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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44122/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, quanto all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati, loro ascritti in concorso e unificati per continuazione, di ricettazione di armi clandestine (un revolver calibro 22 con numero di matricola abraso e una pistola in origine strumento a salve e poi modificata per sparare cartucce calibro 7,65), di detenzione di tali armi e di detenzione abusiva di munizioni (113 cartucce calibro 22), fatti accertati in data 11 aprile 2015.

I Giudici di secondo grado, a seguito dell'assoluzione pronunziata in ordine ad altra concorrente imputazione (capo a), rideterminavano la pena inflitta ai predetti in anni due, mese uno di reclusione ed euro 700,00 di multa.

2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione Carnariu e Oprea, tramite il comune difensore e a mezzo di un unico atto di impugnazione, muovendo doglianze rappresentate in cinque motivi.

2.1. Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 648 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975, lamenta che i Giudici di appello, confermando l'affermazione della responsabilità, hanno mancato di considerare che l'arma in origine scacciacani era provvista dei contrassegni di identificazione, così potendo ravvisarsi la sola fattispecie prevista dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975.

2.2. Il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista da tale norma, con riguardo alla detenzione della pistola scacciacani munita dei contrassegni.

2.3. Il terzo motivo rappresenta vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine alla detenzione del revolver calibro 22, non essendosi spiegate le ragioni per cui sono state ritenute irri[evanti le indicazioni del consulente sull'individuazione dei numeri di matricola dell'arma.

2.4. Il quarto motivo deduce vizio della motivazione in punto di diniego agli imputati delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Il quinto motivo si duole della violazione dell'art. 157 cod. pen., a causa del mancato riconoscimento dell'estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. contestata al capo d). [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutte i motivi dedotti nell'atto di ricorso risultano inammissibili

2. Il primo motivo non contesta l'esito dell'accertamento che ha consentito di verificare la trasformazione della pistola scacciacani a salve in arma da sparo, ma svolge considerazioni che partono dal presupposto manifestamente erroneo secondo cui detto strumento pur non essendo in origine un'arma da sparo sarebbe sottoposto, quanto alle trasformazioni, alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 110 del 1975, riguardanti invece l'arma da sparo, mentre ciò che rileva, ai fini del corretto inquadramento giuridico del fatto di cui trattasi, è con tutta evidenza la condizione successiva di non catalogazione (secondo quanto previsto per le armi da sparo), e dunque di arma clandestina ex art. 23, legge n. 110 del 1975, condizione in cui sit'trovato il medesimo strumento, una volta che, per effetto della trasformazione, ha assunto le caratteristiche di arma da sparo.

Alla stregua di tali evidenti considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, all'esito della trasformazione di cui sopra, si realizza la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 23 sopra citato, essendo irrilevante la precedente non sottoposizione della pistola a salve alla disciplina della catalogazione citata da detta norma (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493; Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Cantulani, Rv. 262268, in motivazione; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 276493).

Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure mosse nel primo motivo.

3. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo alle censure svolte con il secondo motivo, poiché invocano l'applicazione in relazione al reato di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975, delle disposizioni previste dall'art. 5 legge n. 895 del 1967 che si riferiscono, come risulta dalla chiara formulazione della norma, solamente ai reati descritti dai precedenti articoli di tale ultima legge.

Anche tale inequivocabile lettura della normativa è stata pacificamente affermata - e ribadita peraltro pure di recente (Sez. 1 n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484) - dalla costante giurisprudenza di legittimità.

4. Il terzo motivo risulta del pari inammissibile, poiché, con riguardo al revolver calibro 22, riproponendo alcuni rilievi mossi in sede di appello che fanno riferimento ad alcune cifre numeriche rinvenute dal consulente all'interno delle componenti dell'arma, non si confronta con quanto ancora chiaramente rappresentato nella sentenza di secondo grado, secondo cui per il resto era stata constatata l'abrasione dei contrassegni contemplati dall'art. 11 della legge n. 110 del 1975, tant'è che non era stato possibile rilevare la catalogazione, avendosi così per ciò solo la condizione di arma clandestina di cui all'art. 23 stesse legge.5.

Il quarto motivo svolge considerazioni che evocano elementi secondo cui gli imputati avrebbero dovuto ritenersi meritevoli della concessione delle attenuanti generiche, a fronte delle specifiche spiegazioni in senso contrario ampiamente rappresentate ancora nella sentenza di secondo grado, che, in aggiunta a quanto già esposto dal Giudice di primo grado circa la non significatività ai fini di cui trattasi del comportamento tenuto dopo il fatto, così come del mero stato di incensuratezza, pongono in evidenza l'oggettiva gravità dei fatti, trattandosi della detenzione - esorbitante le indimostrate esigenze di difesa come asserite - di due armi da fuoco clandestine e di oltre cento cartucce, nonché di un pugnale lungo 24 centimetri e di due sfollagente telescopici.

Le censure sul punto risultano, dunque, aspecifiche o soltanto rivalutative.

6. Infine, l'inammissibilità del quinto motivo risulta chiaramente poiché attribuisce ai Giudici di appello, quanto alla contravvenzione, la mancata considerazione di un termine di prescrizione che la stessa difesa riconosce essere maturato, secondo l'esatto computo esposto nella sentenza impugnata (pag. 4), solamente in data 11 aprile 2020, ossia dopo la pronunzia di secondo grado.

Al riguardo, va solo aggiunto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, sia pure per manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e dunque la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).

7. Dalla dichiarazione di inammissibilità, che si impone per le ragioni di cui sopra, discende la condanna di entrambi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma congruamente determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, quanto all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati, loro ascritti in concorso e unificati per continuazione, di ricettazione di armi clandestine (un revolver calibro 22 con numero di matricola abraso e una pistola in origine strumento a salve e poi modificata per sparare cartucce calibro 7,65), di detenzione di tali armi e di detenzione abusiva di munizioni (113 cartucce calibro 22), fatti accertati in data 11 aprile 2015. I Giudici di secondo grado, a seguito dell'assoluzione pronunziata in ordine ad altra concorrente imputazione (capo a), rideterminavano la pena inflitta ai predetti in anni due, mese uno di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione Carnariu e Oprea, tramite il comune difensore e a mezzo di un unico atto di impugnazione, muovendo doglianze rappresentate in cinque motivi. 2.1. Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 648 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975, lamenta che i Giudici di appello, confermando l'affermazione della responsabilità, hanno mancato di considerare che l'arma in origine scacciacani era provvista dei contrassegni di identificazione, così potendo ravvisarsi la sola fattispecie prevista dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975. 2.2. Il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista da tale norma, con riguardo alla detenzione della pistola scacciacani munita dei contrassegni. 2.3. Il terzo motivo rappresenta vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine alla detenzione del revolver calibro 22, non essendosi spiegate le ragioni per cui sono state ritenute irri[evanti le indicazioni del consulente sull'individuazione dei numeri di matricola dell'arma. 2.4. Il quarto motivo deduce vizio della motivazione in punto di diniego agli imputati delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Il quinto motivo si duole della violazione dell'art. 157 cod. pen., a causa del mancato riconoscimento dell'estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. contestata al capo d). [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutte i motivi dedotti nell'atto di ricorso risultano inammissibili 2. Il primo motivo non contesta l'esito dell'accertamento che ha consentito di verificare la trasformazione della pistola scacciacani a salve in arma da sparo, ma svolge considerazioni che partono dal presupposto manifestamente erroneo secondo cui detto strumento pur non essendo in origine un'arma da sparo sarebbe sottoposto, quanto alle trasformazioni, alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 110 del 1975, riguardanti invece l'arma da sparo, mentre ciò che rileva, ai fini del corretto inquadramento giuridico del fatto di cui trattasi, è con tutta evidenza la condizione successiva di non catalogazione (secondo quanto previsto per le armi da sparo), e dunque di arma clandestina ex art. 23, legge n. 110 del 1975, condizione in cui sit'trovato il medesimo strumento, una volta che, per effetto della trasformazione, ha assunto le caratteristiche di arma da sparo. Alla stregua di tali evidenti considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, all'esito della trasformazione di cui sopra, si realizza la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 23 sopra citato, essendo irrilevante la precedente non sottoposizione della pistola a salve alla disciplina della catalogazione citata da detta norma (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493; Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Cantulani, Rv. 262268, in motivazione; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 276493). Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure mosse nel primo motivo. 3. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo alle censure svolte con il secondo motivo, poiché invocano l'applicazione in relazione al reato di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975, delle disposizioni previste dall'art. 5 legge n. 895 del 1967 che si riferiscono, come risulta dalla chiara formulazione della norma, solamente ai reati descritti dai precedenti articoli di tale ultima legge. Anche tale inequivocabile lettura della normativa è stata pacificamente affermata - e ribadita peraltro pure di recente (Sez. 1 n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484) - dalla costante giurisprudenza di legittimità. 4. Il terzo motivo risulta del pari inammissibile, poiché, con riguardo al revolver calibro 22, riproponendo alcuni rilievi mossi in sede di appello che fanno riferimento ad alcune cifre numeriche rinvenute dal consulente all'interno delle componenti dell'arma, non si confronta con quanto ancora chiaramente rappresentato nella sentenza di secondo grado, secondo cui per il resto era stata constatata l'abrasione dei contrassegni contemplati dall'art. 11 della legge n. 110 del 1975, tant'è che non era stato possibile rilevare la catalogazione, avendosi così per ciò solo la condizione di arma clandestina di cui all'art. 23 stesse legge.5. Il quarto motivo svolge considerazioni che evocano elementi secondo cui gli imputati avrebbero dovuto ritenersi meritevoli della concessione delle attenuanti generiche, a fronte delle specifiche spiegazioni in senso contrario ampiamente rappresentate ancora nella sentenza di secondo grado, che, in aggiunta a quanto già esposto dal Giudice di primo grado circa la non significatività ai fini di cui trattasi del comportamento tenuto dopo il fatto, così come del mero stato di incensuratezza, pongono in evidenza l'oggettiva gravità dei fatti, trattandosi della detenzione - esorbitante le indimostrate esigenze di difesa come asserite - di due armi da fuoco clandestine e di oltre cento cartucce, nonché di un pugnale lungo 24 centimetri e di due sfollagente telescopici. Le censure sul punto risultano, dunque, aspecifiche o soltanto rivalutative. 6. Infine, l'inammissibilità del quinto motivo risulta chiaramente poiché attribuisce ai Giudici di appello, quanto alla contravvenzione, la mancata considerazione di un termine di prescrizione che la stessa difesa riconosce essere maturato, secondo l'esatto computo esposto nella sentenza impugnata (pag. 4), solamente in data 11 aprile 2020, ossia dopo la pronunzia di secondo grado. Al riguardo, va solo aggiunto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, sia pure per manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e dunque la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). 7. Dalla dichiarazione di inammissibilità, che si impone per le ragioni di cui sopra, discende la condanna di entrambi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma congruamente determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della