locate con il sostegno delle rispettive famiglie. Durante la relazione con [OSCURATO:PERSONA] la donna si era sottoposta a diversi ricoveri per l’acuirsi delle sue problematiche psichiatriche (disturbo schizo-affettivo), ma dopo l’ultimo ricovero del febbraio 2019 ella aveva interrotto i rapporti con l’uomo fino all’estate del 2021 quando, a seguito di un incontro casuale, aveva ripreso la relazione e si era trasferita a vivere con lui all’interno del camper ove è stata trovata cadavere. 2.1. Secondo la conforme ricostruzione compiuta dai giudici di merito – ai cui fini ha avuto rilievo decisivo la perizia medico-legale dei dottori Rago-Moreschi – l’imputato, in seguito a una lite, aveva colpito la vittima all’interno del camper con calci e pugni (come indicato dalle ecchimosi presenti sulle sue mani e dal gonfiore sul suo piede destro, nonché dalla compatibilità delle ferite lacero contuse sull’orecchio e sulla fronte della donna con l’anello o indossato da [OSCURATO:PERSONA]), quindi l’aveva trascinata all’esterno del mezzo, dove, dopo avere proseguito con le percosse, mentre questa si trovava in posizione supina, l’aveva trattenuta per la gola e si era posto con le proprie ginocchia sul suo torace, determinando lo sfondamento anteriore della gabbia toracica e le fratture costali posteriori (c.d. volet sternale). Nei successivi minuti la vittima aveva boccheggiato senza ricevere alcun soccorso che, si è accertato, ove intervenuto e preso in carico da personale specializzato, avrebbe determinato non trascurabili chances di sopravvivenza. L’imputato, dopo avere lavato il camper e il cadavere, vestitolo con indumenti puliti, l’aveva collocato in posizione seduta all’interno del mezzo; infine, dopo qualche ora dal decesso (intervenuto in un orario compreso tra le 00,00 e le 6,00 del 19 dicembre 2021), alle ore 6,41, aveva chiamato i soccorsi. [OSCURATO:PERSONA] di prima cura, così ricostruita la dinamica del fatto, sulla scorta delle deposizioni dei familiari della vittima e dei risultati dell’esame psicologico svolto sull’imputato, ha ritenuto di individuare il movente dell’omicidio nella natura ambivalente del rapporto tra questi e persona offesa e nella prevalenza, nel corso di quella notte, per motivi rimasti non chiariti, di sentimenti d’insofferenza e rabbia che avevano indotto [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere la violentissima aggressione esitata nelle morte della donna con dolo diretto, sebbene d’impeto. 2.2. Impugnata tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello, con la decisione suindicata, ha disatteso tutte le censure difensive in punto d’inidonea valutazione della prova indiziaria e di ritenuta sussistenza del reato di omicidio volontario, escludendo l’invocata diversa qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce cinque motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intrattenute dall’imputato in occasione dei colloqui nella Casa circondariale. Osserva il ricorrente che dai colloqui con i familiari emergerebbero elementi di scarso rilievo, relativi a un possibile intervento di terzi sulla scena dell’omicidio; ipotesi questa che non ha fatto parte della linea difensiva e che l’imputato non ha mai consegnato all’autorità giudiziaria attraverso le proprie dichiarazioni. In ogni caso, deduce che i relativi decreti, autorizzativo e di proroga, sarebbero affetti da nullità perché manchevoli di un’adeguata motivazione in punto di assoluta indispensabilità dell’intercettazione per la prosecuzione delle indagini. Evidente sarebbe la natura meramente esplorativa del mezzo di ricerca della prova, espressamente finalizzata a captare le ipotetiche dichiarazioni confessorie dell’indagato o, addirittura, la sua linea difensiva. La motivazione con cui il [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ritenuto di superare l’eccezione sarebbe del tutto insoddisfacente perché rimanda a generiche esigenze – ovverosia quella di verificare la coerenza della narrazione dell’allora indagato e di raccogliere elementi a lui favorevoli ai sensi dell’art. 358 cod. proc. pen. – che non trovano riscontro nel provvedimento. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente reitera la richiesta affinché sia sollevata l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 266 cod. proc. pen. nella parte in cui consente l’intercettazione delle comunicazioni in presenza tra il soggetto detenuto e i suoi familiari al di fuori dell’ipotesi dell’esistenza del fondato motivo di ritenere che in quel luogo vi si stia svolgendo attività criminosa. