CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 34767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari. avverso la sentenza del 02/12/2022 del Tribunale di Cagliari visti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti il provvedimento impugnato e il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e rinunciato alla trattazione orale del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 dicembre 2022, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ARU per essersi il reato di ricettazione estinto per esito positivo del programma di messa alla prova. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. 3. Il ricorrente, con i due motivi di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 168-bis, 168-ter e 168 -quater cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che la messa alla prova cui era stato ammesso l'imputato si sarebbe conclusa con esito positivo, senza tenere conto che la relazione finale redatta dall'UEPE ha espressamente rimarcato che l'ARU non ha posto alcuna condotta riparatoria o risarcitoria del danno, avendo l'imputato manifestato la volontà di non proseguire il percorso di mediazione con la persona offesa e di non voler usufruire di alcuno degli strumenti di giustizia riparativa. Secondo il ricorrente l'imputato non avrebbe, di conseguenza, adempiuto ad una delle prescrizioni contemplate nell'ordinanza ammissiva della messa alla prova con conseguente violazione dell'art. 464-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 1.1. Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge quanto segue: • In data 15 novembre 2021 il Tribunale di Cagliari, a seguito di istanza dell'imputato, ha disposto la messa alla prova di [OSCURATO:PERSONA] ARU, sospendendo il procedimento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal programma elaborato dall'UEPE di Cagliari in data 11 ottobre 2021; • In data 2 marzo 2022 i responsabili del progetto «[OSCURATO:PERSONA]» hanno comunicato all'UEPE di Cagliari l'impossibilità di concludere il percorso di giustizia riparativa e mediazione penale avendo l'ARU «manifestato la volontà di non procedere oltre con il percorso né di usufruire di altri strumenti di giustizia riparativa»; • In data 15 novembre 2022 l'UEPE di Cagliari ha comunicato al Tribunale di Cagliari la conclusione con esito positivo della messa alla prova; • In data 2 dicembre 2022, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per essersi il reato di ricettazione estinto per esito positivo del programma di messa alla prova.1.2. Il Tribunale, aderendo a quanto erroneamente affermato dall'UEPE di Cagliari ha ritenuto che la messa alla prova si è conclusa con esito positivo esclusivamente in considerazione dello svolgimento da parte dell'imputato del lavoro di pubblica utilità, senza tenere conto del fatto che l'ARU, rifiutandosi di sottoporsi a qualsiasi percorso di giustizia riparativa, ha violato una delle prescrizioni del programma elaborato dall'UEPE. 1.3. Deve ricordarsi, in proposito, che le prescrizioni contenute nel programma elaborato dall'UEPE sono distinte ed autonome e che, di conseguenza, l'adempimento di tutte le prescrizioni è indispensabile per il buon esito della messa alla prova (vedi Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284247 - 01 in tema di violazione della prescrizione dell'eliminazione delle conseguenze dannose del reato). L'art. 168-quater cod. pen., prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in caso di grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; detta revoca trova si pone come conseguenza della obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova. L'espressione «grave e reiterata trasgressione» deve essere interpretata quale presupposto sostanziale del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di tale qualità e gravità da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità dell'imputato. Dalla locuzione usata ("grave e reiterata trasgressione") si evince, infatti, che, per adottare il provvedimento di revoca, è sufficiente anche una sola trasgressione purché, come nel caso oggetto di scrutinio, sia grave (vedi Sez. 4, n. 19226 del 04/03/2020, Battista, Rv. 279248 - 01). Ne consegue che il Giudice ha errato nel ritenere conclusa con esito positivo la messa alla prova dell'imputato e che, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d