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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09155/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato dell'art. 22, comma 12, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver occupato alle proprie dipendenze, quale titolare di una carrozzeria, un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno; fatto avvenuto a Milano il 3 ottobre 2018.

Con sentenza del 4 aprile 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale perché è stata ritenuta superflua l'escussione testimoniale del lavoratore iflecitamente occupato, il signor [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto a lui attribuito, atteso che Ismaili non era un dipendente ma si trovava in officina in quanto gli era stato permesso a titolo di cortesia di riparare la propria autovettura.

La circostanza emergerebbe dalle stesse dichiarazioni dell'imputato.

Con il terzo motivo lamenta inosservanza norma penale ed illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., motivato con il ripetuto ed intenso impiego di personale irregolare, laddove non risulta l'imputato abbia commesso reati della stessa indole o sia stato condannato successivamente ai fatti per gli stessi.

Con il quarto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate per la ricostruzione fantasiosa della vicenda per la mancanza di resipiscenza e per l'impiego di numerosi lavoratori irregolari, e che avrebbero dovuto essere concesse perchè l'imputato ha reso dichiarazioni autoaccusatorie in udienza. ti( Con il quinto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, perché la motivazione usata dal giudice d'appello sarebbe inidonea a far individuare i criteri legali che hanno determinato l'applicazione della pena irrogata in concreto.

Con il sesto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale, in quanto la reale entità del fatto dimostra che il comportamento era occasionale e che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale perché è stata ritenuta superflua l'escussione testimoniale del lavoratore illecitamente occupato, il signor [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è manifestamente infondato.

L'argomento della mancata escussione del testimone Ismaili è proposto come motivo di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.; non vi è censura di mancata assunzione di prova decisiva, né di manifesta illogicità della motivazione che ha respinto la richiesta di integrazione probatoria.

I riferimenti alla inutilizzabilità o inammissibilità sono inconferenti, trattandosi di una prova che non è stata assunta; lo sono anche quelli alla decadenza, in quanto la decisione della Corte d'appello in punto di non assunzione del teste non è stata motivata dal mancato rispetto del termine entro cui presentare tale richiesta.

In punto di nullità va osservato, invece, che nel sistema del codice di procedura penale le nullità sono tassative a norma dell'art. 177 cod. proc. pen.; occorre quindi che esista una norma che preveda la causa di nullità dedotta o che essa possa essere ricondotta a quelle previste dalla norma generale dell'art. 178 cod. proc. pen.

Nel caso in esame, non c'è nessuna norma nel codice di procedura penale che preveda la nullità della sentenza per mancata assunzione di un testimone di cui la parte aveva chiesto l'esame in appello ex art. 603 cod. proc. pen. 2.

Il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto a lui attribuito, atteso che Ismaili non era un dipendente ma si trovava in officina in quanto gli era stato permesso a titolo di cortesia di riparare la propria autovettura.

La circostanza emergerebbe dalle stesse dichiarazioni dell'imputato (pag. 6 del ricorso).

Il motivo è manifestamente infondato.Il motivo era stato proposto in appello, e la Corte di appello ha risposto che a sostegno di questa tesi "la difesa non ha prodotto alcuna documentazione rilevante e pertinente quale il titolo di proprietà dell'automobile".

La Corte d'appello ha anche aggiunto che Ismaili, che era stato visto lavorare all'autovettura dal personale di polizia che aveva proceduto all'accesso in carrozzeria, dimostrava abilità tecniche non compatibili con l'occasionalità.

Si ricorda che la valutazione del compendio probatorio acquisito in giudizio appartiene al giudice del merito, e che la Corte di legittimità può soltanto valutare se tale valutazione abbia, nella ponderazione degli elementi di prova, violato i canoni della logica, anche nella forma dell'eventuale travisamento della prova.

Nel caso in esame, la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto che gli elementi probatori assunti nel corso del giudizio (essenzialmente: il suo essere titolare della carrozzeria; la circostanza che Ismaili stesse lavorando ad una autovettura che si trovava nella carrozzeria; la circostanza che Ismaili non fosse regolarmente assunto e che non avesse permesso di soggiorno per motivi di lavoro) fossero sufficienti per •provare la responsabilità dell'imputato, non è manifestamente illogica, come non lo è la risposta che ha dato la sentenza impugnata sulla deduzione difensiva della occasionalità della presenza di Ismaili nella carrozzeria, in quanto è del tutto conforme ai criteri legali di valutazione della prova attribuire un peso rilevante alla eventuale prova documentale costituita dal titolo di proprietà dell'autovettura ed un peso subvalente alle mere dichiarazioni pro se rese sul punto dall'imputato.

3. Il terzo motivo lamenta inosservanzadinorma penale ed illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., motivato con il ripetuto ed intenso impiego di personale irregolare, laddove non risulta l'imputato abbia commesso reati della stessa indole o sia stato condannato successivamente ai fatti per gli stessi.

Il motivo è inammissibile.

In realtà, la motivazione della sentenza impugnata sul punto è la seguente: "non può essere riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, giacché le modalità della condotta consistita nel trarre vantaggio dall'immigrazione e nello sfruttare la manodopera di soggetto extracomunitario senza permesso di soggiorno costituiscono lesione seria ed incisiva del bene giuridico tutelato.

In senso ulteriormente sfavorevole depone la circostanza, verificata dagli operanti in occasione dei sopralluoghi del ripetuto piuttosto intenso impiego, da parte dell'imputato, di personale irregolare, ancorché di nazionalità italiana".Nel ricorso si deduce che questa motivazione non sarebbe corretta, perché l'imputato non è mai stato condannato per lo stesso reato, ma la sentenza impugnata ha precisato di fare riferimento ad altri operai assunti in nero di nazionalità italiana, quindi ad un fatto che di per sé non è reato, pur se costituisce in ogni caso illecito.

L'argomento per escludere l'applicazione della causa di non punibilità è stato tratto, pertanto, da altri comportamenti irregolari, della stessa tipologia, attenendo sempre al lavoro nero, tenuti più volte, comportamenti che in effetti risultano dalle due sentenze.

Il motivo di ricorso non risulta, pertanto, conferente con il contenuto del provvedimento impugnato, e quindi difetta del requisito della specificità estrinseca dei motivi di ricorso (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

4. Il quarto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate per la ricostruzione fantasiosa della vicenda, per la mancanza di resipiscenza e per l'impiego di numerosi lavoratori irregolari, e che avrebbero dovuto essere concesse perché l'imputato ha reso dichiarazioni autoaccusatorie in udienza.

Il motivo è inammissibile.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto del diniego delle attenuanti generiche è la seguente: "non emergono elementi positivi ai quali ancorare il riconoscimento delle attenuanti generiche, 9e. è vero che Cirotto teneva un comportamento collaborativo con gli agenti di polizia,f‘altrettanto vero che, a fronte di molteplici univoci indici di colpevolezza, lo stesso forniva una ricostruzione fantasiosa della vicenda.

Nessuna manifestazione di resipiscenza interveniva in seguito.

Si è già stigmatizzatekla componente negativa dell'accertato impiego di numerosi lavoratori senza regolare contratto di lavoro, seppure di nazionalità italiana.

Infine, molteplici sono i precedenti penali gravanti sul dall'imputato".

In primo grado la motivazione del Tribunale che ha retto il diniego di attenuanti generiche è la seguente: "reputa il Tribunale che in ragione della personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti penali e dell'assenza di compensativi elementi suscettibili di positivo apprezzamento non possono riconoscersi le attenuanti generiche".

In definitiva, sia in primo che in secondo grado vi è motivazione articolata sul diniego di generiche e riferita a parametri previsti dall'art. 133 cod. pen, perché attinenti alla personalità dell'imputato, al comportamento successivo, alle caratteristiche del fatto.

In ricorso si sostiene che l'imputato avrebbe meritato le attenuanti generiche per le dichiarazioni autoaccusatorie rese in grado di appello, che, però, non indica e non spiega neanche che contenuto abbiano, in difetto del requisito dell'autosufficienza del motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

5. Il quinto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, perché la motivazione usata dal giudice d'appello sarebbe inidonea a far individuare i criteri legali che hanno determinato l'applicazione della pena irrogata in concreto.

Il motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto è la seguente: "il trattamento sanzionatorio erogato dal Tribunale risulta proporzionato al fatto complessivamente valutato e quindi alle modalità della condotta intensità dolosa, alla lesione del bene giuridico".

A sua volta, la motivazione del Tribunale è, invece, la seguente: "l'applicazione dei parametri commisurati prescritti dall'articolo 133 cod pen. per adeguare la sanzione alla concreta entità dei fatti di non irrisoria gravità, nonché la personalità del prevenuto già descritta, induce a ritenere equa la pena di...

".

La pena edittale del reato per cui è stato condannato l'imputato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Nel caso in esame, ferma la pena pecuniaria che è stabilita dal legislatore in misura fissa, il giudice ha inflitto la pena di 8 mesi di reclusione, quindi una pena assai più prossima al minimo edittale di 6 mesi di reclusione che non al massimo edittale di 3 anni di reclusione.

Quando il giudice infligge una pena prossima al minimo edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale).

6. Il sesto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale, in quanto la reale entità del fatto dimostra che il comportamento era occasionale e che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il motivo è inammissibile.

La motivazione della Corte d'appello in punto di sospensione condizionale è: "le pregresse condanne riportate dal Cirotto sono ostative alla concessione dei benefici di legge, tra cui la sospensione condizionale, non potendosi neppure considerare occasionale ed estemporaneo il comportamento del Cirotto orientato, come già evidenziato - a fare frequente ricorso al lavoro irregolare in generale".

La motivazione del Tribunale sul punto è: "la negativa biografia penale dell'imputato osta alla concessione dei benefici di legge".

In definitiva, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno ritenuto non concedibile la sospensione condizionale per i precedenti penali dell'imputato.

Il motivo di ricorso non è conferente con la motivazione dei giudici del merito, perché si limita ad affermare la possibilità di ricavare dalla reale entità del fatto una prognosi positiva in ordine alla futura commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato.

Se, però, in sentenza il giudice del merito nega la sospensione perché i precedenti penali sono ostativi, per superare questa motivazione sarebbe stato necessario prendere posizione in ricorso sui precedenti e spiegare perché essi non sono ostativi.

Il motivo di ricorso non lo fa, e quindi esso, non confrontandosi con il contenuto della pronuncia impugnata, è privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di ricorso (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

7. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato dell'art. 22, comma 12, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver occupato alle proprie dipendenze, quale titolare di una carrozzeria, un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno; fatto avvenuto a Milano il 3 ottobre 2018. Con sentenza del 4 aprile 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale perché è stata ritenuta superflua l'escussione testimoniale del lavoratore iflecitamente occupato, il signor [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto a lui attribuito, atteso che Ismaili non era un dipendente ma si trovava in officina in quanto gli era stato permesso a titolo di cortesia di riparare la propria autovettura. La circostanza emergerebbe dalle stesse dichiarazioni dell'imputato. Con il terzo motivo lamenta inosservanza norma penale ed illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., motivato con il ripetuto ed intenso impiego di personale irregolare, laddove non risulta l'imputato abbia commesso reati della stessa indole o sia stato condannato successivamente ai fatti per gli stessi. Con il quarto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate per la ricostruzione fantasiosa della vicenda per la mancanza di resipiscenza e per l'impiego di numerosi lavoratori irregolari, e che avrebbero dovuto essere concesse perchè l'imputato ha reso dichiarazioni autoaccusatorie in udienza. ti( Con il quinto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, perché la motivazione usata dal giudice d'appello sarebbe inidonea a far individuare i criteri legali che hanno determinato l'applicazione della pena irrogata in concreto. Con il sesto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale, in quanto la reale entità del fatto dimostra che il comportamento era occasionale e che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale perché è stata ritenuta superflua l'escussione testimoniale del lavoratore illecitamente occupato, il signor [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è manifestamente infondato. L'argomento della mancata escussione del testimone Ismaili è proposto come motivo di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.; non vi è censura di mancata assunzione di prova decisiva, né di manifesta illogicità della motivazione che ha respinto la richiesta di integrazione probatoria. I riferimenti alla inutilizzabilità o inammissibilità sono inconferenti, trattandosi di una prova che non è stata assunta; lo sono anche quelli alla decadenza, in quanto la decisione della Corte d'appello in punto di non assunzione del teste non è stata motivata dal mancato rispetto del termine entro cui presentare tale richiesta. In punto di nullità va osservato, invece, che nel sistema del codice di procedura penale le nullità sono tassative a norma dell'art. 177 cod. proc. pen.; occorre quindi che esista una norma che preveda la causa di nullità dedotta o che essa possa essere ricondotta a quelle previste dalla norma generale dell'art. 178 cod. proc. pen. Nel caso in esame, non c'è nessuna norma nel codice di procedura penale che preveda la nullità della sentenza per mancata assunzione di un testimone di cui la parte aveva chiesto l'esame in appello ex art. 603 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto a lui attribuito, atteso che Ismaili non era un dipendente ma si trovava in officina in quanto gli era stato permesso a titolo di cortesia di riparare la propria autovettura. La circostanza emergerebbe dalle stesse dichiarazioni dell'imputato (pag. 6 del ricorso). Il motivo è manifestamente infondato.Il motivo era stato proposto in appello, e la Corte di appello ha risposto che a sostegno di questa tesi "la difesa non ha prodotto alcuna documentazione rilevante e pertinente quale il titolo di proprietà dell'automobile". La Corte d'appello ha anche aggiunto che Ismaili, che era stato visto lavorare all'autovettura dal personale di polizia che aveva proceduto all'accesso in carrozzeria, dimostrava abilità tecniche non compatibili con l'occasionalità. Si ricorda che la valutazione del compendio probatorio acquisito in giudizio appartiene al giudice del merito, e che la Corte di legittimità può soltanto valutare se tale valutazione abbia, nella ponderazione degli elementi di prova, violato i canoni della logica, anche nella forma dell'eventuale travisamento della prova. Nel caso in esame, la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto che gli elementi probatori assunti nel corso del giudizio (essenzialmente: il suo essere titolare della carrozzeria; la circostanza che Ismaili stesse lavorando ad una autovettura che si trovava nella carrozzeria; la circostanza che Ismaili non fosse regolarmente assunto e che non avesse permesso di soggiorno per motivi di lavoro) fossero sufficienti per •provare la responsabilità dell'imputato, non è manifestamente illogica, come non lo è la risposta che ha dato la sentenza impugnata sulla deduzione difensiva della occasionalità della presenza di Ismaili nella carrozzeria, in quanto è del tutto conforme ai criteri legali di valutazione della prova attribuire un peso rilevante alla eventuale prova documentale costituita dal titolo di proprietà dell'autovettura ed un peso subvalente alle mere dichiarazioni pro se rese sul punto dall'imputato. 3. Il terzo motivo lamenta inosservanzadinorma penale ed illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., motivato con il ripetuto ed intenso impiego di personale irregolare, laddove non risulta l'imputato abbia commesso reati della stessa indole o sia stato condannato successivamente ai fatti per gli stessi. Il motivo è inammissibile. In realtà, la motivazione della sentenza impugnata sul punto è la seguente: "non può essere riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, giacché le modalità della condotta consistita nel trarre vantaggio dall'immigrazione e nello sfruttare la manodopera di soggetto extracomunitario senza permesso di soggiorno costituiscono lesione seria ed incisiva del bene giuridico tutelato. In senso ulteriormente sfavorevole depone la circostanza, verificata dagli operanti in occasione dei sopralluoghi del ripetuto piuttosto intenso impiego, da parte dell'imputato, di personale irregolare, ancorché di nazionalità italiana".Nel ricorso si deduce che questa motivazione non sarebbe corretta, perché l'imputato non è mai stato condannato per lo stesso reato, ma la sentenza impugnata ha precisato di fare riferimento ad altri operai assunti in nero di nazionalità italiana, quindi ad un fatto che di per sé non è reato, pur se costituisce in ogni caso illecito. L'argomento per escludere l'applicazione della causa di non punibilità è stato tratto, pertanto, da altri comportamenti irregolari, della stessa tipologia, attenendo sempre al lavoro nero, tenuti più volte, comportamenti che in effetti risultano dalle due sentenze. Il motivo di ricorso non risulta, pertanto, conferente con il contenuto del provvedimento impugnato, e quindi difetta del requisito della specificità estrinseca dei motivi di ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 4. Il quarto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate per la ricostruzione fantasiosa della vicenda, per la mancanza di resipiscenza e per l'impiego di numerosi lavoratori irregolari, e che avrebbero dovuto essere concesse perché l'imputato ha reso dichiarazioni autoaccusatorie in udienza. Il motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata sul punto del diniego delle attenuanti generiche è la seguente: "non emergono elementi positivi ai quali ancorare il riconoscimento delle attenuanti generiche, 9e. è vero che Cirotto teneva un comportamento collaborativo con gli agenti di polizia,f‘altrettanto vero che, a fronte di molteplici univoci indici di colpevolezza, lo stesso forniva una ricostruzione fantasiosa della vicenda. Nessuna manifestazione di resipiscenza interveniva in seguito. Si è già stigmatizzatekla componente negativa dell'accertato impiego di numerosi lavoratori senza regolare contratto di lavoro, seppure di nazionalità italiana. Infine, molteplici sono i precedenti penali gravanti sul dall'imputato". In primo grado la motivazione del Tribunale che ha retto il diniego di attenuanti generiche è la seguente: "reputa il Tribunale che in ragione della personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti penali e dell'assenza di compensativi elementi suscettibili di positivo apprezzamento non possono riconoscersi le attenuanti generiche". In definitiva, sia in primo che in secondo grado vi è motivazione articolata sul diniego di generiche e riferita a parametri previsti dall'art. 133 cod. pen, perché attinenti alla personalità dell'imputato, al comportamento successivo, alle caratteristiche del fatto. In ricorso si sostiene che l'imputato avrebbe meritato le attenuanti generiche per le dichiarazioni autoaccusatorie rese in grado di appello, che, però, non indica e non spiega neanche che contenuto abbiano, in difetto del requisito dell'autosufficienza del motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). 5. Il quinto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, perché la motivazione usata dal giudice d'appello sarebbe inidonea a far individuare i criteri legali che hanno determinato l'applicazione della pena irrogata in concreto. Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è la seguente: "il trattamento sanzionatorio erogato dal Tribunale risulta proporzionato al fatto complessivamente valutato e quindi alle modalità della condotta intensità dolosa, alla lesione del bene giuridico". A sua volta, la motivazione del Tribunale è, invece, la seguente: "l'applicazione dei parametri commisurati prescritti dall'articolo 133 cod pen. per adeguare la sanzione alla concreta entità dei fatti di non irrisoria gravità, nonché la personalità del prevenuto già descritta, induce a ritenere equa la pena di... ". La pena edittale del reato per cui è stato condannato l'imputato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Nel caso in esame, ferma la pena pecuniaria che è stabilita dal legislatore in misura fissa, il giudice ha inflitto la pena di 8 mesi di reclusione, quindi una pena assai più prossima al minimo edittale di 6 mesi di reclusione che non al massimo edittale di 3 anni di reclusione. Quando il giudice infligge una pena prossima al minimo edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). 6. Il sesto motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale, in quanto la reale entità del fatto dimostra che il comportamento era occasionale e che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il motivo è inammissibile. La motivazione della Corte d'appello in punto di sospensione condizionale è: "le pregresse condanne riportate dal Cirotto sono ostative alla concessione dei benefici di legge, tra cui la sospensione condizionale, non potendosi neppure considerare occasionale ed estemporaneo il comportamento del Cirotto orientato, come già evidenziato - a fare frequente ricorso al lavoro irregolare in generale". La motivazione del Tribunale sul punto è: "la negativa biografia penale dell'imputato osta alla concessione dei benefici di legge". In definitiva, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno ritenuto non concedibile la sospensione condizionale per i precedenti penali dell'imputato. Il motivo di ricorso non è conferente con la motivazione dei giudici del merito, perché si limita ad affermare la possibilità di ricavare dalla reale entità del fatto una prognosi positiva in ordine alla futura commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato. Se, però, in sentenza il giudice del merito nega la sospensione perché i precedenti penali sono ostativi, per superare questa motivazione sarebbe stato necessario prendere posizione in ricorso sui precedenti e spiegare perché essi non sono ostativi. Il motivo di ricorso non lo fa, e quindi esso, non confrontandosi con il contenuto della pronuncia impugnata, è privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 7. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
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