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello non si sarebbe realmente confrontato con l’obiezione difensiva secondo cui la sala predisposta per i colloqui con i familiari dovrebbe essere assimilata al luogo di privata dimora, perché luogo d’incontro con i prossimi congiunti, ossia con persone legate da un profondo vincolo fiduciario cui l’ordinamento assicura il diritto al segreto familiare ai sensi dell’art. 199 cod. proc. pen. Sul punto sarebbe del tutto non pertinente il riferimento svolto dalla Corte di secondo grado alla decisione della Corte costituzionale riguardante l’affermazione del diritto alla tutela dell’affettività in carcere (sent. n. 10 del 2024) che, difatti, riguarda diritti e libertà fondamentali ben diversi da quello rilevante in questa sede, ovverossia quello di difesa, rispetto al quale – ad avviso del ricorrente – le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sul domicilio e sui rapporti familiari dovrebbero considerarsi assolutamente recessive. 3.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso riguardano il merito della decisione e sono preceduti da un’ampia premessa con la quale il ricorrente lamenta la svalutazione ingiustificata di tutti gli elementi di segno contrario all’ipotesi investigativa iniziale, ossia quella della colpevolezza dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe proceduto con una «visione a tunnel», incorrendo in veri e propri travisamenti degli elementi istruttori e omettendo di analizzare la plausibilità processuale della ricostruzione alternativa, violando in definitiva la disposizione processuale di cui all’articolo 192 cod. proc. pen., oltre che il principio cardine della presunzione d’innocenza. In particolare, con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazionein punto di valutazione della prova scientifica, dichiarativa e indiziaria che ha condotto alla conferma della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio. Nella prima parte dell’articolatissimo motivo di ricorso, il ricorrente avversa il ragionamento probatorio con il quale la Corte di assise di appello è giunta alla conferma della sentenza di primo grado e lamenta la mancanza della doverosa operazione, in cui deve articolarsi la valutazione di elementi indiziari, costituita dalla valutazione di ciascun elemento indiziario, singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e del successivo esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti, all’unico fine di appurare se i margini di ambiguità correlati a ciascuno di essi possano essere superati in una visione unitaria. Il ricorrente procede, dunque, a un’analitica rassegna di ciascuno degli elementi indiziari indicati dai Giudici di appello, al fine di evidenziarne l’assenza di reale attitudine dimostrativa. Segnatamente: a) lamenta l’arbitrarietà dell’interpretazione da parte della Corte di secondo grado della tesi difensiva della “caduta” di XXXXXXXXXXX, erroneamente intesa come spiegazione alternativa esclusiva, laddove invece la difesa aveva inteso solo affermare che una caduta vi era stata, che l’imputato l’aveva percepita e ne aveva riferito e che la stessa aveva dato luogo alla ferita sulla fronte, come riscontrato dalla macchia ematica presente sull’asfalto antistante i gradini del camper. Giammai la difesa aveva inteso affermare – come invece attribuitole in sentenza – che tutte le lesioni riscontrate sul corpo della vittima dovessero ricondursi alla caduta; b) censura come contraddittoria e travisante la lettura data all’intercettazione ambientale in carcere in cui l’imputato prospettava un possibile intervento di terzi soggetti. È, infatti, del tutto illogica e indimostrata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’imputato, consapevole di essere intercettato, avrebbe con quella conversazione cercato di depistare le investigazioni; c) sottolinea il mancato confronto con specifiche doglianze indicate nell’atto di appello riguardanti le lesioni presenti sul corpo della vittima che non erano in rapporto di causalità diretta con l’evento morte. La difesa aveva in proposito evidenziato che la reiterazione di colpi violenti mediante pugni avrebbe dovuto lasciare un quadro di lesioni ben diverse rispetto a quelle riscontrate; inoltre, si era evidenziato che le lesioni rilevate sull’imputato interessavano le mani piuttosto che i piedi, mentre quelle sul corpo della vittima erano collocate nella parte bassa del corpo. Su tali punti la sentenza sarebbe rimasta silente e, soprattutto, non è stato inteso che la tesi difensiva aveva a oggetto non tanto l’individuazione d’indizi di segno diverso o contrario rispetto a quelli indicati nella sentenza di primo grado, bensì il depotenziamento, in termini di precisione e gravità, di quelli posti a base dell’affermazione di responsabilità. Sotto altro profilo, obietta che i periti hanno escluso che la lesione sulla fronte della vittima, che più aveva suggestionato il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dipendesse dall’anello di [OSCURATO:PERSONA] e che molte delle lesioni individuate come ecchimosi erano in realtà macchie ipostatiche, sicché il quadro lesivo non sarebbe per nulla compatibile con il ritenuto delitto di omicidio; d) obietta l’erronea valutazione del volet sternale quale causa della morte. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione che confonderebbe l’esistenza di tale lesione (sulla quale, peraltro, il consulente della difesa ha espresso perplessità), e le modalità con cui lo stesso si è verificato. La difesa non ha mai affermato che il volet fosse conseguenza di una caduta, bensì ha prospettato che le lesioni al torace potessero essere determinate da uno scomposto tentativo di rianimazione effettuato dall’imputato. La sentenza avrebbe trascurato che la perizia aveva escluso che le lesioni mortali fossero di origine contusiva, affermandone la natura meramente compressiva, così omettendo di confrontarsi seriamente con la tematica del tentativo di rianimazione; e) censura l’immotivata enfatizzazione del movente e del rilievo attribuito in punto di affermata sussistenza del dolo diretto invece che dell’elemento della preterintenzione. Il ricorrente lamenta una lettura atomistica della narrazione dell’imputato che viene considerato attendibile quando narra del litigio e inattendibile sull’oggetto della discussione. La sentenza afferma che l’imputato agì in preda a una rabbia incontrollata che, tuttavia, non trova appiglio obiettivo neppure nelle valutazioni specialistiche del consulente psichiatra della difesa che ha parlato d’impulsività e rabbia come espressione di disregolazione emotiva e non come volontà di sopraffazione, distruzione e annichilimento dell’altro. Censura come apodittica l’affermazione di un tentativo di “violenza sessuale”, fatto processualmente inesistente che rende la motivazione illogica e travisante. Sottolinea l’illogicità delle considerazioni svolte nella sentenza di appello sulla mancata condivisione da parte dell’imputato delle scelte mediche della giovane, in contrasto con il messaggio, la cui rilevanza è stata totalmente svalutata, nel quale l’imputato inviava spontaneamente ai genitori della vittima la richiesta di avere il numero dello psichiatra che aveva in cura la giovane. In definitiva, osserva che la sentenza non spiegherebbe sulla scorta di quali elementi ha ritenuto provato che l’imputato avesse agito sulla base di un impeto incontrollato nei riguardi della sua compagna, a tal fine il motivatamente enfatizzando l’unico messaggio di minaccia che l’uomo le aveva rivolto; f) stigmatizza l’insufficienza della motivazione della sentenza nella parte in cui valuta come generiche le doglianze dell’appello riguardanti gli esiti degli accertamenti del RIS di Parma. La sentenza impugnata si limiterebbe ad avversare la tesi difensiva, senza esplicitare quale indizio o elemento di prova sia ricavabile da questi accertamenti, se non la presenza di profili genotipici appartenenti anche ai due protagonisti della vicenda, circostanza per la quale non serviva scomodare gli esperti del RIS, visto che i due protagonisti vivevano entrambi nel camper. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 533 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di mancato vaglio del ragionevole dubbio. La sentenza non si sarebbe realmente confrontata con la soluzione alternativa prospettata dalla difesa secondo la quale l’imputato e la donna avevano discusso della possibilità per quest’ultima di recarsi presso lo studio dello psichiatra il lunedì successivo e, dopo quella discussione, mentre l’uomo si era allontanato all’esterno del camper, la donna era caduta; trovatala con una ferita alla testa (verosimilmente causata dall’impatto con un gradino del camper), l’imputato aveva tentato di soccorrerla e rianimarla, così provocando le lesioni risultate letali, a seguito delle quali aveva cercato di avvisare i genitori della giovane e chiamato i soccorsi. Il corrispondente motivo di appello sarebbe stato immotivatamente ritenuto generico e, soprattutto, la sentenza di appello non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul contenuto del soliloquio del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al brigadiere Laera, chiaramente indicativo dell’accidentalità di quanto avvenuto alla donna in assenza dell’imputato. La sentenza avrebbe inoltre negletto il fatto, adeguatamente segnalato nell’appello, che la perizia medico-legale aveva riconosciuto la compatibilità con alcune lesioni riscontrate sul corpo della vittimacon l’urto di distretti anatomici contro uno o più strutture del camper. I Giudici di appello avrebbero trascurato l’accumulo di sangue presente ai piedi degli scalini del camper, spiegabile solo con lo stazionamento per un determinato tempo della vittima con il capo riverso sull’asfalto; infine avrebbero confuso il tema della caduta con la compressione della cassa toracica, logicamente consequenziale alla caduta stessa. Nelle pagine da 60 a 75, il ricorrente ripercorre la sentenza di appello in più punti, riproducendo documenti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, al fine di evidenziare come la sentenza di appello non abbia fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ragionevole dubbio. 3.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 575, 43 e 584 cod. pen. e più vizi di motivazione in punto di mancata qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. Il ricorrente lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello, dopo avere riassunto le doglianze difensive, le ha dichiarate manifestamente infondate e generiche al solo fine di evitare di confrontarsi sulle singole questioni sollevate che, pertanto, non avrebbero trovato alcuna risposta nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. La sentenza di appello, invece di indagare seriamente l’elemento psicologico che ha sorretto l’azione dell’imputato, avrebbe confuso l’elemento soggettivo con l’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento. Si censura come irragionevole l’affermazione della sentenza secondo cui sarebbe stato accertato, oltre il ragionevole dubbio, che l’imputato sia rimasto sulla compagna, sopraffacendola, con tutto il peso del suo corpo al solo fine di comprimerla, mentre lei giaceva supina, tra sé e il suolo. Ciò in quanto, se il dolo è stato qualificato come d’impeto, non si comprenderebbe il motivo per cui l’imputato si sarebbe limitato restare immobile sul torace della persona offesa, sino al suo decesso della vittima, invece di attuare condotte di ben più rapida e immediata efficacia mortifera. Nell’ultima parte del motivo, il ricorrente reitera le richieste svolte sin dal primo grado di giudizio, ossia: i) l’ammissione al giudizio abbreviato in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata nell’articolo 521 cod. proc. pen.; ii) disporre il rinvio pregiudiziale per verificare la compatibilità di tale norma con il diritto dell’Unione Europea; iii) sollevare la questione di costituzionalità della disposizione in parola per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non consente all’imputato di reato che non ammette il rito abbreviato la possibilità di chiedere detto rito alternativo una volta che sia mutata la qualificazione giuridica del fatto. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso il richiamo alle memorie depositate in data 16 settembre 2025, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Il difensore delle parti civili ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte.Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che deduce motivi infondati, dev’essere rigettato. La sentenza della Corte di assise di appello, invero, adeguatamente e logicamente motivata, resiste a tutte le censure sviluppate nell’impugnazione che, nel denunciare formalmente pretese incongruenze motivazionali, in realtà propongono temi disattesi con argomentazioni adeguate e immuni da vizi logici o giuridici. 2. Ciò vale certamente per il primo e per il secondo motivo, riguardanti l’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intrattenute dall’imputato con i familiari nella sala colloqui della Casa circondariale e l’invocata questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 cod. proc. pen. I motivi sono reiterativi, generici e manifestamente infondati. 2.1. La Corte di appello ha, infatti, risposto alla censura sull’asserita carenza di motivazione dell’elemento della assoluta indispensabilità delle captazioni nelle p. 46 e s. della sentenza e, oltre a evidenziare una serie d’imprecisioni contenute nell’atto di appello sulla cronologia dei decreti e sulle relative proroghe, ha chiarito la correttezza delle ragioni che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva posto a fondamento dell’assoluta indispensabilità per il prosieguo delle indagini, ovverosia che era assolutamente necessario non disperdere le informazioni provenienti dall’unica persona che si era trovata in compagnia della vittima al momento della sua morte, anche nell’ottica prospettica imposta dall’art. 358 cod. proc. pen., poiché [OSCURATO:PERSONA] poteva avere taciuto per paura o per altra ragione fatti e circostanze utili anche per la propria difesa. Tali argomentazioni in quanto congrue e logiche, non sono censurabili in questa sede. Dev’essere qui ribadito, infatti, l’orientamento secondo cui, «In tema d’intercettazionedi conversazioni o comunicazioni, l’assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini dellaprosecuzionedelle indagini – cui l’art. 267 comma 1 cod. proc. pen. subordina il rilascio dell’autorizzazione giudiziale – è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Licenziato, Rv. 274900 - 01; Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Scremin, Rv. 227708 - 01).Una diversa conclusione, infatti, snaturerebbe il ruolo affidato al giudice della legittimità e il perimetro entro cui è consentito il suo sindacato, che, com’è noto, è circoscritto alla violazione di legge o a vizi della motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre – e trattasi di considerazione assorbente-, osserva il Collegio che è lo stesso ricorrente ad ammettere (p. 7 dell’atto di impugnazione) che si tratta di dialoghi contenenti elementi di scarso interesse investigativo. Al riguardo, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). Sicché – a fronte della mancata utilizzazione di tali elementi da parte del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e della mera menzione degli stessi da parte di quello di secondo grado (al solo fine di replicare alle censure dell’appellante e ad affermare, con motivazione non manifestamente illogica, la plausibilità che l’imputato fosse consapevole di essere ascoltato) – appare di ogni evidenza come l’eventuale accoglimento della censura sarebbe del tutto ininfluente, perché insuscettibile di incidere e disarticolare il ragionamento motivazionale della sentenza impugnata. 2.2. Quanto appena rilevato rende in radice irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale. Per pura completezza si osserva che la Corte di appello ha altresì risposto, nelle p. 48 e ss., con motivazione corretta in diritto, alla censura difensiva che vorrebbe equiparare gli ambienti penitenziari ai luoghi di privata dimora, chiarendo l’insussistenza dei presupposti per sollevare una questione di costituzionalità dell’art. 266 cod. proc. pen. Del resto, osserva il Collegio, la questione invocata è stata già affrontata da questa Corte che l’ha condivisibilmente dichiarata manifestamente infondata, chiarendo che «Ai fini dell’ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto» (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241228 – 01); e, ancora, Sez. 6, n. 36273 del 23/02/2004, Agate, Rv. 229808 – 01 ha ribadito che «È manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale relativa all’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto in stato di detenzione o custodia domiciliare, l’intercettazione delle conversazioni dei detenuti anche se non sussiste il fondato timore che all’interno della cella si stia svolgendo attività criminosa. E invero, a norma dell’art. 13 D.L. n. 152 del 1991, è previsto che, qualora il procedimento abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata, l’intercettazione nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen. è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa. Peraltro, deve escludersi che l’ambiente carcerario, sia esso la cella o la sala colloqui dell’istituto di detenzione, rientri nel concetto di privata dimora nel possesso e nella disponibilità dei detenuti, in quanto è pur sempre un luogo sottoposto ad un diretto controllo dell’amministrazione penitenziaria che su di esso esercita la vigilanza ed a cui soltanto compete lo ius excludendi"». 3. A confutazione del terzo e quarto motivo – con i quali il ricorrente lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello abbia proceduto con una «visione a tunnel», svalutando tutti gli elementi di segno contrario all’ipotesi investigativa iniziale, ossia quella della colpevolezza dell’imputato e omettendo di analizzare la plausibilità processuale della ricostruzione alternativa – deve rilevarsi come il compendio indiziario, rigorosamente valutato dalla Corte territoriale, possieda i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi e dei quali si dirà appresso. Non è superfluo ricordare sin d’ora che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato in conformità a una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente e organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024 Ud., Rossitto, Rv. 286492 – 01). Dunque, va respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondi su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione, senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza (si veda anche Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 - 02). Nel caso che ci occupa, il ragionamento giudiziale è stringente nella sua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede, essendo conforme allo standard valutativo della prova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nella necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), al fine di accertare se la fisiologica parzialità e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. 