Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28163/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-3\-rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto in abitazione; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, tenuto conto che il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01) e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto puntuale riferimento agli indici di natura personale e fattuale che non hanno consentito di accedere all'invocato trattamento di favore (v. pag. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-3\-rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto in abitazione; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, tenuto conto che il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01) e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto puntuale riferimento agli indici di natura personale e fattuale che non hanno consentito di accedere all'invocato trattamento di favore (v. pag. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28163/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris