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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 19088/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9676/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dom. in Roma alla Via XX Settembre 98/E -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.4320/2020 depositata il 28/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che in data 05/06/2023 è decorso il termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. senza che sia stata presentata opposizione; considerato che solo in data 22/06/2023 è stata depositata istanza di cessazione della materia del contendere, per aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, chiedendo la declaratoria del la cessa zione della materia del contendere, ritenendo la r icorrente di aver “rinunciato” al contenzioso come previsto dalla relativa normativa; considerato che la rinuncia al ricorso, implicita nel caso in cui la parte ricorrente non chieda la decisione del ricorso, opponendosi alla proposta ex art. 380 – bis c.p.c., comporta l’adozione del decreto di estinzione, quale atto obbligato, non essendo previsto alcun tipo di controllo a posteriori; che, alla rinuncia conseguente alla omessa opposizione nei termini, non può attribuirsi da parte del ricorrente effetti diversi da quelli previsti dalla legge, rappresentati dall’estinzione del giudizio con conseguente regolamentazione delle spese; che, difatti, l’estinzione del giudizio non è un effetto del provvedimento della Corte, ma effetto direttamente consequenziale all’inutile spirare del termine per proporre opposizione ex art. 380 –bis c.p.c.; che, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione affinchè la Corte, in composizione collegiale, decidesse in merito alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non rientrando siffatto provvedimento nelle attribuzioni del consigliere delegato, peraltro successivamenteallo spirare del termine previsto dal secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c, in forza del quale egli può solo dichiarare l’estinzione del giudizio; che, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere, prima della scadenza del termine per l’opposizione, la sospensione del giudizio in attesa della scadenza del termine del 30 settembre concesso alla Riscossione per l’eventuale diniego; visto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate –riscossione; DICHIARA L’estinzione del giudizio e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rapp. pro tempore al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite che si liquidano in € 10.687,00, oltre aspese prenotate a debito.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9676/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dom. in Roma alla Via XX Settembre 98/E -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.4320/2020 depositata il 28/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che in data 05/06/2023 è decorso il termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. senza che sia stata presentata opposizione; considerato che solo in data 22/06/2023 è stata depositata istanza di cessazione della materia del contendere, per aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, chiedendo la declaratoria del la cessa zione della materia del contendere, ritenendo la r icorrente di aver “rinunciato” al contenzioso come previsto dalla relativa normativa; considerato che la rinuncia al ricorso, implicita nel caso in cui la parte ricorrente non chieda la decisione del ricorso, opponendosi alla proposta ex art. 380 – bis c.p.c., comporta l’adozione del decreto di estinzione, quale atto obbligato, non essendo previsto alcun tipo di controllo a posteriori; che, alla rinuncia conseguente alla omessa opposizione nei termini, non può attribuirsi da parte del ricorrente effetti diversi da quelli previsti dalla legge, rappresentati dall’estinzione del giudizio con conseguente regolamentazione delle spese; che, difatti, l’estinzione del giudizio non è un effetto del provvedimento della Corte, ma effetto direttamente consequenziale all’inutile spirare del termine per proporre opposizione ex art. 380 –bis c.p.c.; che, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione affinchè la Corte, in composizione collegiale, decidesse in merito alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non rientrando siffatto provvedimento nelle attribuzioni del consigliere delegato, peraltro successivamenteallo spirare del termine previsto dal secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c, in forza del quale egli può solo dichiarare l’estinzione del giudizio; che, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere, prima della scadenza del termine per l’opposizione, la sospensione del giudizio in attesa della scadenza del termine del 30 settembre concesso alla Riscossione per l’eventuale diniego; visto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate –riscossione; DICHIARA L’estinzione del giudizio e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rapp. pro tempore al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite che si liquidano in € 10.687,00, oltre aspese prenotate a debito. Così
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