3.1. La lettura della sentenza impugnata attesta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello non si è discostato da tale corretta impostazione epistemologica, avendo svolto l’opportuna valutazione – sia unitaria, sia globale – dei dati raccolti e proceduto al loro logico raccordo in modo tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo e, per tale, via è giunto all’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dello standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. La motivazione, muovendo da elementi processualmente inconfutabili e non realmente contrastati, ha ricostruito l’episodio mortale come un’aggressione violentissima e protratta per un tempo necessario ad assicurare l’exitus letale, realizzata con dolo d’impeto. L’animus necandi è stato inferito (p. 92 sentenza appello) delle evidenze scientifiche che hanno consentito di ritenere accertato che, a un certo punto dell’aggressione, dalla quale la donna ha tentato invano di difendersi, l’imputato è riuscito a mettersi sopra la vittima e ha volontariamente messo in atto forza pressoria per tenerla sotto di sé mentre era supina, schiacciata contro la superficie di un piano calpestabile, in tal senso deponendo in termini univoci, coerenti e non confutati, oltre al volet sternale, le lesioni sul collo e nelle regioni mandibolari che indicano che l’imputato aveva cercato di tenerne fermi il collo e la testa. L’autopsia e la perizia hanno restituito l’immagine di un’azione mortifera violenta, temporalmente prolungata per svariati minuti, che costituisce l’acme di un’aggressione più ampia e duratura nel corso della quale plurimi e ripetuti sono stati i colpi inferti al tronco e agli arti, come indicano ecchimosi ed escoriazioni descritte, in più decine, nella perizia. I giudici di merito – con motivazione logicamente coerente e scevra da fratture razionali – hanno valutato come irragionevole e sganciata da qualsiasi appiglio obiettivo la tesi della verificazione di queste lesività in epoca anteriore e diversa rispetto allo scontro con l’imputato, così come altrettanto irragionevole hanno ritenuto la tesi di un maldestro tentativo di rianimazione, in ragione del numero complessivo delle coste fratturate, sia anteriori sia posteriori, e per la loro collocazione in una posizione incompatibile con un (per quanto inadeguato) massaggio cardiaco e altrettanto incompatibili con le già menzionate lesioni al collo, indicative di un afferramento di quella parte del corpo; gesto quest’ultimo che esclude qualsiasi tentativo di soccorso. 3.2. Nell’atto di ricorso si è contestata la reale valenza indiziante di alcune emergenze istruttorie, ma – rileva il Collegio – nessuna delle obiezioni difensive ha una reale portata di disarticolazione del ragionamento posto a base della ricostruzione del fatto in chiave d’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del fatto omicidiario. 3.2.1. Quanto alla tesi difensiva della “caduta” e al tentativo di rianimazione, il [OSCURATO:PERSONA] di appello, dopo avere premesso l’impossibilità di affermare ovvero escludere con assoluta certezza che la vittima potesse essere caduta, ha chiarito che vi erano più elementi probatori che deponevano ragionevolmente in senso contrario, e, precisamente: i) l’assenza di lacerazioni o tracce sulle ginocchia dei pantaloni indossati dalla vittima, dove invece è rimasta impressa l’impronta di suola di scarpa; ii) l’assenza di abrasioni o escoriazione sotto le mani che verosimilmente ella avrebbe dovuto posizionare dinanzi a sé nella caduta; iii) la presenza di lesività ai lati del viso incompatibili con questa ricostruzione, così come spiegato dai periti. Si è posta in risalto, in senso contrario alla tesi difensiva, la presenza di numerose ulteriori escoriazioni (sulla fronte e nella regione mandibolare del volto e sul collo) che i periti hanno ascritto ad una azione esercitata dalle unghie dell’aggressore, sicché con motivazione logicamente coerente si è ritenuto che, se caduta vi era stata, essa non era avvenuta secondo le modalità descritte dalla difesa, poiché l’unico spigolo interno al mezzo compatibile con l’ipotizzata perdita di equilibrio della donna è quello del gradino interno al camper, come inequivocabilmente affermato dai periti. Si sono, dunque, valorizzate le evidenze scientifiche (il quadro complessivo delle lesività