CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 49366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO(clato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 129 cod. pen.; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, in quanto diverse da quelle consentite dall'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., perché la richiesta di tenere conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 175 del 2022, della disposizione di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui sanzionava anche l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione di sostituto di imposta, oltre che l'omesso versamento di ritenute certificate, presuppone una rivalutazione del fatto, posto che è oggetto di specifica contestazione nell'imputazione anche la condotta di omesso versamento delle ritenute certificate, rimasta immune dalla declaratoria di incostituzionalità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente