CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 718/2025 depositata il 26/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 20694/2025Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8215/2026Data pubblicazione 02/04/2026dispositivo, in favore della sola Agenzia delle entrate che ha spiegatocontroricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/03/2026.