esterne e interne, la localizzazione e la distribuzione delle tracce ematiche) al fine di avallare una ricostruzione ben diversa da quella riferita dall’imputato al padre della ragazza nel corso della telefonata, quindi ai soccorritori e, infine, nel corso degli interrogatori. Partendo, dunque, dal dato certo, perché ammesso dallo stesso imputato, che vi fu un alterco, la lettura unitaria e globale di tutte le evidenze ha condotto i Giudici di merito a ritenere che lo scontro non si limitò a urla reciproche e a una caduta, ma – considerando tutti i dati evidenziati e tenuto conto delle modalità con cui si può determinare il volet sternale – che: i) a un certo punto dello scontro, [OSCURATO:PERSONA] esercitò con il proprio peso corporeo, una forza pressoria sulla vittima per tenerla schiacciata, supina, sotto di sé, contro la superficie del piano calpestabile; ii) la vittima con elevata probabilità, prossima alla certezza, cercò di divincolarsi e di muoversi perché in questo senso depongono – in termini univoci, coerenti e non confutati – le lesività esterne sul collo e nelle regioni mandibolari, indicative del fatto che [OSCURATO:PERSONA] cercò di tener fermi giù è bloccati collo e testa della persona offesa che cercava di dibattersi e di sottrarsi alla presa; iii) che la vittima fu tenuta in questa posizione per diversi minuti, fino all’arresto cardiocircolatorio che ne provocò la morte. 3.2.2. Analoghe considerazioni valgono per le censure riguardanti gli esiti degli accertamenti del RIS di Parma. Diversamente da quanto lamentato nel ricorso e, prima ancora, nell’atto di appello, la selezione dei reperti sui quali sono stati effettuati i prelievi per l’analisi delle tracce biologiche e, più in generale, gli accertamenti svolti dagli investigatori non si sono rivelati affatto un’attività di ricerca della prova inutile, nonostante la pacifica e confessata attività di pulizia e riordino da parte dell’imputato, poiché la Corte di assise di appello ha – con motivazione aderente alle risultanze in atti – ricordato che vi erano punti dove le tracce di sangue non erano state eliminate e che ciò che aveva consentito di acquisire tasselli, significativi e rimasti incontestati, sullo sviluppo dell’azione. 3.2.3. [OSCURATO:PERSONA] di appello si è altresì fatto carico di avversare (p. 58) la lettura che la difesa pretenderebbe di attribuire al soliloquio avvenuto in caserma, qualche ora dopo i fatti, dinanzi al carabiniere Laera, chiarendo come in tali sincopate dichiarazioni l’imputato non aveva mai fatto riferimento a terzi e, quando aveva affermato «non dovevi farle così male», stava facendo riferimento a sé e non ad altri soggetti. 3.2.4. Quanto alle altre obiezioni (indicate nella parte della premessa, quali ad esempio le censure riguardanti le lesioni presenti sul corpo della vittima, non in rapporto di causalità diretta con l’evento morte ovveroil significato da attribuire all’intercettazione ambientale in carcere in cui l’imputato prospettava un possibile intervento di terzi soggetti), le stesse – ove confrontate con le censure svolte in sede di appello – si palesano reiterative, aspecifiche e interamente versate in fatto, e costituiscono altresì l’evidente conseguenza di una lettura parcellizzata degli elementi di prova, di un eccesso di segmentazione della critica, che non considera il procedimento di concatenazione degli indizi, invece realizzato in modo del tutto congruo nelle due decisioni di merito. 3.3. Piuttosto dev’essere qui sottolineato come – dopo un’accurata analisi dei singoli elementi indiziari e della loro valutazione complessiva – il [OSCURATO:PERSONA] di appello non abbia mancato di evidenziare anche l’esistenza di un movente,costituito dalla incapacità di regolazione della rabbia, in linea con le valutazioni specialistiche del consulente dottor Martelli (secondo cui l’imputato è persona avente un risalente, cronico e irrisolto problema di gestione della propria reattività, di discontrollo degli impulsi), ancorandolo alle affermazioni dello stesso imputato (che, nel corso del primo interrogatorio, aveva ammesso il diverbio con la compagna) e al soliloquio percepito dal carabiniere Laera (durante il quale egli aveva ammesso di aver “perso la testa”). Si tratta di una motivazione che si pone nell’alveo del principio espresso in sede di legittimità secondo cui la causale di un delitto, se non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto di per sé non convincente, assume invece un ruolo catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento del giudizio di responsabilità, quando questi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta appunto dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094-01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287-01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889-01). 3.4. In definitiva, in punto di prova indiziaria si è al cospetto di un apparato motivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, sul punto dell’affermata penale responsabilità, alle doglianze prospettate, nella rimanente parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. 4. L’ultimo motivo, in punto di elemento psicologico, che la difesa invoca di qualificare come preterintenzione, è destituito di fondamento alla stregua della dinamica della condotta così come si è riscostruita da parte dei Giudici di merito: l’imputato, nel corso di un alterco con la compagna, in preda a un’esplosione di rabbia, ha iniziato a colpirla con calci e pugni, con una scarica violenta di parecchi colpi che hanno attinto in più punti il corpo della donna che egli voleva, in quel momento, annientare, come è stato logicamente dedotto dal fatto che egli non si sia mai fermato e, anzi, egli sia salito sulla donna con tutto il peso del corpo, inginocchiandosi su di esso e schiacciandole il torace. L’azione, si è osservato, è stata esercitata per diversi minuti, con la vittima già ferita sulla fronte e sanguinante che cercava di divincolarsi e muovere la testa, mentre veniva tenuta ferma. La Corte di assise di appello, nelle p. 141 la Corte di appello, ha dunque affrontato il tema della diversa qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale e, correttamente, ha ulteriormente evidenziato, in senso contrario, che l’imputato aveva sempre negato di avere percosso la vittima, in tal modo non aveva offerto alcuna veritiera e completa ricostruzione che consentisse di valutare se, nell’ambito dello sviluppo del litigio e dello scontro fisico, il frammento della violenza sprigionata nella causazione del volet sternale potesse non essere sorretto dalla volontà di causare la morte della compagna. Altrettanto correttamente ha valorizzato il comportamento successivo diXXXXXXXXXX, ossia il mancato soccorso nel momento in cui egli si dovette necessariamente accorgersi (per quanto ineccepibilmente chiarito dai periti) delle difficoltà respiratorie della donna. La Corte di assise di appello ha dunque, escluso l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale sulla scorta delle modalità con cui si svolse l’intera azione, caratterizzata da plurime e reiterate scariche di violenza, consistite in calci e pugni in zone vitali, cui sì è aggiunta la compressione violenta del torace che è stata ritenuta finalizzata a provocare la morte, in mancanza di un immediato raggiungimento di tale fine con le modalità di percosse, più volte replicate. Tali argomentazioni sono in linea con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra l’omicidio preterintenzionale – caratterizzato da una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l’evento mortale (Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024 Ud.(dep. 08/01/2025 ) Rv. 287459 – 01; Sez. 5, n. 43093 del 16/10/2024, Loi, Rv. 287244 – 01; Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Sansone, Rv. 286574 – 01; Sez., n. 34342 del 05/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286931 – 01) e l’omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte, mentre, nel secondo la previsione di tale evento è necessaria, mentre le deduzioni difensive volte si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, in questa sede non consentita e, soprattutto, fondata su dati assertivi e indimostrati. 5. Sono prive di pregio le censure e richieste di cui all’ultima parte del quarto motivo, ossia: i) l’ammissione al giudizio abbreviato in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata nell’articolo 521 cod. proc. pen.; ii) disporre il rinvio pregiudiziale per verificare la compatibilità di tale norma con il diritto dell’Unione Europea; iii) sollevare la questione di costituzionalità della disposizione in parola per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non consente all’imputato di reato che non ammette il rito abbreviato la possibilità di chiedere detto rito alternativo una volta che sia mutata la qualificazione giuridica del fatto. Ciò in quanto ciascuna di esse è legata all’ipotesi, qui non avvenuta, di una diversa qualificazione giuridica del fatto. 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev’essere - come preannunciato – rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti civili costituite, liquidate, alla luce della natura delle questioni, secondo le modalità e gli importi indicati nel dispositivo. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 41522/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris